Corte costituzionale

Sentenza n. 160/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1971 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 10legge 636/1939

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10 del

decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni

sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia),

convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 luglio 1969 dal tribunale di Potenza nel

procedimento civile vertente tra Perrone Gerardo e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, iscritta al n. 410 del registro ordinanze

1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del

10 dicembre 1969;

2) ordinanza emessa il 4 aprile 1970 dal tribunale di Pesaro nel

procedimento civile vertente tra Turri Luigi e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, iscritta al n. 201 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del

15 luglio 1970.

Visti gli atti di costituzione di Turri Luigi e dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1971 il Giudice relatore

Giuseppe Chiarelli;

uditi gli avvocati Benedetto Bussi, per il Turri, e Luigi Rizzuti,

per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il tribunale di Potenza, nel procedimento civile vertente tra

Gerardo Perrone e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con

ordinanza 10 luglio 1969 ha proposto la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,

sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e vecchiaia

(convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), in riferimento

all'art. 3 della Costituzione. Si rileva nell'ordinanza che la norma

impugnata, con lo stabilire che si considera invalido l'assicurato la

cui capacità di normale guadagno sia ridotta a meno di 1/3 per gli

operai e a meno della metà per gli impiegati, viola il principio di

eguaglianza, in quanto opera un trattamento diverso tra operai e

impiegati, che appare arbitrario e non giustificato.

Si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Cannella e

Arturo Pittoni, con deduzioni depositate il 30 dicembre 1969.

Premessa una esposizione dello sviluppo storico attraverso il quale

si giunse alla formula dell'art. 10 impugnato, in esse si sostiene che

il diverso criterio di determinazione dello stato di invalidità

pensionabile è giustificato perché per l'operaio è più facile

utilizzare le energie che gli residuano, fino ai due terzi della

propria capacità di guadagno, di quello che non sia per l'impiegato,

per il quale pertanto il legislatore ha fissato alla metà il limite di

riduzione della capacità di guadagno per la pensionabilità. Se oggi

il legislatore non ritiene più aderente alla realtà sociale la

diversa misura percentuale di riduzione della detta capacità di

guadagno è problema di politica sociale e non questione di

legittimità costituzionale.

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del

r.d. 14 aprile 1939, n. 636, è stata anche proposta dal tribunale di

Pesaro, con ordinanza 4 aprile 1970, nel giudizio vertente tra Luigi

Turri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con riferimento

all'art. 3 e all'art. 38 della Costituzione.

Nell'ordinanza si deduce che la discriminazione tra impiegati e

operai contrasta col precetto del secondo comma dell'art. 38 della

Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno diritto che siano

assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di

invalidità, oltre che col principio di eguaglianza di cui all'art. 3.

In questo giudizio si è costituito il sig. Turri, rappresentato e

difeso dall'avv. Benedetto Bussi, con deduzioni depositate il 30 luglio

1970. In esse si osserva che la perdita di capacità di guadagno

provoca l'insorgere degli stessi problemi e degli stessi bisogni sia

per gli operai che per gli impiegati: onde il contrasto della norma

impugnata con l'art. 3 della Costituzione. Sussiste anche la violazione

dell'art. 38, perché la norma stessa stabilisce condizioni

particolarmente onerose, che in sostanza annullano il diritto ai mezzi

adeguati alle esigenze di vita, costituzionalmente garantito.

In entrambi i giudizi le difese delle parti hanno sviluppato i loro

argomenti, che sono stati poi ribaditi nella discussione orale. Considerato in diritto :

L'art. 10 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sulle

assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia (convertito

nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), stabilisce: "Si considera invalido

l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti

alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o

difetto fisico o mentale, a meno di un terzo del suo guadagno normale,

per gli operai, o a meno della metà, per gli impiegati".

È stata prospettata l'incostituzionalità della norma, con

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui

richiede, per il conseguimento del diritto alla pensione, un maggiore

grado di invalidità per gli operai rispetto agli impiegati.

La questione è fondata.

Secondo l'art. 38 della Costituzione i lavoratori "hanno diritto

che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di

vita" in caso di "invalidità e vecchiaia".

Si presenta pertanto come fondamentale, nell'attuale giudizio,

l'indagine diretta a stabilire se il criterio, posto dalla norma

impugnata nel determinare le condizioni per il conseguimento del

diritto a pensione da parte degli operai e degli impiegati, sia

conforme al precetto costituzionale, che richiede la corrispondenza del

mezzo previdenziale-assicurativo alle esigenze di vita del lavoratore.

Ritiene la Corte che la risposta debba essere negativa.

Il presupposto su cui la norma si basa è che la qualità di

operaio o di impiegato comporti, nel caso di parziale invalidità, una

diversa possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro e una maggiore

capacità residua di guadagno per gli operai rispetto agli impiegati.

Se non che la distinzione tra "operai" e "impiegati", basata su

criteri incerti e controversi fin da quando fu introdotta con la legge

sull'impiego privato del lontano 1924, non è idonea, nell'attuale

stato della disciplina dei rapporti di lavoro, a fornire un rigido

criterio discriminatore di diverse capacità di guadagno in ordine al

regime previdenziale.

È noto che le leggi speciali e i contratti collettivi, per

adeguare la disciplina dei rapporti di lavoro agli sviluppi della vita

economica e della struttura delle imprese, per alcuni settori della

produzione hanno adottato un diverso sistema di valutazione della

posizione di lavoro, per altri settori hanno sostituito o integrato

quella distinzione con varie classificazioni di categorie e qualifiche,

a ciascuna delle quali è attribuito un proprio trattamento normativo

ed economico, frequentemente superiore, per alcuni casi di categorie

operaie, a quello di altre categorie impiegatizie.

A questa varietà di classificazione, basata, per alcune categorie

di operai, su una preparazione tecnica e su attitudini professionali

che non si richiedono per altre categorie di impiegati, corrisponde,

nel cosiddetto mercato del lavoro, una diversità di domanda, per cui

si rivela infondata la previsione che l'operaio, ove si sia verificato

un evento riduttivo della sua capacità di lavoro, abbia una maggiore

possibilità dell'impiegato di utilizzare le proprie attitudini senza

declassarsi; vale a dire, "in occupazioni confacenti alle sue

attitudini", come vuole lo stesso art. 10 del decreto-legge. Né questa

constatazione si basa su dati dell'esperienza la cui valutazione è

riservata al legislatore, ma è la conseguenza del ricordato

ordinamento attuale delle qualificazioni professionali e corrisponde a

una situazione riconosciuta dallo stesso legislatore.

Con la legge 21 luglio 1965, n. 903, infatti, fu conferita al

Governo la delega a rivedere la vigente disciplina sull'invalidità

pensionabile, determinandone gli elementi costitutivi con maggiore

aderenza alle "esigenze emerse nella pratica attuazione della

disciplina medesima", e ad "abolire la differente valutazione

attualmente esistente tra impiegati e operai"; delega confermata, negli

stessi termini, con la successiva legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'espressa delega ad abolire la detta differenza trova riscontro

nella Raccomandazione approvata il 27 settembre 1966 dal Comitato

economico e sociale della C.E.E., che comprende l'abolizione delle

"disposizioni che prevedono un'applicazione differente della nozione di

stato d'invalidità agli operai e agli impiegati".

Dalle esposte considerazioni deriva che il maggior grado di

invalidità, richiesto dalla norma impugnata, per il conseguimento del

diritto a pensione da parte dell'operaio non assicura la corrispondenza

del mezzo previdenziale-assicurativo alle esigenze di vita del

lavoratore, com'è richiesto dall'art. 38 della Costituzione.

È vero che, come si esprime l'ordinanza del tribunale di Pesaro,

l'art. 38 non esclude che il diritto alle prestazioni assicurative e

previdenziali sia subordinato a determinate condizioni e requisiti; ma

esso richiede anche che la determinazione delle condizioni a cui è

subordinato il sorgere di tale diritto e la valutazione della

invalidità parziale non pensionabile sia sempre basata sulla sicura

esistenza di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore:

corrisponda cioè a una situazione del lavoratore che escluda il

bisogno della prestazione previdenziale.

Va pertanto riconosciuta la non conformità all'art. 38 della

Costituzione dell'art. 10 del decreto-legge n. 636 del 1939, nella

parte impugnata.

Il contrasto con l'art. 38 implica altresì il contrasto con l'art.

3 della Costituzione, in quanto il trattamento differenziato previsto

dalla norma non assicura una eguale protezione dal rischio

dell'invalidità parziale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma,

del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazione delle

disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la

vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte

espressa con le parole: "a meno di un terzo del suo guadagno normale,

per gli operai, o", e con le parole finali del comma: "per gli

impiegati".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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