Corte costituzionale

Sentenza n. 160/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, quinto

comma, della legge della Regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 37

(Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna

e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio), promosso con

ordinanza emessa il 4 luglio 1989 dal Pretore di Agrigento nel

procedimento civile vertente tra l'Assessorato Agricoltura e Foreste

della Regione Sicilia e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 627 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di

intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi l'avv. Carlo Monaco per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello

Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 17 giugno 1983, l'Assessorato Agricoltura e

Foreste della Regione Sicilia proponeva opposizione al decreto

ingiuntivo emesso dal Pretore di Agrigento in favore dell'I.N.A.I.L.

per omesso pagamento dei contributi assicurativi, penalità ed

accessori dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni per gli agenti venatori regionali per il periodo 1979-1983.

L'opponente, tra l'altro, deduceva di non dovere nulla in quanto

l'art. 53 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, applicabile

retroattivamente per il suo contenuto interpretativo, non prevede

l'obbligo dell'assicurazione I.N.A.I.L. per gli agenti venatori.

Il Pretore, su eccezione dell'I.N.A.I.L., con ordinanza del 4

luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

della predetta disposizione in riferimento agli artt. 116, 3 e 38

della Costituzione, nonché all'art. 17, lett. f, dello Statuto della

Regione Sicilia.

Ha premesso che, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965,

sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per gli infortuni tutti

i datori di lavoro, compresi lo Stato e gli enti locali, che occupino

personale nelle attività di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., tra

le quali è previsto (n. 24) il servizio di vigilanza privata, anche

se prestato da guardie giurate addette alla sorveglianza delle

riserve di caccia e pesca.

Ha osservato, poi, che la Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 17,

lett. f, dello Statuto, ha attribuzioni in materia di legislazione

sociale con il limite della osservanza dei "minimi" posti dalle leggi

dello Stato e dei principi generali da esse posti.

La potestà normativa regionale, soltanto concorrente e

specificamente limitata, non consente l'esclusione dall'assicurazione

per gli infortuni di una categoria di lavoratori che la legge statale

comprende (contrasto con l'art. 116 della Costituzione).

Inoltre, risultano violati l'art. 3 della Costituzione in quanto

si discriminano irrazionalmente gli agenti venatori regionali

siciliani rispetto a quelli delle altre regioni o di altri enti

pubblici o dipendenti da privati, regolarmente assicurati, nonché

l'art. 38 della Costituzione perché una categoria di lavoratori è

privata dei mezzi di vita in caso di infortunio o di malattia

professionale.

Il giudice a quo ha, poi, ritenuto la questione, oltre che non

manifestamente infondata, anche rilevante.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito

l'I.N.A.I.L. che ha concluso per la fondatezza della questione,

richiamando le argomentazioni svolte dal giudice remittente.

4. - È intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, osservando

che la normativa vigente, per costante giurisprudenza della Corte di

cassazione, è interpretata nel senso della insussistenza

dell'obbligo dell'assicurazione presso l'I.N.A.I.L. degli agenti

venatori siciliani, in quanto essi svolgono non tanto compiti di

vigilanza e di custodia di beni appartenenti alla Regione, quanto

mansioni di polizia venatoria in adempimento delle finalità

istituzionali dell'ente immediatamente interessanti la collettività

stanziale. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Agrigento dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 53, quinto comma, della legge della Regione

Sicilia 30 marzo 1981, n. 37, che esclude l'obbligo

dell'assicurazione presso l'I.N.A.I.L per gli agenti venatori

regionali, perché risulterebbero violati:

a) gli artt. 116 della Costituzione e 17, lett. f, dello Statuto

regionale, superandosi i limiti ivi posti alla potestà normativa

regionale nella materia di cui trattasi;

b) l'art. 3 della Costituzione per l'irrazionale disparità di

trattamento che si verifica fra i detti lavoratori e quelli che

svolgono analoghe mansioni presso altre regioni o enti pubblici o

privati e sono obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L.;

c) l'art. 38 della Costituzione perché la censurata esclusione

priva i lavoratori interessati di adeguati mezzi di sussistenza in

caso di infortunio o malattia professionale.

2. - La questione è fondata.

Il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per le

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali) prevede l'obbligo dei datori di lavoro, siano essi

privati, Stato o enti pubblici, di assicurare contro gli infortuni

sul lavoro, presso un apposito Istituto (I.N.A.I.L.), i loro

dipendenti allorché essi, a prescindere dalla qualificazione

giuridica del loro rapporto, svolgano attività lavorative nel corso

delle quali siano soggetti al rischio di infortunio.

Tra le attività a rischio, per le quali sussiste l'obbligo

suddetto, l'art. 1, n. 24, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965 prevede

il servizio di vigilanza delle riserve di caccia, il quale importa

sorveglianza e custodia degli ambienti e degli animali che in essi

vivono.

Ora, non si dubita che gli agenti venatori della Regione Sicilia,

secondo la stessa previsione normativa (art. 53 della legge regionale

n. 37 del 1981), hanno il compito della vigilanza venatoria e della

tutela della fauna nonché degli ambienti naturali nel territorio

regionale e sono prevalentemente destinati alla vigilanza delle zone

di ripopolamento e delle oasi.

Trattasi, quindi, certamente di attività nel corso delle quali

gli agenti possono correre rischi di infortuni.

Pertanto, la norma censurata, che prevede l'esclusione

dall'assicurazione obbligatoria antinfortunistica dei suddetti agenti

e, quindi, li priva di adeguati mezzi di vita nel caso in cui un

infortunio abbia effettivamente a verificarsi, importa violazione del

precetto di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione:

questo, infatti, dispone che i lavoratori hanno diritto a che siano

preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nel

caso, tra gli altri eventi dannosi, anche di infortunio.

Va, quindi, emessa declaratoria di illegittimità costituzionale

della disposizione in esame, restando assorbite le altre ragioni di

censura relativamente ad essa dedotte (violazione degli artt. 3 e 116

della Costituzione nonché dell'art. 17, lett. f, dello Statuto della

Regione Sicilia).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, quinto

comma, della legge della Regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 37

(Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna

e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990;

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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