Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/02/1969 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2243 del

Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1967 dal

pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Trudi Alfonsina

e D'Alessandro Ada, iscritta al n. 147 del Registro ordinanze 1967 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2

settembre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 9 dicembre 1968 la relazione

del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile promosso da Alfonsina Trudi nei confronti

di Ada D'Alessandro, al fine di ottenerne la condanna al pagamento

della somma di lire 27.351, quale saldo delle competenze che la stessa

Trudi affermava esserle dovute in dipendenza del rapporto di lavoro

domestico svoltosi tra le parti, il pretore di Napoli, dovendo

esaminare un capo di domanda concernente la richiesta di indennità per

ferie, nel presupposto che il rapporto di lavoro in questione aveva

avuto durata inferiore ad un anno, sollevava di ufficio questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2243 del codice

civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto

servizio" per violazione dell'art. 36, comma terzo, della Costituzione.

Assumeva il pretore che i dati di fatto relativi alla controversia

dovevano considerarsi pacifici: e precisamente la durata del rapporto

di lavoro dal 3 maggio 1963 al 29 giugno 1963, e la prestazione

dell'opera per non più di tre ore giornaliere; con la conseguenza che

al rapporto stesso non potevano ritenersi applicabili le norme di cui

alla legge 2 aprile 1958, n. 339, concernente il lavoro domestico con

prestazioni giornaliere di almeno quattro ore, bensì le norme

ordinarie di cui agli artt. 2240 e seguenti del Codice civile.

Dopo avere svolto alcune considerazioni in ordine alla validità

della tesi riferita, il pretore di Napoli si proponeva il problema

della legittimità costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile che

nel riconoscere il diritto alle ferie stabilisce che questo spetti dopo

un anno di ininterrotto servizio.

Secondo l'ordinanza di rimessione codesta norma, nella parte in cui

limita il diritto alle ferie, contrasterebbe con l'art. 36, comma

terzo, della Costituzione, a tenore del quale invece il diritto in

questione spetta comunque, indipendentemente dalla durata del rapporto

di lavoro, ovviamente in misura proporzionale all'effettivo svolgersi

di esso.

A sostegno della fondatezza della sollevata questione il pretore di

Napoli richiamava, nella citata ordinanza, la sentenza n. 66 del 1963

di questa Corte con la quale veniva dichiarata la illegittimità

costituzionale dell'art. 2109, comma secondo, del Codice civile per la

parte in cui poneva il decorso di un anno di ininterrotto servizio a

presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie

retribuite. A parere del pretore le stesse ragioni poste dalla Corte a

fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'art. 2109 del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un

anno di ininterrotto servizio", militerebbero a favore della tesi della

illegittimità costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile

relativamente allo stesso inciso.

Con la stessa ordinanza, il pretore di Napoli prospettava come

conseguenziale e a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della citata

legge n. 339 del 1958 per la parte in cui subordina il diritto alle

ferie al decorso di un anno di ininterrotto servizio.

L'ordinanza, ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri ed alle parti, veniva comunicata ai Presidenti dei due rami

del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2

settembre 1967.

Nessuna delle parti private si costituiva in questa sede né

interveniva il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :

1. - A seguito dell'entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n.

339, per la tutela del rapporto di lavoro domestico, con prestazione di

opera, continuativa e prevalente, di almeno quattro ore giornaliere

presso lo stesso datore di lavoro, le disposizioni di cui agli artt.

2240-2246 del Codice civile sono applicabili ai lavoratori domestici la

cui prestazione di opera, sempre presso lo stesso datore di lavoro, ha

una durata inferiore alle quattro ore giornaliere e nelle materie non

espressamente disciplinate dalla detta legge, a tutti i lavoratori

domestici (art. 21 cit. legge n. 339 del 1958).

Circa il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite, sono

operanti rispettivamente l'art. 10 della citata legge n. 339 del 1958

e l'art. 2243 del Codice civile.

Di quest'ultima disposizione, relativamente all'inciso "dopo un

anno di ininterrotto servizio", e in riferimento all'art. 36, comma

terzo, della Costituzione, è denunciata, da parte del pretore di

Napoli, l'illegittimità costituzionale.

2. - La questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe si presenta

negli stessi termini di altra questione già esaminata da questa Corte

a proposito dell'art. 2109, comma secondo, del Codice civile e decisa

con sentenza n. 66 del 1963, con la dichiarazione di illegittimità

costituzionale della relativa disposizione limitatamente all'inciso

"dopo un anno di ininterrotto servizio" e in riferimento all'art. 36,

comma terzo, della Costituzione.

Nonostante ciò, quella decisione non ha potuto né può riguardare

direttamente anche l'art. 2243 del Codice civile.

A tal fine non ha importanza il fatto che le due questioni siano

state prospettate e si pongano negli stessi termini. Come questa Corte

ha, con varie pronunce, affermato (n. 89 del 1962; n. 79 del 1961),

infatti, anche quando venga dichiarata l'illegittimità, costituzionale

di una disposizione di legge che enuncia un dato principio in linea

generale, non si può non provvedere separatamente in ordine alle altre

disposizioni di legge, che, pur se applicative di quel principio,

abbiano nel sistema una propria individualità e una propria giuridica

esistenza. E nella specie la Corte non ritiene di doversi discostare da

codesto indirizzo.

L'art. 2243 del Codice civile presenta, sul punto che qui rileva,

una disposizione certamente applicativa del principio generale,

contenuto nell'art. 2109 dello stesso Codice, secondo cui - giusta il

testo vigente prima della pronuncia di questa Corte - il lavoratore

subordinato ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un

periodo annuale di ferie retribuite. Ma tale disposizione ha una

propria autonomia e specifica rilevanza perché attiene ad un complesso

di norme (intese a tutelare il lavoro domestico) che si rivolge ad un

particolare tipo di lavoro subordinato.

Stante ciò, risultando fondata la censura mossa dal pretore di

Napoli, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.

2243 del Codice civile si deve pervenire autonomamente.

L'art. 36, comma terzo, della Costituzione attribuisce al

lavoratore il diritto ad un periodo di ferie annuali e quindi di riposo

da usufruire in ogni anno di servizio, si vuole, cioè dire, che le

ferie siano godute entro l'anno, non dopo un anno di lavoro, come,

invece, prescrive il Codice civile (art. 2243). Esattamente perciò

l'ordinanza di rimessione, ripetendo quanto affermato da questa Corte

con la citata sentenza n. 66 del 1963, osserva che "il diritto del

lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di proteggere le

energie psico-fisiche e che la ragione della sua affermazione sussiste

pur quando non si sia completato un anno di lavoro, potendosi in tal

caso ammettere un bisogno minore, ma non escludere del tutto che la

necessità esista".

Nei confronti del lavoro domestico con prestazione di opera per

meno di quattro ore giornaliere, d'altra parte, non ricorrono ragioni

particolari che giustifichino la norma così come in atto è formulata.

Anche chi presta lavoro domestico con quelle modalità ha certamente

diritto alle ferie annuali.

Si deve quindi ritenere conclusivamente che è fondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile, in

riferimento all'art. 36, comma terzo, della Costituzione, nei termini

in cui è stata proposta.

3. - Nell'ordinanza di rimessione è prospettata la conseguenza che

per i motivi sopra richiamati e a sensi dell'art. 27, ultima parte,

della legge n. 87 del 1953, venga dichiarata anche la illegittimità

costituzionale dell'art. 10 della legge n. 339 del 1958.

Ma la Corte ritiene che, dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 2243 del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un

anno di ininterrotto servizio", la stessa non debba essere estesa

all'art. 10 della citata legge n. 339 del 1958, nonostante che in

quest'ultima norma sia ripetuto quell'inciso.

Le norme di codesta legge tutelano compiutamente l'esigenza che al

lavoratore domestico sia assicurato il diritto ad un periodo di ferie

retribuite dopo un anno di ininterrotto servizio (art. 10, comma primo)

e qualora il rapporto di lavoro non abbia durata annuale, gli siano

riconosciuti "tanti giorni di ferie quati ne risultano in proporzione

al numero di mesi di anzianità considerando le frazioni di quindici

giorni come mese intero" (art. 10, comma quarto). E per tanto, l'inciso

"dopo un anno di ininterrotto servizio" che si contiene nel primo comma

difetta di quello specifico ed univoco significato che avrebbe potuto

evidenziarne un contrasto con l'art. 36, comma terzo, della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2243 del Codice

civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto

servizio".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari