Corte costituzionale

Sentenza n. 160/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1969 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

sarda 22 agosto 1967, n. 16 (riduzione dei canoni di affitto dei

pascoli per l'annata agraria 1966-67 in Sardegna), promosso con

ordinanza emessa il 23 aprile 1968 dal tribunale di Oristano - sezione

specializzata per la risoluzione delle controversie agrarie - nel

procedimento civile vertente tra Matta Francesco e Garau Michele e

Antonio, iscritta al n. 105 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968 e

nel Bollettino regionale n. 21 del 5 luglio 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente della Regione sarda;

udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1969 il Giudice relatore

Giuseppe Chiarelli;

udito l'avv. Pietro Gasparri, per la Regione sarda.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il sig. Francesco Matta, con atto 18 settembre 1967, citava in

giudizio davanti al tribunale di Oristano, sezione specializzata per la

risoluzione delle controversie agrarie, i signori Michele e Antonio

Garau, affittuari di due fondi rustici di sua proprietà, chiedendo la

risoluzione del contratto per inadempienza agli obblighi di pagamento

anticipato del canone. I convenuti ammettevano di aver corrisposto una

somma inferiore a quella pattuita, eccedente però il canone legale,

tenuto conto della riduzione del 30 per cento stabilita dalla legge

regionale 22 agosto 1967, n. 16.

Il tribunale, con ordinanza 23 aprile 1968, sollevava d'ufficio la

questione di legittimità costituzionale di tale legge, con riferimento

all'art. 3, lett. d, Statuto speciale per la Sardegna e al principio

costituzionale dell'eguaglianza. Si premette nell'ordinanza che detta

legge mal si inquadra nell'ambito dell'art. 3 dello Statuto, che

limita la competenza della Regione in materia di agricoltura alle

"piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario", e, a prescindere

da tale rilievo, si assume che sarebbe incostituzionale perché avrebbe

inciso sulle "riforme economiche e sociali" dello Stato, dovendosi

considerare come norme di riforma economica quelle contenute nella

legge statale 16 giugno 1962, n. 567, la quale, all'art. 4, ha anche

previsto l'adeguamento del canone nel caso di eventi che abbiano

gravemente danneggiato le coltivazioni. Inoltre la legge impugnata,

creando per i locatori sardi una condizione di sfavore rispetto a

quelli delle altre Regioni, avrebbe violato il precetto costituzionale

dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata.

È intervenuto in giudizio il Presidente della Regione sarda,

rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Gasparri, con deduzioni 30

maggio 1968. In esse si nega che la norma di cui all'art. 4 della legge

n. 567 del 1962 possa essere qualificata norma fondamentale di riforma

economico-sociale, e si osserva che la legge impugnata contiene un

provvedimento di carattere contingente, inteso a far fronte a una

congiuntura minacciante un settore della produzione di cui la Regione

è responsabile, e non tocca la questione della competenza della

Regione a emanare norme, in materia di affittanza, diretta a modificare

la disciplina del Codice civile. Si conclude per l'infondatezza.

In una memoria successiva la difesa della Regione ha sviluppato gli

accennati argomenti e li ha ribaditi nella discussione orale. Considerato in diritto :

1. - Secondo l'ordinanza di rimessione a questa Corte non sarebbe

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

della legge regionale sarda 22 agosto 1967, n. 16, in riferimento

all'art. 3, lett. d, dello Statuto speciale per la Sardegna, perché la

detta legge, che riduceva del 30 per cento, per l'annata agraria

1966-67, i canoni di affitto dei pascoli, avrebbe esorbitato dai limiti

della competenza regionale in materia di agricoltura e sarebbe stata in

contrasto con le norme di riforma economico-sociale contenute nella

legge statale 12 giugno 1962, n. 567.

Ma la incostituzionalità così denunciata non sussiste.

Il rilievo che la competenza della Regione, contemplata dall'art.

3, lett. d, dello Statuto speciale, sarebbe limitata alla "piccola

bonifica" e alle "opere di miglioramento agrario e fondiario", perché

nel testo del detto articolo le precedenti parole "agricoltura e

foreste" sarebbero seguite da due punti, è contraddetto dalla

rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 19

giugno 1948, n. 141, con la quale si è precisato che l'intera frase si

deve leggere: "agricoltura e foreste; piccola bonifica e opere di

miglioramento agrario e fondiario". L'argomento che si vorrebbe trarre

dall'ortografia dell'articolo si basa perciò su un presupposto

inesatto.

Non ha maggior fondamento la tesi che la legge impugnata

contrasterebbe con "norme fondamentali delle riforme economico- sociali

della Repubblica". Tale qualifica non può, infatti, essere attribuita

alle norme contenute nella legge statale n. 567 del 1962, in materia di

affitto di fondi rustici. Le disposizioni di essa, che attribuiscono

alla Commissione tecnico-provinciale la fissazione dei limiti della

misura del canone annuale (art. l-3) e prevedono la riduzione del

canone stesso in caso di avversità atmosferiche o calamità naturali

(art. 4), hanno indubbiamente finalità economico- sociali, ma ciò non

è sufficiente per caratterizzarle come "norme di riforma".

L'intervento del legislatore per garantire, mediante limitazioni o

riduzioni dei canoni, l'equità e la non eccessiva onerosità delle

obbligazioni contrattuali in relazione a determinate situazioni

economiche è stato sempre ammesso e praticato nel nostro ordinamento

giuridico; in particolare, la riduzione dei canoni di affitto di fondi

rustici per perdita dei frutti oltre una determinata misura è

contemplata in norme di diritto comune (artt. 1635-1636 Cod. civ.) a

cui si richiama anche la legge in parola. Questa non ha perciò un

contenuto innovativo rispetto all'ordinamento giuridico dei rapporti

economico-sociali, né può scorgersi in essa l'intento di realizzare

una riforma in un determinato settore della vita economica.

Meno che mai le sue norme possono essere qualificate come

"fondamentali" di una riforma economico-sociale (e in quanto tali

limitative della competenza regionale), giacché il loro specifico

contenuto esclude che si possa identificarle con i principi di una

riforma da attuare in tutto il territorio della Repubblica.

La potestà legislativa della Regione non trovava, pertanto, un

limite nella predetta legge statale, né la Regione ha esorbitato dalla

sua competenza, nell'emanare la legge in esame in considerazione della

particolare situazione che si era creata in Sardegna, nell'annata

agraria 1966-67, per i terreni adibiti a pascolo. Già in precedenti

decisioni questa Corte ha avuto occasione di affermare la competenza di

Regioni a statuto speciale a emanare norme di natura temporanea sulla

riduzione di estagli e di canoni di affitto, in riferimento a concrete

peculiari situazioni dell'economia agraria regionale e in

considerazione, nell'interesse dell'agricoltura, dello stato di

disagio, causato da annate inclementi (v., tra le altre, sentenza n.

109 del 1957 e n. 37 del 1961). In particolare, per la stessa Sardegna,

la Corte ritenne, nella sentenza n. 7 del 1956, la legittimità della

legge 6 marzo 1950, n. 10, con la quale il legislatore regionale si era

avvalso del suo potere normativo per ridurre i canoni agrari, allo

scopo di fronteggiare la situazione venutasi a creare con la siccità

dell'annata 1948-49.

Dai casi decisi con le ricordate sentenze non differisce il

presente, dato il carattere temporaneo e contingente della legge

impugnata.

2. - Egualmente infondata è la censura di incostituzionalità per

violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La competenza legislativa attribuita dalla Costituzione alle Regioni

implica la disciplina giuridica differenziata di fatti e rapporti

analoghi, in relazione alle condizioni particolari e agli interessi

propri della Regione, e nel rispetto dell'interesse nazionale. Con

riferimento all'art. 3 della Costituzione questa Corte ha già

affermato che non si può escludere, anzi si deve espressamente

ammettere, che la diversità delle situazioni locali ed ambientali,

consapevolmente ed adeguatamente valutate dalle autorità a ciò

preposte, suggeriscano e legittimino, per fatti "analoghi", normative

diverse (sent. n. 26 del 1966).

Nel caso presente non risulta, né è stato dedotto in giudizio, che

fosse mancata una adeguata valutazione della situazione creatasi in

Sardegna nell'annata agraria 1966-67 per i termini adibiti a pascolo.

Il fatto che le Commissioni tecniche provinciali non si fossero avvalse

delle facoltà loro conferite dall'art. 4 della legge 12 giugno 1962,

n. 567, mentre non precludeva al legislatore regionale l'esercizio

della propria potestà legislativa, non è sufficiente a dimostrare la

insussistenza della predetta situazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge regionale sarda 22 agosto 1967, n. 16 (riduzione dei canoni

di affitto dei pascoli per l'annata agraria 1966-67 in Sardegna),

sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3

lett. d dello Statuto speciale per la Sardegna e all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, l'11 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FUGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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