Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1974 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 31 ottobre

1966, n. 953 (Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio

1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi), promosso con

ordinanza emessa il 21 febbraio 1972 dal tribunale di Varese nel

procedimento penale a carico di Nicoletti Severino, iscritta al n. 18I

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con rapporto in data 16 giugno 1971, la Guardia di finanza del

Compartimento di Luino denunciava Severino Nicoletti per il reato di

contrabbando di tabacco e per evasione dell'i.g.e. Il reato veniva

accertato durante un'operazione di vigilanza compiuta il 9 settembre

1970. Nel corso della stessa veniva sequestrata un'autovettura

intestata al Nicoletti e abbandonata da alcuni "spalloni", non potuti

identificare, sorpresi mentre stavano caricandola con "bricolle".

Chiusa la sommaria istruzione, il p.m. richiedeva l'emissione del

decreto di citazione a giudizio. Prima che questo venisse emesso, la

circoscrizione doganale di Luino faceva istanza, ai sensi della legge

31 ottobre 1966, n. 953, per l'autorizzazione a vendere l'auto

sequestrata. Sulla richiesta il p.m. esprimeva parere favorevole.

Il tribunale, sospesa ogni decisione sulla richiesta, ha sollevato

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'articolo

unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953, in riferimento agli artt.

24, comma secondo, e 27, comma secondo, della Costituzione.

Preliminarmente il collegio proponente osserva che il provvedimento

richiesto dalla amministrazione dello Stato avrebbe carattere

giurisdizionale, in quanto non costituirebbe che una "atipica confisca

ante causam", ossia uno "spossessamento legale" di un bene che può

essere deciso solo con un atto della giurisdizione. Il rilievo tende a

dare rilevanza, nel caso di specie, alla legittimazione del collegio a

sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Nel merito, il collegio osserva che il nulla osta alla vendita di

un veicolo sequestrato prima della condanna si risolverebbe in un

anticipato giudizio di colpevolezza direttamente vietato dal comma

secondo dell'art. 27 della Costituzione (non colpevolezza prima della

condanna definitiva) oltreché in un giudizio correlativo sulla

necessità o meno di mantenere il sequestro ai fini del futuro

accertamento del reato, realizzandosi, pertanto, una atipica convalida

del sequestro, senza garanzia del contraddittorio, in violazione

dell'art. 24 della Costituzione.

Nella motivazione dell'ordinanza la particolare procedura di cui

trattasi viene prospettata in contrasto anche con i commi secondo e

terzo dell'art. 42 della Costituzione - non richiamato peraltro nel

dispositivo - sotto il profilo che lo spossessato, in caso di

assoluzione, non potrà avere nessun indennizzo per la differenza tra

il valore effettivo del bene al momento del sequestro e la somma

realizzata attraverso la vendita.

Non vi è stata costituzione di parte. È intervenuto, invece, il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato che, nei termini, ha presentato le

deduzioni.

L'Avvocatura dello Stato, nel richiedere che siano dichiarate

infondate le sollevate questioni, osserva che:

a) la legge n. 953 del 1966 si sarebbe data carico, come

emergerebbe dalla relazione che accompagna il relativo disegno di

legge, di tutelare gli interessi patrimoniali sia degli aventi diritto

sui mezzi di trasporto, offrendo loro la possibilità di conseguire, in

luogo della restituzione di un bene soggetto, col mantenersi del

sequestro, a notevole e progressiva svalutazione, una somma

corrispondente al valore reale del bene stesso, sia dell'erario e degli

altri eventuali beneficiari;

b) l'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, integrato dalla

legge impugnata, attribuisce all'autorità amministrativa il potere di

disporre la vendita dei mezzi di trasporto sequestrati per contrabbando

di monopolio mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a

favore degli aventi diritto, per cui il previsto nulla osta

dell'autorità giudiziaria sarebbe diretto unicamente al controllo del

presupposto fondamentale della riferibilità del sequestro a un

procedimento sul monopolio dei sali e tabacchi; al controllo che le

esigenze proprie del processo penale non rendano necessario il

protrarsi della disponibilità fisica della cosa sequestrata; e,

infine, ad assicurare la disponibilità del prezzo ricavato dalla

vendita, che sarà oggetto di provvedimenti definitivi da parte

dell'autorità giudiziaria;

c) il decidere se la cosa sequestrata debba essere venduta o non

venduta in pendenza del sequestro prescinderebbe del tutto dalla

decisione definitiva sulla sorte della cosa stessa e non comporterebbe

valutazione alcuna connessa al giudizio di merito sull'imputazione, per

cui rimarrebbe esclusa ogni incidenza della norma impugnata sulla

presunzione di non colpevolezza di cui al secondo comma dell'art. 27

della Costituzione;

d) l'ordinanza di rinvio nulla osserverebbe circa la legittimità

del sequestro dal quale discende la facoltà del giudice di autorizzare

la sostituzione del mezzo di trasporto col suo controvalore, mentre,

d'altra parte, essendo, per prassi giurisprudenziale, concesso il nulla

osta alla vendita con il rito incidentale (artt. 628 e segg. del

c.p.p.) sarebbe garantita a tutti gli interessati la possibilità del

contraddittorio e, quindi, il diritto alla difesa.

In merito alla profilata violazione dei commi secondo e terzo

dell'art. 42 della Costituzione, non ripresa nel dispositivo

dell'ordinanza, l'Avvocatura dello Stato rileva che l'autorizzazione

alla vendita non inciderebbe affatto sul diritto di proprietà, ma,

anzi, tenderebbe a garantire in concreto l'applicazione della misura di

sicurezza della confisca e gli eventuali diritti dei terzi. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Varese ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo

unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953, che aggiunge dopo il quarto

comma dell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, un ulteriore

comma in base al quale i mezzi di trasporto che servirono o furono

destinati a commettere il reato di contrabbando e sequestrati vengono

venduti dai competenti organi doganali mediante pubblica gara e con

accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previa

autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato e che

potrà essere negata soltanto se il mantenimento del sequestro sia

strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.

A fondamento della sollevata questione, il tribunale rileva che la

particolare procedura seguita dall'articolo unico della legge n. 953

del 1966 non solo si risolverebbe, in contrasto con l'art. 27, secondo

comma, della Costituzione, in un anticipato giudizio di colpevolezza,

ma violerebbe, anche, il principio relativo al diritto di difesa

sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

La questione non è fondata.

2. - La disposizione contenuta nell'articolo di legge impugnato si

ricollega direttamente all'art. 625 cod. proc. pen., dal quale trae la

sua logica e naturale derivazione.

Detto articolo rende possibile, infatti, la vendita delle cose

sequestrate, qualunque esse siano, anche immediatamente dopo il

sequestro, qualora esse non possano essere custodite senza pericolo di

deterioramento o senza rilevante dispendio. Disposizione analoga si

trova nell'art. 345, ultimo comma, dello stesso codice di procedura

penale, che prevede espressamente l'alienazione o la distruzione delle

cose sequestrate deteriorabili.

Lo stesso articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul

monopolio dei sali e tabacchi, riproduce, nel comma terzo, la

disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 625 del codice di

procedura penale. Da ciò consegue che anche senza il comma aggiunto

della legge n. 953 del 1966, la vendita dei mezzi di trasporto che

servirono o furono destinati a commettere il reato di contrabbando

sarebbe stata possibile, previa autorizzazione del giudice competente a

decidere del reato, in caso di accertato pericolo di deperimento o di

riconoscimento che la custodia sarebbe difficile e dispendiosa.

Ciò che era possibile, anche nel caso di specie, per l'art. 109

della legge sul monopolio dei sali e tabacchi, è reso tassativo dalla

legge del 1966, nella considerazione, da parte del legislatore, che la

custodia dei mezzi di trasporto sequestrati si presenta sempre per la

pubblica amministrazione difficile e dispendiosa in quanto

richiederebbe impiego di personale e di attrezzature tali da non

compensarla neppure con il ricavato dell'eventuale confisca, atteso

l'inevitabile deprezzamento dei mezzi stessi dovuti sia al non uso,

sia, in particolare, alla fluttuazione del mercato dell'usato in cui la

vetustà del mezzo ha un peso determinante.

Trattasi, pertanto, di una scelta operata dal legislatore che

assolve, per la razionalità dei criteri che l'hanno determinata, ad

una triplice apprezzabile esigenza: garantire, in concreto, il valore

del mezzo al momento del sequestro; sgravare l'amministrazione pubblica

da pesanti oneri di conservazione e manutenzione, in alcun modo

compensabili, per i motivi suesposti, con il ricavato dell'eventuale

confisca; tutelare nel modo più conveniente eventuali diritti dei

terzi e quelli dello stesso imputato.

3. - La procedura di cui trattasi prescinde, d'altra parte, dal

giudizio di merito e, quindi, non solo è ininfluente sulla posizione

processuale dell'imputato, ma è anche priva di una qualsiasi

possibilità di incidere sul principio di presunzione di non

colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall'articolo 27

della Costituzione.

In sostanza, l'ulteriore svolgimento del processo non dipende, in

alcun modo, dal provvedimento di autorizzazione alla vendita, in quanto

questo non comporta alcuna valutazione dei fatti destinati, in un senso

o nell'altro, a concorrere alla formazione del libero convincimento del

giudice.

Non è altresì esatto sostenere che la modalità del procedimento

instaurato con la procedura impugnata violerebbe il diritto della

difesa in quanto non consentirebbe il contraddittorio e la richiesta

autorizzazione alla vendita si risolverebbe in un provvedimento di

atipica convalida del sequestro o addirittura di confisca ante causam.

La vendita delle cose previste dalla legge sul monopolio dei sali e

tabacchi, integrata dall'articolo unico della legge 1966, n. 953, come,

del resto, la vendita prevista dall'art. 625 cod. proc. pen., e, nel

suo aspetto del tutto particolare e necessitato, dall'art. 345, ultimo

comma, dello stesso codice, si inserisce nell'istituto del sequestro

penale come un aspetto correlativo e conseguenziale che nulla toglie

alle garanzie proprie del sequestro stesso. Per effetto della vendita

si ha solo una sostituzione del mezzo di trasporto con il suo

controvalore, controvalore che non entra nella disponibilità della

pubblica amministrazione, ma è mantenuto sotto sequestro fino al

termine del procedimento penale e del quale il giudice disporrà a

norma del capo terzo del titolo terzo del codice di procedura penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953 (Integrazione

dell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei

sali e tabacchi), sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 27, comma secondo, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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