Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/01/1991 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo

comma, lett. a), della legge regionale della Lombardia 25 maggio

1983, n. 44 (Destituzione di diritto di dipendente regionale a

seguito di condanna penale), promosso con ordinanza emessa il 29

marzo 1990 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da Marro

Dante contro la Regione Lombardia, iscritta al n. 537 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 29 marzo 1990 il Tribunale Amministrativo

Regionale per la Lombardia - Sezione terza - sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, lett. a),

della legge regionale della Lombardia 25 maggio 1983, n. 44, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che il Presidente della

Regione aveva destituito, con decreto 18 marzo 1987, n. 3304, un

funzionario della Regione perché condannato, con sentenza

definitiva, per il delitto di truffa aggravata ai danni della Regione

stessa, nonché di falso ideologico continuato in atto pubblico:

reati comportanti la destituzione di diritto, ai sensi dell'art. 26

sopra citato.

Ricorreva, però, il funzionario deducendo come unico motivo

l'illegittimità costituzionale della norma regionale posta a

fondamento della sanzione espulsiva, perché non prevede un previo

procedimento disciplinare. Il che rappresentava offesa al principio

di cui all'art. 3 della Costituzione per carenza di qualunque

criterio di adeguatezza di una sanzione unica e automatica alla varia

gravità e natura degl'illeciti elencati dalla norma impugnata.

D'altra parte, l'allontanamento automatico di un dipendente,

senza alcuna valutazione della rilevanza disciplinare del fatto

commesso, non era nemmeno compatibile con il principio di buona

amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

1.2. - Nelle more del giudizio, interveniva la sentenza 14

ottobre 1988, n. 971, di questa Corte che dichiarava l'illegittimità

costituzionale di numerose norme statali di contenuto analogo a

quello di cui all'art. 26 impugnato, e proprio nella parte in cui non

prevedono l'apertura e lo svolgimento di un procedimento disciplinare

in luogo della destituzione di diritto.

A seguito di ciò, i legislatori statale e regionale adeguavano i

rispettivi ordinamenti alla detta pronuncia, con legge 7 febbraio

1990, n. 19, e con l. reg. 13 febbraio 1990, n. 10, abolendo

l'istituto della destituzione di diritto e disponendo che il

provvedimento di destituzione possa essere assunto solo a seguito di

procedimento disciplinare.

Ambo le leggi, poi, prevedevano che i dipendenti, precedentemente

destituiti di diritto, potevano essere riammessi in servizio, a

domanda, previo procedimento disciplinare.

2. - Secondo l'ordinanza, tuttavia, tali eventi non avrebbero

capacità d'influenzare il presente giudizio, né sul piano

sostanziale né su quello processuale.

Non sul piano sostanziale, perché la citata sentenza di questa

Corte, pur riguardando norme di analogo tenore, come l'art. 85, lett.

a), del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, non ha travolto, però, l'art. 26

impugnato. Ben è vero che successivamente si è avuta l'abrogazione

della norma, ad opera della citata legge regionale n. 10 del 1990, e

prima ancora in virtù della richiamata legge statale n. 19 del 1990,

ma queste leggi non producono effetti se non "ex nunc". Di qui la

validità dei provvedimenti assunti sulla base della legge impugnata,

e quindi anche della destituzione de qua.

Non sul piano processuale perché, nonostante la norma

transitoria, la riammissione in servizio non consegue alla domanda ma

soltanto all'esito favorevole del giudizio disciplinare: mentre

l'eventuale declaratoria di illegittimità della norma, facendo

decadere "ex tunc" il provvedimento destitutorio, consentirebbe al

ricorrente di riassumere servizio, salvo l'esito del procedimento

disciplinare.

Si tratterebbe - conclude l'ordinanza - di un'utilità autonoma e

più ampia rispetto a quella assicurata dalla norma transitoria.

Nessuno è intervenuto o si è costituito nel giudizio innanzi

alla Corte. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata è incentrata essenzialmente sulla

rilevanza della richiesta declaratoria d'illegittimità della norma

impugnata a fronte di una legge sopravvenuta, che non solo l'ha

abrogata, ma ha anche predisposto un complesso di norme transitorie

che consente a chi fosse stato destituito di diritto in precedenza di

poter essere riassunto, a domanda, all'esito favorevole di un

procedimento disciplinare.

2. - Come osserva esattamente l'ordinanza di rimessione,

nonostante l'abrogazione della norma impugnata, persiste l'interesse

del ricorrente ad ottenere la dichiarazione d'illegittimità della

norma, che non è stata contemplata dalla sentenza 14 ottobre 1988,

n. 971, di questa Corte. Proprio per questo, infatti, il

provvedimento destitutorio assunto dalla Pubblica amministrazione,

sulla base di una norma che all'epoca era ancora vigente, conserva

tuttora la sua validità perché l'abrogazione della norma,

sopravvenuta in epoca successiva, fa cessare la vigenza solo da

quest'ultimo momento, e non elimina, perciò, il fondamento del

provvedimento assunto in allora.

Ne consegue che, nonostante la citata sentenza di questa Corte, e

la successiva abrogazione della norma impugnata da parte della legge

regionale, il ricorrente conserva la situazione soggettiva di

"destituito di diritto", e la norma transitoria gli consente soltanto

di "chiedere" la riammissione in servizio, ma non di ottenerla, se

non dopo avere favorevolmente superato il procedimento disciplinare.

Procedimento che, fra termine per iniziarlo e termine per definirlo,

può giungere a conclusione anche dopo 180 giorni, durante i quali il

ricorrente resterebbe pur sempre nella condizione di "destituito di

diritto".

Al contrario, ove la norma fosse dalla Corte delegittimata,

cadrebbe al contempo "ex tunc" il provvedimento assunto sulla base

della norma dichiarata illegittima, e il ricorrente si troverebbe di

nuovo automaticamente in servizio, salva l'iniziativa della pubblica

amministrazione in ordine al procedimento disciplinare.

Quand'anche fosse applicabile nei suoi confronti il terzo comma

dell'art. 2 della legge reg. Lombardia 13 febbraio 1990, n. 10,

secondo cui, quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a

causa del procedimento penale (e, nella specie, c'è stata), la

stessa conserva efficacia, se non revocata, ciò non influirebbe

sulla posizione giuridica di impiegato in costanza di rapporto di

servizio, sia pure sospeso, sicuramente più favorevole rispetto a

quella di impiegato destituito. La rilevanza, pertanto, non può

essere negata.

3. - Nel merito, non può esservi dubbio che la norma denunciata

presenti gli stessi aspetti di incompatibilità, rispetto all'art. 3

della Costituzione, che questa Corte ha rilevato nei riguardi

dell'art. 85, lett. a), d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli

impiegati civili dello Stato), e delle altre norme di cui è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale con la citata sentenza 14

ottobre 1988, n. 971, peraltro ribadita con la sentenza 31 gennaio

1990 n. 40. In ambo le decisioni, la nota dominante

dell'incompatibilità costituzionale è stata ravvisata

nell'automatismo della sanzione della "destituzione" che colpisce,

senza alcuna distinzione, la molteplicità dei comportamenti

possibili nell'area dello stesso illecito penale. Il che offende quel

"principio di proporzione" che è alla base della razionalità che

domina "il principio di eguaglianza", e che postula l'adeguatezza

della sanzione al caso concreto. Adeguatezza che non può essere

raggiunta se non attraverso la valutazione degli specifici

comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito

amministrativo, che soltanto il procedimento disciplinare consente.

L'automatismo della massima sanzione è, perciò, la causa prima

dell'illegittimità della norma in riferimento all'art. 3 della

Costituzione. La violazione di questo parametro, d'altra parte, è

assorbente della incompatibilità che l'ordinanza denuncia anche in

riferimento all'art. 97 della Costituzione, giacché, in questi casi,

alla base dell'offesa ai valori di imparzialità e buon andamento

della pubblica amministrazione c'è pur sempre quell'inadeguatezza al

caso concreto che sostanzia la violazione del principio di

eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma,

lett. a), della legge regionale della Lombardia 25 maggio 1983, n.

44.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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