Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1987 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

27 maggio 1949 n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze

festive), così come modificato dall'art. 1 legge 31 marzo 1954, n.

90 (Modificazioni alla legge 27 maggio 1949 n. 260, sulle ricorrenze

festive), promosso con l'ordinanza emessa il 30 novembre 1978 dal

Pretore di Sassari nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Scala

Giovannino ed altri e Strade Ferrate Sarde, iscritta al n. 34 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 80 dell'anno 1979;

Visto l'atto di costituzione delle Strade Ferrate Sarde nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Alcuni dipendenti di una società concessionaria del pubblico

servizio di trasporto ferroviario, assumendo di avere prestato

lavoro, per esigenze di turno, durante le domeniche ivi comprese e di

avere usufruito del riposo nel giorno immediatamente successivo ai

sei lavorativi, hanno adito il pretore di Sassari chiedendo che,

riconosciute come festive dette prestazioni, condannasse l'azienda a

retribuirle con le relative maggiorazioni.

Il Pretore, ritenuto che tale pretesa non trovava fondamento né

nella legge né nella contrattazione collettiva di settore e

categoria, ha sollevato, ravvisandone in re ipsa la rilevanza,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27

maggio 1949 n. 260 - come modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo

1954 n. 90 -, in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non

prevede alcuna maggiorazione di compenso per il lavoro prestato dai

turnisti durante le domeniche ricomprese nel turno loro assegnato.

Ha premesso che non può dubitarsi della legittimità

costituzionale delle norme (l. 22 febbraio 1934 n. 370) che

consentono, per gli autoferrotramvieri, il riposo settimanale non

domenicale, attese le primarie esigenze generali salvaguardate con

questa deroga al principio della normale coincidenza del giorno di

riposo con la domenica e tenuto conto del fatto che, secondo lo

stesso art. 36 Cost., la domenica non è necessariamente il giorno

dedicato al riposo.

Ha, però, ritenuto che la mancanza della suddetta previsione

discrimina gravemente quanti prestano lavoro domenicale - sia pure in

un turno di sette giorni, con il settimo non lavorativo - rispetto a

quanti godono, invece, abitualmente di riposo domenicale.

La domenica, invero, non è assimilabile ad un comune giorno

feriale: la stessa legge, sia pure al fine dell'osservanza

dell'orario e del divieto di compiere taluni atti giuridici, lo

qualifica come festivo; la circostanza, poi, che esso è, almeno

normalmente, giorno destinato al riposo, ne comporta

l'identificazione con l'unico giorno della settimana in cui la

famiglia può trovarsi riunita al completo ed i genitori meglio

possono assolvere la funzione educativa dei figli, liberi da impegni

scolastici.

Non può, dunque, fondatamente dubitarsi, secondo il giudice a

quo, che il lavoratore turnista, costretto a rinunziare al riposo

domenicale, sia notevolmente svantaggiato rispetto a quello che può

fruire del giorno di riposo settimanale in normale coincidenza con la

domenica, in quanto si vede privato della possibilità di attendere

congiuntamente ad altri interessi della vita familiare e sociale che

pure hanno rilievo costituzionale (specificamente dagli artt. 29 e 30

Cost.).

Il lavoro domenicale è, di per sé, caratterizzato da maggiore

penosità rispetto a quello prestato in altro giorno della settimana:

non diversamente da quello prestato nelle festività nazionali ed

infrasettimanali, per il quale, infatti, il legislatore non ha

mancato di riconoscere, coerentemente, il diritto ad una congrua

maggiorazione retribuita, destinata a compensare appunto tale

aggravio. Il difetto di identico riconoscimento anche per il lavoro

domenicale penalizza, invece, ingiustificatamente chi vi è tenuto

rispetto a chi riposa normalmente di domenica, negando senza

plausibili motivi la diversa "qualità" del lavoro stesso, in

violazione del principio costituzionale di eguaglianza.

2. - L'ordinanza, emessa il 30 novembre 1978, è stata ritualmente

notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80

del 21 marzo 1979.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il

tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la

infondatezza della questione.

Ha premesso che la vigente legislazione ordinaria in materia e lo

stesso precetto costituzionale esprimono una mera preferenza,

giustificata dalla tradizione, per il riposo domenicale, ma

consentono numerose deroghe la cui

legittimità (ed i cui limiti) sono stati più volte affermati da

questa Corte (segnatamente con le sentenze nn. 76/62, 150/67 e

147/71), sostanzialmente in base al principio per cui l'interesse

alla preservazione della salute dei lavoratori è soddisfatto, per

quanto concerne la pausa settimanale, da una ragionevole periodicità

della cadenza di questa, senza necessità di generalizzare il riposo

domenicale con una disciplina rigida ed uniforme che urterebbe contro

apprezzabili interessi dello stesso mondo del lavoro.

L' ordinanza di rimessione, limitandosi a modificare l'angolo

visuale del problema spostando l'accento sulla non assimilabilità

della condizione di colui che presta lavoro domenicale con quella di

chi riposa la domenica, rappresenta solo un modo surrettizio di

sollecitare il riesame di una questione già decisa dalla Corte.

Inoltre, non è coerente che, da un verso si ritenga possibile la

non coincidenza del riposo settimanale con la domenica e, dall'altro,

si chieda la maggiorazione del compenso per il lavoro svolto nella

domenica allorché essa sia compresa nel turno di lavoro in quanto la

prestazione svolta in detto giorno non è più gravosa di quella

svolta in altro giorno della settimana, mentre le energie

psico-fisiche sono tutelate con il riposo dopo sei giorni lavorativi.

Non è certo che le esigenze della vita familiare e sociale siano

garantite solo dalla coincidenza della pausa lavorativa con la

domenica ed il loro sacrificio, lecito perché conseguente alla

particolarità del lavoro svolto, non è suscettibile di

monetizzazione. Non ha rilievo il riferimento al trattamento

retributivo del lavoro svolto nelle festività nazionali ed

infrasettimanali in quanto detto lavoro non è assimilabile a quello

svolto nella domenica da chi gode del riposo compensativo in altro

giorno dei sette in cui si articola il turno lavorativo.

Trattasi di ulteriori giornate di riposo con funzione diversa da

quella del riposo settimanale, per cui il mancato godimento di tali

ulteriori riposi per esigenze socialmente apprezzabili è giustamente

compensato con la maggiorazione per lavoro straordinario festivo che

si aggiunge al compenso contrattuale normale. Le prestazioni di

lavoro nella domenica correlate alla funzione di riposo settimanale

goduto in altro giorno restano, invece, nell'ambito dell'orario di

lavoro sicché per esse non c'è alcuna necessità di una particolare

previsione di maggiorazione di paga. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Sassari dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 nel

testo modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90, nella

parte in cui non prevede maggiorazioni retributive per il lavoro

prestato dai turnisti durante le domeniche comprese nel turno di sei

giorni lavorativi, seguiti dal settimo giorno di riposo, in quanto

violerebbe l'art. 3, primo comma, Cost. per il deteriore trattamento

cui sono assoggettati detti lavoratori rispetto a quelli che

normalmente usufruiscono del riposo settimanale in coincidenza con la

domenica.

2. - La questione non è fondata.

La legge 27 maggio 1949 n. 260, tra le disposizioni in materia di

ricorrenze festive, all'art. 2 considera, tra gli altri, la domenica

giorno festivo agli effetti dell'osservanza del completo orario

festivo e del divieto del compimento di atti giuridici.

L'art. 5 di detta legge regola le modalità e l'entità della

retribuzione nella ricorrenza delle festività nazionali,

dell'anniversario della liberazione, della festa del lavoro e del

giorno dell'unità nazionale.

La legge, peraltro, a iniziare dal 1977 (legge n. 54 del 1977), ha

subito alcune modifiche che, però, non interessano la fattispecie in

esame.

L'art. 3 della legge n. 90 del 1954 estende le disposizioni

dell'art. 5, innanzi richiamato, a tutte le ricorrenze festive

previste dall'art. 2 della stessa legge escluse però le domeniche,

limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, i

quali siano retribuiti non in misura fissa ma in relazione alle ore

di lavoro da essi compiute.

Il riposo settimanale trova, invece, la sua disciplina negli artt.

1, 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 secondo cui esso deve di

norma coincidere con la domenica; ma per le attività per le quali il

funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni

di pubblica utilità, può cadere anche in giorno diverso dalla

domenica e può essere attuato mediante turni del personale addetto

alle attività stesse tra le quali è compresa anche quella cui

risultano addetti gli attori del giudizio a quo (art. 5, n. 4, legge

n. 260/49).

Successivamente, l'art. 36 Cost. ha garantito il diritto del

lavoratore al riposo settimanale ed ha, ovviamente, rimesso al

legislatore la disciplina concreta della materia che, del resto, è

alquanto varia in relazione alle diverse specifiche attività

lavorative. Per esempio, per quanto riguarda il personale degli

automezzi pubblici di linea

extraurbana, adibiti al trasporto dei viaggiatori, essa è dettata

dalla legge n. 138 del 1958 la quale ha previsto (art. 8) che al

detto personale spetta un riposo settimanale di 24 ore normalmente

nella domenica fatta eccezione per il personale viaggiante per il

quale detto riposo coincide con il giorno stabilito nel turno.

Anche Convenzioni internazionali, ratificate dal nostro Paese,

stabiliscono l'obbligatorietà del riposo settimanale mentre, in

concreto, la contrattazione collettiva per le varie specialità di

lavorazioni e categorie di lavoratori contiene clausole particolari,

specie per quanto riguarda le maggiorazioni di paga a favore dei

lavoratori che non usufruiscano del riposo settimanale nella

domenica.

Sul punto si è formato un indirizzo giurisprudenziale, ormai

costante, anche della Cassazione, secondo cui i lavoratori addetti ai

pubblici servizi di trasporto, per il lavoro prestato nella domenica

compresa nel turno, hanno diritto ad una maggiorazione del salario. E

ciò in base non ad una norma giuridica, ma ad un principio di ordine

generale presente nell'ordinamento giuridico positivo secondo il

quale il riposo settimanale è qualificato dalla necessità della sua

coincidenza con la domenica. Questa è di norma la giornata in cui il

lavoratore può utilizzare, in varia guisa, il proprio tempo libero e

nella quale può maggiormente dedicarsi alle tipiche forme di vita

familiare ed all'adempimento dei relativi doveri, nella normale

concomitanza, tra l'altro, del riposo settimanale dell'altro coniuge,

se svolge attività lavorativa, e dei figli, liberi dai propri

impegni.

Il riposo settimanale, inoltre, va inteso non solo come diretto

alla preservazione ed al recupero delle energie psico-fisiche ma

anche come possibilità del lavoratore di dedicarsi e di partecipare

adeguatamente alla vita familiare, alla vita sociale e di relazione

fruendo dei relativi benefici ed adempiendo ai relativi doveri (artt.

2, 3, secondo comma, 31 e 35 Cost.), con riferimento al giorno della

domenica indicato e ritenuto comunemente e generalmente giorno di

riposo per tutti coloro che lavorano.

Pur essendo apprezzabili le ragioni che, per esigenze pubbliche e

sociali, richiedono che il lavoro si svolga anche la domenica per

alcune attività e per alcuni lavoratori che in esse prestano la loro

opera, non si può escludere la caratterizzazione di maggior

penosità che assume il lavoro prestato nella domenica sicché esso,

in definitiva, viene ad avere una diversa qualità rispetto a quello

svolto nei giorni feriali. Onde il diritto del lavoratore (art. 36

Cost.) ad una maggiorazione del salario. La sua previsione e la sua

determinazione sono innanzitutto rimesse alle fonti collettive e, in

mancanza, al giudice che potrà assumere come parametri, tra gli

altri, il lavoro svolto nelle festività nazionali o infrasettimanali

o, piuttosto, il lavoro straordinario.

Ma si dovrà, in ogni caso, anche considerare se, rispetto ai

lavoratori di categorie che riposano normalmente la domenica, un

compenso proprio sia già compreso in quello ordinario e normale

spettante al lavoratore o in altri eventuali benefici, quali, per

es., i riposi ulteriori, le riduzioni di orario ecc. accordati alla

categoria proprio in considerazione della specialità del lavoro

svolto che esige turni lavorativi comprensivi anche della domenica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949

n. 260, modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Sassari

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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