Corte costituzionale

Sentenza n. 158/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1990 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 38d.P.R. 1067/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.

27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore

commercialista), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1989

dalla Corte d'Appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra

Santocchini Vittorio Veneto e l'Ordine dei dottori commercialisti di

Firenze, iscritta al n. 639 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Santocchini Vittorio Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

Udito l'avv. Giuseppe Ferri per Santocchini Vittorio Veneto;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'Appello di Firenze, con ordinanza 22 settembre

1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione

di dottore commercialista), con riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Lamenta il giudice a quo che per il dottore commercialista,

condannato per uno dei delitti elencati nella norma stessa, sia

prevista la destituzione di diritto anziché l'apertura di un

procedimento disciplinare, che consenta la valutazione della condotta

dell'incolpato e l'indispensabile gradualità sanzionatoria.

A sostegno della non manifesta infondatezza della questione il

giudice rimettente richiama la sent. n. 971 del 1988 di questa Corte

che ha ritenuto illegittima la destituzione di diritto nell'ambito

del pubblico impiego, aggiungendo che a soluzione diversa non si può

pervenire nei confronti degli appartenenti ad ordini professionali,

non potendo ravvisarsi una maggiore gravità della lesione del

prestigio e della credibilità della libera professione rispetto a

quella del pubblico impiego.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata, e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte

Costituzionale si è costituito il dr. Vittorio Veneto Santocchini,

parte nel giudizio a quo, rappresentato e difeso dagli avv.ti

Giuseppe Ferri ed Ermanno Ugolini.

Aderendo alle considerazioni della Corte d'Appello, la difesa del

Santocchini pone altresì in luce la disparità di trattamento

esistente, in materia di destituzione di diritto, fra dottori

commercialisti ed avvocati e procuratori. Per questi ultimi, infatti,

la sanzione disciplinare è limitata ai casi di condanna soltanto per

alcuni dei delitti contro l'Amministrazione della Giustizia, nonché

alle ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici o

dall'esercizio della professione.

Nessuna ragione logica potrebbe giustificare questa diversità di

disciplina, dato che semmai con maggior rigore dovrebbe essere

considerata proprio la categoria degli avvocati e dei procuratori,

stante la posizione istituzionale ad essa attribuita

nell'amministrazione della giustizia. Considerato in diritto

1. - Lamenta la Corte d'Appello di Firenze che al dottore

commercialista, condannato per uno dei delitti indicati nell'art. 38

del d.P.R. n. 1067 del 1953 (Ordinamento della professione di dottore

commercialista), debba essere inflitta de jure la radiazione, senza

alcuna possibilità di valutare la condotta dell'imputato perché non

è prevista l'apertura del procedimento disciplinare.

Situazione incompatibile con l'art. 3 della Costituzione perché

impedisce di calibrare con gradualità ai diversi fatti illeciti la

sanzione più adeguata, consentendo di distinguere tra illeciti non

eguali.

A sostegno si invoca l'ormai ben nota sentenza di questa Corte n.

971 del 1988 che ha dichiarato illegittima la destituzione di diritto

nell'ambito del pubblico impiego. Tanto più, perciò, il principio

deve valere per le libere professioni, ben più allarmante essendo la

lesione del prestigio e della credibilità di un pubblico impiegato

rispetto ad analoga situazione concernente il libero professionista.

La difesa privata ha fatto inoltre rilevare che il principio di

eguaglianza è violato anche in relazione al trattamento usato nei

confronti della categoria degli avvocati e procuratori, per i quali

la sanzione di diritto è limitata a poche ipotesi: e ciò nonostante

la ben diversa posizione istituzionale a questi attribuita nel campo

dell'Amministrazione della Giustizia.

2. - La questione è fondata. Il precedente di questa Corte

invocato dall'ordinanza ha successivamente trovato un seguito

specifico nella sentenza n. 40 del 1990 che ha delegittimato

sospensione e destituzione di diritto nel campo della professione

notarile, alla quale sicuramente sono affidate in esclusiva funzioni

pubblicistiche che certo non competono ai dottori commercialisti. Ivi

la Corte rilevava l'inderogabilità "che il principio di proporzione,

che è alla base della razionalità che domina il principio di

eguaglianza, regoli sempre l'adeguatezza della sanzione al caso

concreto".

Si deve ora aggiungere che lo stesso legislatore è, alla fine,

intervenuto con la legge 7 febbraio 1990 n. 19 (Gazzetta Ufficiale,

Serie generale, n. 36 del 13 febbraio 1990) sancendo all'art. 9,

comma primo, che "il pubblico dipendente non può essere destituito

di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria

disposizione di legge". Mentre poi avverte al secondo comma che "la

destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento

disciplinare...".

Sarebbe, perciò, contrario al principio di eguaglianza che la

destituzione di diritto dovesse rimanere ferma soltanto per le libere

professioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.38 del d.P.R. 27

ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore

commercialista).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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