Corte costituzionale

Sentenza n. 159/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3,

della legge 28 febbraio 1981, n. 34 (Norme concernenti la gestione

provvisoria delle farmacie), introdotto dall'art. 7 della legge 22

dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via

provvvisoria di farmacie e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968,

n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34), promosso con ordinanza emessa il 3

giugno 1986 dal Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale - sul

ricorso proposto da Pierleoni Anselmo ed altri contro la Commissione

di Controllo sull'Amministrazione della Regione Abruzzo ed altri,

iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale,

dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Pierleoni Anselmo ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1987, il giudice relatore

Virgilio Andrioli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - In seguito alla morte avvenuta il 28 ottobre 1980 della

dott.ssa Maria Castro, titolare dell'unica farmacia rurale del Comune

di Collelongo, il marito avv. Anselmo e i figli Cesare e Nicola

Pierleoni, suoi eredi, erano stati autorizzati in sanatoria a gestire

la sede farmaceutica per tre anni dal 28 ottobre 1980 con delibera 11

novembre 1982 n. 8565 della Giunta regionale d'Abruzzo.

Con delibera 29 marzo 1984 n. 1623 la Giunta regionale dispose la

chiusura della farmacia dando nel contempo mandato al Servizio

Decentrato del Settore Sanitario de L'Aquila per il reperimento di un

farmacista cui affidare la gestione provvisoria in attesa

dell'espletamento del pubblico concorso e con delibera 10 gennaio

1985 n. 30 autorizzò la dott.ssa Anna Bertone a gestire

provvisoriamente la farmacia.

Con sent. 21 maggio 1985, n. 255 il T.A.R. per l'Abruzzo rigettò

i ricorsi proposti l'uno dall'avv. Anselmo Pierleoni contro la

delibera 29 marzo 1984, n. 1623 e l'altro da Cesare e Nicola

Pierleoni contro la delibera 10 gennaio 1985, n. 30 della Giunta

regionale nel contraddittorio della Giunta stessa della Commissione

di controllo dell'Amministrazione della Regione Abruzzo, del Servizio

Decentrato del Settore Sanità de l'Aquila e, limitatamente al

ricorso proposto da Cesare e Nicola Pierleoni, nel contraddittorio

della dott.ssa Anna Bertone.

Spiegarono appello i tre soccombenti lamentando 1) la mancata

notifica individuale a Cesare e Nicola Pierleoni della delibera n.

1623/1984 della Giunta regionale, 2) la violazione dell'art. 61 r.d.

30 luglio 1938 n. 1706 e del t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, eccesso di

potere sotto vari profili, 3) mancata applicazione dell'art. 7 l. 22

dicembre 1984, n. 892, tenuto conto che entro la scadenza del

triennio di gestione provvisoria della farmacia i due figli della

defunta titolare si erano iscritti alla Facoltà di medicina, ma il

Cons. Stato, sez. IV giurisd., con dec. 3 giugno-21 agosto 1986 n.

568 respinse gli appelli limitatamente alle censure sub 1) e 2).

1.2. - Con ordinanza emessa il 3 giugno 1986 (notificata il 6 e

comunicata il 24 del successivo ottobre; pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 1ª serie speciale, del 17 gennaio 1987 e iscritta al n. 765

R.O. 1986) il Cons. Stato, sez. IV giuriusd., ha sollevato d'ufficio

e giudicato, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale del comma terzo

dell'art. 3 l. 28 febbraio 1981, n. 34 (Norme concernenti la gestione

in via provvisoria delle farmacie) introdotto con l'art. 7 l. 27

dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via

provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile

1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 35).

Ad avviso del giudice a quo, l'art. 7, con fissare al 1° luglio

1984 la decorrenza retroattiva delle nuove disposizioni sulla durata

massima della gestione provvisoria dell'esercizio farmaceutico da

parte degli eredi del suo titolare iscritti alla Facoltà di

farmacia, deroga il principio di cui all'art. 11, co.1 disp. prelim.

c.c., limitatamente ai rapporti non ancora definiti alla data

anteriore del primo luglio 1984, e tale disparità di trattamento non

giustificata dalla diversità delle posizioni considerate suona

offesa al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

2.1. - Avanti la Corte si è costituito nell'interesse di

Pierleoni Anselmo, Cesare e Nicola l'avv. Giovanni Ciccarelli giusta

procura in calce alle deduzioni depositate il 27 gennaio 1987, con le

quali ha riassunto la motivazione della ordinanza di rimessione e

concluso con la declaratoria di illegittimità costituzionale della

disposizione impugnata. Non ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri.

2.2. - Nella pubblica udienza del 7 aprile 1987 il giudice

Andrioli ha svolto la relazione nell'assenza della difesa dei

Pierleoni. Considerato in diritto

3.1. - Il testo dell'art. 3 co. 3 l. 28 febbraio 1981, n. 34

(Norme concernenti la gestione provvisoria delle farmacie)

introdotto con l'art. 7 l. 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme

concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie

e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475, e 28 febbraio

1981, n. 34), che lo ha sostituito, così rescrive:

"Qualora il figlio o il coniuge superstite del farmacista titolare e

proprietario risultino iscritti alla facoltà di farmacia, in

qualità di studenti presso università statali o abilitate a

rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma

precedente, è prorogato sino alla data del conseguimento da parte

del figlio o del coniuge dei titoli e requisiti previsti dalla legge,

e comunque non oltre sette anni dalla morte del titolare e

proprietario. 'Le disposizioni di cui al comma precedente hanno

effetto dal 1° luglio 1984'".

A sua volta, il comma primo dell'art. 3 l. n. 34 del 1981,

richiamato sia nel testo originario sia nel testo novellato del comma

secondo, così statuisce: "Nel caso di decesso del farmacista

titolare e proprietario della farmacia, i diritti degli eredi in

ordine al trapasso della titolarità ed alla gestione provvisoria

della stessa, di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2

aprile 1968, n. 475, possono essere esercitati per un periodo di tre

anni".

3.2. - L'incidente non merita accoglimento perché costante è

l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in virtù del quale non

contrasta con il principio di eguaglianza un differenziato

trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti

diversi nel tempo (sent. n. 38 del 1984 che richiama quattro

precedenti conformi). Né il giudice a quo adduce contrari argomenti

nuovi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 co. 3 l. 28 febbraio 1981, n. 34 (Norme concernenti la

gestione provvisoria delle farmacie) introdotto dall'art. 7 l. 22

dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via

provvisoria di farmacie e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n.

475 e 28 febbraio 1981, n. 34), sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., con ord. 3 giugno 1986 (n. 765 R.O. 1986) del Cons. Stato,

sez. IV giurisdizionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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