Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1962

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/03/1962 · relatore Gaspare Ambrosini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P. R. 28

dicembre 1952, n. 4379, promosso con ordinanza 14 dicembre 1960 della

Corte d'appello di Roma nel procedimento civile tra l'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale e Diamilla Magnelli Paolo,

Pediconi Giuseppe, Medici del Vascello Elvina e la Società per azioni

"Marmorelle" iscritta al n. 5 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 4 febbraio 1961.

Udita nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1962 la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini;

uditi l'avv. Michele Giorgianni, per Diamilla Magnelli Paolo ed

altri, e l'avv. Guido Astuti, per l'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1952,

n. 4379, emanato in seguito al deposito in data 22 ottobre 1951 di due

piani particolareggiati di espropriazione nei confronti di Maria

Carolina Misciattelli, Guglielmo Pallavicini e della Società per

azioni "Marmorelle", quali proprietari pro indiviso di due tenute

(Montetosto e Centocorvi) in agro di Cerveteri, si disponeva il

trasferimento all'Ente per la colonizzazione della Maremma

tosco-laziale di due accorporamenti della estensione complessiva, il

primo (Montetosto) di ettari 511.48.80 ed il secondo (Centocorvi) di

ettari 337.09.40.

Con citazione 28 luglio 1954 i tre soggetti espropriati (la

Società "Marmorelle" in persona dell'amministratore, il Pallavicini,

quale assente, risultando disperso in guerra, e la di lui madre Maria

Misciattelli, rappresentati dall'avv. Pediconi, curatore del primo e

procuratore della seconda) ed inoltre l'avv. Diamilla Magnelli, quale

curatore della prole nascitura di Maria Carolina Misciattelli,

convenivano l'Ente Maremma davanti al Tribunale di Roma chiedendo che,

previo accertamento della illegittimità del decreto di espropriazione,

esso Ente fosse condannato alle relative restituzioni. Richiamato un

loro atto di opposizione all'Ente Maremma, in data 15 ottobre 1951, e

un ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso i

piani particolareggiati, assumevano che la espropriazione era stata

disposta sul presupposto che la tenuta "Montetosto" appartenesse alla

Misciattelli per 252, al Pallavicini per 84 e alla Società

"Marmorelle" per 204/540, e la tenuta "Centocorvi" alla Misciattelli

per 42, al Pallavicini per 14 e alla Società "Marmorelle" per 25/81, e

sul presupposto, altresì, che dei 252/540 della prima tenuta e dei

42/81 della seconda, 168/540 e 28/81, rispettivamente 84/540 e 14/81

fossero pervenuti alla Misciattelli (che già aveva ereditato da una

zia i residui 84/540 e 14/81) quale unica erede legittima della madre

Margherita Pallavicini vedova Misciattelli, morta il 6 maggio 1937.

Rilevavano che costei, invece, con testamento olografo in data 5 maggio

1920, aveva lasciato alla figlia soltanto la metà del suo patrimonio e

disposto dell'altra metà mettendola a moltiplico per i nipoti (ex

filia), dei quali il solo Guglielmo già nato all'epoca del testamento,

e gli altri eventuali nascituri. Il testamento era stato pubblicato in

data 19 maggio 1951. Nel relativo atto di deposito si diceva che era

stato ritrovato tra le carte di famiglia.

Si erano, pertanto, attribuiti alla Misciattelli 84/540 della

tenuta Montetosto e 14/81 della tenuta Centocorvi, appartenenti,

invece, alla sua prole nata e nascitura, con conseguente errore nel

calcolo della percentuale di reddito dominicale e violazione della

tabella di scorporo di cui all'art. 4 della legge stralcio. Di qui il

diritto dei condomini alla retrocessione della parte dei beni

espropriati corrispondente alla suddetta differenza di reddito

dominicale.

La domanda giudiziale veniva trascritta a favore della prole

nascitura di Maria Misciattelli, con nota 5 marzo 1955.

L'Ente di riforma si costituiva in giudizio obiettando, in linea di

fatto (comparsa conclusionale 30 maggio 1955) che, alla morte della

madre, la Misciattelli ne aveva accettato l'eredità - quale unica

erede legittima - trascrivendo a suo favore. Su tale titolo di

acquisto ineccepibile era stata, appunto, computata la consistenza

della sua proprietà terriera nella compilazione del piano

particolareggiato.

La difesa del convenuto accennava, inoltre, circa i figli nascituri

di Maria Misciattelli - tuttora tali - alla possibilità di produrre un

certificato anagrafico. In linea di diritto opponeva, quindi, diverse

eccezioni (difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ecc.).

In particolare, l'Ente riconosceva che certi atti, cui avevano

partecipato il curatore dell'assente e il curatore dei suddetti

nascituri (richiesta di assegnazione del terzo residuo in data 22

dicembre 1951, contratto condizionato di permuta di alcuni terreni con

lo stesso Ente Maremma in data 24 giugno 1952, impugnativa del piano

particolareggiato in Consiglio di Stato), avrebbero importato

un'accettazione tacita dell'eredità, se il relativo diritto, a

quell'epoca, non si fosse ormai prescritto. L'Ente sosteneva, quindi,

nella specie, la inopponibilità ad esso del testamento di Margherita

Pallavicini.

Queste eccezioni venivano però respinte con sentenza (non

definitiva) 5 luglio - 19 settembre 1955, riguardo alla prescrizione

suddetta, fondandosi il Tribunale sull'art. 252 delle disposizioni

transitorie del Cod. civile. Osservava, altresì, il Tribunale che

risalendo, a norma sia dell'art. 933 del vecchio che dell'art. 459 del

nuovo Codice civile, al momento dell'apertura della successione, non

era a dubitare che le accettazioni di eredità compiute posteriormente

al 15 novembre 1949, ma relative a successioni apertesi anteriormente,

abbiano piena efficacia anche nei confronti degli Enti di riforma.

Pertanto, non essendosi tenuto conto del suddetto testamento olografo,

si erano lesi, fino alla concorrenza di un maggior reddito dominicale

complessivo di L. 38.959, 33 i diritti di proprietà sia di Maria

Misciattelli che di Guglielmo Pallavicini, ed eventualmente della prole

nascitura della prima.

Pertanto, il Tribunale, dichiarata la illegittimità del decreto

legislativo di espropriazione, condannava l'Ente Maremma alla

restituzione dei frutti.

Con sentenza (definitiva) 27 giugno-20 settembre 1957, eseguiti

vari accertamenti tecnici (consulente tecnico dott. E. Barile) per

individuare i terreni corrispondenti alla quantità di reddito

dominicale espropriato in eccesso, il Tribunale di Roma condannava

l'Ente di riforma a restituire tali terreni.

Con atto 7 novembre 1957 l'Ente Maremma proponeva appello.

Nel corso del giudizio, essendosi già fatta richiesta (comparse

conclusionali 11 dicembre e 20 dicembre 1959) per il rinvio della

controversia - quanto alla legittimità del decreto legislativo di

espropriazione - alla Corte costituzionale, alla udienza collegiale del

22 dicembre 1959, l'avvocato degli espropriati chiedeva che la causa

fosse rinviata innanzi al Consigliere istruttore "per consentire la

costituzione degli eredi del Pallavicini, dichiarato morto". La Corte,

in accoglimento dell'istanza, rinviava all'udienza istruttoria del 28

gennaio 1960. Dopo di che, all'udienza del 31 marzo 1960, l'avvocato

degli espropriati si costituiva "per la principessa Elvina Medici del

Vascello ved. Pallavicini in proprio e quale esercente la patria

potestà sulla figlia minore Maria Camilla, entrambi nella loro

qualità di eredi del principe Guglielmo Pallavicini, già costituito

in giudizio a mezzo del curatore avv. Pediconi". A tal fine depositava

vari documenti. La difesa dell'Ente chiedeva rinvio per la

precisazione delle conclusioni; il che avveniva all'udienza del 5

maggio 1960, passando, quindi, la causa, all'udienza collegiale del 28

ottobre seguente, in decisione.

Con ordinanza 14 dicembre 1960, la Corte di appello di Roma,

esposti i fatti della causa, osservava che sia per le ragioni già

indicate dal Tribunale, sia per la sopravvenuta giurisprudenza

(sentenze nn. 8 e 57 del 1959) della Corte costituzionale - entrata in

funzione nelle more del giudizio - la questione sollevata non poteva

dirsi manifestamente infondata, e rimetteva gli atti alla Corte

costituzionale per decidere se il decreto di espropriazione potesse

ritenersi legittimo per avere tenuto conto delle intestazioni

catastali, e se non avesse dovuto prevalere, quale decisiva agli

effetti di cui trattavasi, la prova del diritto di proprietà

risultante dalla disposizione testamentaria.

L'ordinanza veniva notificata alle parti il 7 gennaio 1961,

comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento il 5 gennaio

1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4

febbraio 1961, n. 31.

Nelle deduzioni in data 18 febbraio 1961, davanti alla Corte

costituzionale, la difesa di Maria Misciattelli e degli altri

espropriati costituiti in appello, contestava anzitutto il giudizio di

rilevanza costituzionale erroneamente emesso, a suo avviso, dal giudice

a quo (per tardiva produzione, davanti alla Corte di appello, della

sentenza appellata) e faceva ogni ampia riserva di valersi della

eccezione nell'ulteriore corso della causa di merito. Indipendentemente

da ciò, aggiungeva, il decreto di esproprio era comunque illegittimo.

A sua volta, nelle deduzioni in data 21 febbraio 1961, la difesa

dell'Ente Maremma insisteva particolarmente sulla circostanza della

ritardata pubblicazione del testamento, e sulla "evidente concorde

pretesa, da parte degli eredi di Margherita Pallavicini di farne valere

gli effetti solo in quanto essi comportavano una riduzione della quota

di scorporo della esproprianda Maria Carolina Misciattelli, senza

peraltro rendere possibile un correlativo esproprio a carico degli

altri ipotetici beneficiari, uno dei quali era 'assente' fin dal 1940,

e gli altri ancora di là da venire".

Riguardo alla pubblicazione, in genere, del testamento olografo, e

alla sua pubblicità, in relazione all'art. 620 del Cod. civile,

sosteneva, inoltre, la difesa dell'Ente che quando la successione abbia

ad oggetto beni immobili, "alla pubblicazione si ricollega

necessariamente l'ulteriore pubblicità richiesta dalla legge per cui

l'acquisto deve essere trascritto (cfr. art. 2648 Cod. civ.)".

In via subordinata, la difesa dell'Ente rilevava che, in ogni caso,

l'eventuale motivo di illegittimità del decreto di espropriazione, non

vizierebbe detto decreto in toto, ma soltanto parzialmente, nella

misura in cui l'errato calcolo della consistenza della proprietà

Misciattelli alla data del 15 novembre 1949 avesse potuto determinare

lo scorporo di una quota superiore a quella dovuta in base alla

corretta applicazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Assumeva, infine, riferendosi alla commassazione della quota

ereditaria della prole nascitura della Maria Carolina Misciattelli, che

non sarebbe comunque possibile pronunziare l'illegittimità del decreto

di espropriazione emanato nei di lei riguardi, se prima non fosse

accertato dal giudice di merito la possibilità o meno di tale

sopravvenienza di prole. Al riguardo l'Ente si riservava di produrre,

nella sede di merito, mezzi di prova allo scopo di dimostrare la

conseguita certezza della non verificabilità della conditio juris cui

è subordinata la istituzione testamentaria di erede prevista dall'art.

462, ultimo comma, del Codice civile.

In difesa di Maria Carolina Misciattelli, di Evina Medici del

Vascello ved. Pallavicini, quale esercente la patria potestà sulla

figlia minore Maria Camilla ed in proprio per i diritti uxori, di Paolo

Diamilla Magnelli, quale procuratore della prole nascitura di Maria

Carolina Misciattelli e della Società per azioni "Marmorelle", è

stata presentata dall'avv. Aldo Dedin una memoria, nella quale si

ribadisce la tesi che in materia successoria gli eventi relativi alla

successione mortis causa si ricollegano retroattivamente al momento

dell'apertura della successione, onde è opponibile all'Ente Maremma il

testamento olografo di Margherita Misciattelli, pur pubblicato

posteriormente al 15 novembre 1949.

Si mette poi in rilievo che col testamento la Margherita

Misciattelli attribuiva metà del suo patrimonio alla figlia Maria e

l'altra metà a tutti i nipoti nati e nascituri, mettendola "a

moltiplico" tra loro. L'unico nipote nato era il principe Guglielmo

Pallavicini, disperso in azione di guerra nell'anno 1940, per il quale

nel 1950 intervenne la dichiarazione di morte presunta. Eredi del suo

patrimonio divennero la figlia, signorina Maria Camilla Pallavicini, e

la vedova Elena Medici del Vascello per i diritti uxori.

Alla data del 15 novembre 1949, quindi, l'eredità di Margherita

Misciattelli apparteneva alla espropriata Maria Carolina Misciattelli

soltanto per metà, mentre l'altra metà era di spettanza di Guglielmo

Pallavicini e poi dei suoi eredi. Né la situazione patrimoniale della

Maria Carolina verrebbe avvantaggiata dalla non sopravvenienza di

figli, giacché nel suo testamento la Margherita Misciattelli aveva

istituito eredi di metà del suo patrimonio i nipoti nati e nascituri,

mettendo tale metà a moltiplico tra loro.

La memoria conclude insistendo nel chiedere la dichiarazione di

illegittimità costituzionale del D. P. R. del 28 dicembre 1952, n.

4379. Considerato in diritto :

La Corte ritiene fondata la questione, proposta con l'ordinanza in

esame, della legittimità costituzionale del decreto del Presidente

della Repubblica del 28 dicembre 1952, n. 4379, emanato, per

l'applicazione della legge delega di riforma agraria del 21 ottobre

1950, n. 841, per quanto attiene all'espropriazione subita dalla

signora Maria Carolina Misciattelli, nei riguardi della quale è stata

sollevata la questione.

Tale decreto ed i corrispondenti anteriori piani di espropriazione

approntati dall'Ente Maremma si basano sul presupposto che tutto il

complesso di beni rispetto al quale si procedette allo scorporo, già

appartenente alla signora Margherita Pallavicini vedova Misciattelli,

fosse interamente passato in proprietà della figlia, signora Maria

Carolina Misciattelli, quale unica erede ab intestato della madre

deceduta il 6 maggio 1937, e che fosse ancora di sua spettanza alla

data del 15 novembre 1949, alla data cioè stabilita dall'art. 4 della

legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la determinazione della consistenza

della proprietà terriera soggetta a scorporo; cosicché legittimamente

sarebbe stato proceduto alla espropriazione nei di lei confronti in

riguardo a tutto il complesso terriero suddetto.

Senonché la situazione reale del patrimonio della Maria Carolina

Misciattelli apparve diversa quando il 19 maggio 1951 venne pubblicato

il testamento olografo, datato 5 maggio 1920, della signora Margherita

Misciattelli, col quale aveva lasciato alla figlia, signora Maria

Carolina, soltanto metà del suo patrimonio, mentre aveva disposto

dell'altra metà a favore dei nipoti, figli nati e nascituri, della

Maria Carolina, mettendola "a moltiplico" tra loro.

Ora risulta dagli atti della causa, ed è pacifico ormai tra le

parti, in seguito alle ammissioni fatte dalla difesa dell'Ente Maremma

nella discussione orale, che un figlio della signora Maria

Misciattelli, Guglielmo Pallavicini, già nato al momento della

redazione del testamento suindicato, e per cui era intervenuta prima la

dichiarazione di "disperso" in azione di guerra nel 1940 e poi quella

di morte presunta, aveva lasciato superstiti la figlia, signorina Maria

Camilla Pallavicini, e la moglie Elvina Medici del Vascello, le quali,

in seguito a quest'ultima dichiarazione, acquistarono anche formalmente

la qualità di beneficiarie del di lui patrimonio, e che a questo

titolo si costituirono nel giudizio avanti la Corte d'appello e, dopo,

avanti questa Corte.

Quindi, in base al testamento datato 5 maggio 1920 e pubblicato il

19 maggio 1951, la signora Maria Carolina Misciattelli, che pur alla

data del 15 novembre 1949 figurava proprietaria dell'intero patrimonio

della madre, non lo era, in effetti, che soltanto per la metà,

appartenendo l'altra metà al Guglielmo Pallavicini prima e poi alla

signorina Maria Camilla Pallavicini e per i diritti uxori alla vedova

Elvina Medici del Vascello, oltre agli eventuali nipoti della

testatrice nascituri.

Non occorre qui occuparsi dei nascituri, giacché in ogni caso la

mancata sopravvenienza di ulteriori nipoti gioverebbe, stante la natura

congiuntiva della chiamata ereditaria, agli eredi di Guglielmo

Pallavicini.

E certo, comunque, che, in base al testamento, alla signora Maria

Carolina Misciattelli non apparteneva alla data del 15 novembre 1949

tutto il patrimonio ereditario della madre.

Onde, stando al principio costantemente applicato da questa Corte,

che deve prendersi a base del procedimento di espropriazione la

consistenza reale ed effettiva della proprietà terriera alla data del

15 novembre 1949, e che nel contrasto tra intestazioni catastali e

giuridica prova del diritto di proprietà, quest'ultima deve prevalere

come decisiva, deve considerarsi costituzionalmente illegittimo per

eccesso nell'esecuzione della delega il decreto legislativo impugnato,

in quanto ha espropriato nei confronti della erede apparente signora

Maria Carolina Misciattelli, dei beni, che, in base al testamento della

di lei madre Margherita Misciattelli, spettavano a Guglielmo

Pallavicini, e che, dopo la dichiarazione della di lui morte presunta,

sono passati in proprietà alla figlia Maria Camilla Pallavicini, con

l'usufrutto uxorio della madre di questa, salvo la sopravvenienza di

altri figli della Maria Carolina.

La difesa dell'Ente Maremma, nelle sue deduzioni, aveva in

contrario addotto che il testamento della Margherita Misciattelli non

è opponibile ad esso Ente perché fu pubblicato posteriormente al 15

novembre 1949 e conseguentemente accettato dopo tale data.

Ma l'assunto è infondato, giacché gli eventi relativi alla

successione ereditaria, e quindi anche l'accettazione dell'eredità, si

riconnettono con efficacia retroattiva al momento dell'apertura della

successione.

Il verificarsi, come nel caso in esame, di una condizione della

chiamata ereditaria, sia pur posteriormente alla data del 15 novembre

1949, retroagisce i suoi effetti al momento dell'apertura della

successione, conformemente al principio dal punto di vista più

generale già affermato da questa Corte e ribadito da ultimo nella

sentenza n. 25 del 12 maggio 1961, "secondo il quale l'efficacia

riconosciuta dalla legge comune a eventi o atti successivi al 15

novembre 1949, o collegati a situazioni in via di formazione

anteriormente a tale data, non trova ostacolo nella norma dell'art. 4

della cosidetta legge stralcio".

Il testamento della signora Margherita Pallavicini vedova

Misciattelli, la cui eredità si aprì col suo decesso il 6 maggio

1937, è, quindi, opponibile all'Ente Maremma, e pertanto illegittimo

deve considerarsi il decreto legislativo che sottopose ad esproprio

terreni che, in base a tale testamento, non appartenevano alla signora

Maria Carolina Misciattelli.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. del 28

dicembre 1952, n. 4379, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre

1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione,

in quanto nel procedimento di scorporo il patrimonio terriero della

signora Maria Carolina Misciattelli è stato determinato in superficie

superiore alla sua consistenza effettiva alla data del 15 novembre

1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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