Corte costituzionale

Sentenza n. 158/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1971 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale, promosso con ordinanza

emessa il 9 dicembre 1969 dal tribunale dei minorenni di Bologna nel

procedimento di adozione speciale di Dalla Turca Giovan Battista,

iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 maggio 1971 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - I coniugi Giuseppe Cavazzini e Adele Zambernardi, premesso che

il 13 giugno 1936 avevano avuto in affidamento il minore Giovan

Battista Dalla Turca e che sin da allora lo avevano mantenuto, educato

ed istruito, chiedevano al tribunale per i minorenni di Bologna e nei

di lui confronti la dichiarazione di adozione speciale ai sensi

dell'art. 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431.

Eseguiti gli accertamenti di legge e sentito il p.m., il quale

concludeva per il rigetto del ricorso, non rientrando il caso in esame,

dato che il Dalla Turca era maggiorenne, tra le ipotesi previste dalle

denunciate norme transitorie, il tribunale, con ordinanza del 9

dicembre 1969, riteneva che il citato art. 6 consentisse l'adozione

speciale per gli adottati ex art. 291 e seguenti del codice civile,

anche se maggiorenni, e per gli affidati o affiliati ex art. 404 e

seguenti dello stesso codice, solo se minorenni; che in tal modo

sarebbe stata creata per gli affidati o affiliati ultraventunenni una

situazione deteriore sia nei confronti dei primi che dei secondi; e

sarebbero stati danneggiati coloro che "maggiormente hanno necessità e

bisogno di una certezza giuridica che li leghi al nucleo familiare nel

quale sono da grandissimo tempo integrati"; e si avrebbe, per ciò, la

violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La richiamata disciplina, poi, ad avviso dello stesso tribunale,

non servirebbe a "proteggere i minori allorché i genitori siano

incapaci di adempiere i loro compiti" e a "dare altresì una tutela

giuridica e sociale pari a quella dei membri della famiglia legittima";

e sarebbe, per questa ragione, in contrasto con gli artt. 29 e 30 della

Costituzione.

Stante ciò, il tribunale sollevava questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della

Costituzione, dell'art. 6 della citata legge n. 431 del 1967 nella

parte in cui "esclude dall'adozione speciale coloro che abbiano

compiuto il ventunesimo anno d'età alla data di entrata in vigore

della legge stessa e siano affidati o affiliati".

Davanti a questa Corte non si costituivano le parti.

Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con

atto depositato il 16 marzo 1970.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato, con l'atto di intervento,

chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata.

Dopo aver illustrato la portata e la funzione dell'adozione

speciale e precisato che questa si prefigge di risolvere il problema

dell'infanzia abbandonata, "procurando agli 'orfani dei vivi' gli

affetti di una famiglia e la serenità di un focolare domestico, di cui

altrimenti essi non sarebbero in grado di conoscere il bene, per le

colpe e gli egoismi dei genitori naturali", dichiarava di non

condividere l'interpretazione data dall'ordinanza di rimessione alla

norma denunciata e riteneva che "la richiesta di adozione speciale per

poter essere accolta, debba concernere, comunque, persone ancora

minorenni, siano esse affidate o affiliate ovvero adottate secondo le

norme del codice civile".

Ad avviso dell'Avvocatura, codesta interpretazione, che sarebbe

sostenuta da autorevole dottrina, si ricaverebbe con sicurezza dal

disposto del quarto comma dello stesso art. 6, che, a proposito della

partecipazione degli adottandi al procedimento, distingue solo tra

minori infra ed ultradiciottenni, ribadendo così che "il complesso

della normativa contenuta nel citato art. 6 concerne unicamente

soggetti minori di età".

Interpretata così la norma, la questione non avrebbe ragione di

essere.

Ma secondo l'Avvocatura, i dubbi circa la legittimità

costituzionale dell'art. 6 non sussisterebbero anche quando si dovesse

accedere alla tesi del tribunale. Le categorie di persone previste

dall'art. 6 ed in particolare quelle degli adottati e degli affiliati

sono infatti diverse. Ed appare quindi giustificato ed equo

l'intendimento del legislatore di permettere in ogni caso, anche oltre

il limite della minore età, che della adozione speciale possano

beneficiare quelli (già adottati) che solo a causa dei limiti

esistenti nell'ordinamento precedente, non poterono a suo tempo

conseguire il pieno inserimento nella famiglia dell'adottante, e non

anche gli affiliati, stante che il rapporto di affiliazione è stato

legislativamente previsto con dati effetti e codesta disciplina non è

stata ampliata o modificata con la legge n. 431 del 1967.

Non si avrebbe infine la denunciata violazione degli articoli 29 e

30 della Costituzione; la legge tende a tutelare la infanzia

abbandonata, e del resto (all'art. 314/17) pone precisi limiti di età

anche per coloro che si trovino nello stato di affidamento preadottivo

che è assimilabile a quello degli affidati o affiliati secondo il

codice civile. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale per i minorenni di Milano, con l'ordinanza del 9

dicembre 1969, ritiene che sia in contrasto con gli artt. 3, 29 e 30

della Costituzione l'art. 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431

(modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile "Dell'adozione"

ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione

speciale"), nella parte in cui "esclude dall'adozione speciale coloro

che abbiano compiuto il ventunesimo anno d'età alla data di entrata in

vigore della legge stessa e siano affidati o affiliati".

2. - Con l'art. 6 della citata legge n. 431 del 1967 si consente,

in via eccezionale e per la durata di cinque anni, che venga dichiarata

l'adozione speciale, prescindendosi dai limiti di età previsti dalla

legge per gli adottanti e per gli adottandi, di coloro che siano

adottati e dei minori che siano in affidamento o siano affiliati alla

data di entrata in vigore della legge.

Il legislatore, ad avviso della Corte, richiede che a quella data

tutti i possibili adottandi non siano divenuti maggiorenni.

La contraria tesi, secondo cui solo gli affidati e gli affiliati e

non anche gli adottati debbano essere minorenni, poggia sopra argomenti

letterali di dubbio valore. Ritenere come fa il giudice a quo, che gli

adottati possano essere anche maggiorenni, solo perché l'art. 6, comma

primo, ammette la dichiarazione di adozione speciale "nei confronti di

chi... è già adottato"; e che gli affidati e gli affiliati debbano

essere minorenni, solo perché, quando fa ad essi riferimento, la norma

usa ripetutamente il termine "minori", significa non tenere nel dovuto

conto altri argomenti di indubbia importanza, e soprattutto la ratio

dell'intera legge ed in particolare del regime transitorio.

Va, infatti, considerato che nello stesso art. 6, e nel quarto

comma, si dispone che i soggetti, nei cui confronti è chiesta la

dichiarazione di adozione speciale, se sono di età compresa tra i

quattordici ed i diciotto anni debbono essere sentiti e se hanno

compiuto gli anni diciotto debbono, altresì, prestare il loro assenso,

e si qualificano codesti soggetti come "minori". E nulla si dice al

riguardo di coloro che eventualmente abbiano superato il ventunesimo

anno di età, implicitamente ammettendosi che solo la categoria dei

minori è destinataria del regime dettato per i primi cinque anni dalla

data di entrata in vigore della legge.

Ed ancora non può essere trascurato che il legislatore, dopo avere

dettato, al terzo comma, norme per i minori affidati, col successivo

comma si è riferito ai "minori" ed evidentemente a tutti i minori,

compresi gli affidati e quindi a tutti i soggetti eccezionalmente

legittimati a conseguire lo status di figlio legittimo per adozione

speciale.

Ma è soprattutto allo spirito della legge n. 431 del 1967,

valutata nel suo insieme, che bisogna far capo. Con le norme istitutive

dell'adozione speciale, il legislatore ha inteso tutelare l'infanzia

abbandonata ed in particolare i minori, privi di assistenza materiale e

morale, che siano di regola di età inferiore agli anni otto ed

eccezionalmente di età superiore (nel caso in cui abbiano superato gli

otto anni durante il corso del procedimento). Con il detto regime

transitorio ha reso possibile l'accesso al nuovo status alle categorie

di soggetti la cui situazione maggiormente si avvicina a quella degli

adottabili secondo il regime definitivo, e per tutte ha richiesto la

minore età come quella che di solito lascia presumere il bisogno di

avere una famiglia, in chi non ne faccia stabilmente parte.

A proposito, poi, di coloro che siano in affidamento o affiliati

alla data dell'entrata in vigore della legge, anche se si potesse

accedere all'interpretazione che dell'art. 6 dà il tribunale di

Bologna, la asserita disparità di trattamento in danno di quelli

maggiorenni apparirebbe pienamente giustificata: chi è già adottato

ha una posizione personale nella famiglia che è ben diversa da quelle

dell'affiliato o dell'affidato.

Attiene, infine, al merito della normativa, riservato alle scelte

discrezionali del legislatore, l'affermazione del giudice a quo secondo

cui l'esclusione dall'adottabilità, ai sensi dell'art. 6, opererebbe

in danno di coloro che "hanno necessità e bisogno di una certezza

giuridica che li leghi al nucleo familiare nel quale sono da

grandissimo tempo integrati".

Non sussiste per ciò la asserita violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

3. - E non ricorre neppure il preteso contrasto con gli artt. 29 e

30 della Costituzione.

Dal rilievo che "con l'adozione speciale si è creato uno strumento

per proteggere i minori allorché i genitori siano incapaci di

adempiere i loro compiti e per dare altresì una tutela giuridica e

sociale pari a quella dei membri della famiglia legittima" non si può

trarre la conseguenza che l'art. 6, là ove esclude la possibilità

dell'adozione speciale per gli affidati ed affiliati ultraventunenni,

sia in contrasto con le citate disposizioni della Costituzione. Non

appare violato l'art. 29 perché questo tutela la famiglia come

società naturale fondata sul matrimonio e garantisce l'uguaglianza

morale e giuridica dei coniugi con il rispetto dell'unità familiare. E

neppure risultano disapplicati i principi e le disposizioni dell'art.

30, e segnatamente dei primi due commi (essendo gli altri del tutto

estranei alla materia di cui alla specie), atteso che in ordine ai

doveri dei genitori verso i figli ed in caso di mancata osservanza

degli stessi, non è costituzionalmente imposta una disciplina unica o

unitaria. È ben possibile, infatti, che, sia pure rivolti a finalità

concorrenti o comuni, coesistano istituti distinti, quali l'affidamento

e l'affiliazione, e le due forme di adozione, e le norme circa

l'assistenza pubblica all'infanzia abbandonata, ecc., e che la

complessiva disciplina sia variamente articolata; e che nel campo

specifico dell'adozione speciale, questa sia consentita alle condizioni

ed entro i limiti risultanti dalle scelte discrezionali che il

legislatore abbia posto in essere in modo adeguato e razionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431 (modifiche al titolo VIII

del libro I del codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo

capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"), nella parte in cui

esclude dall'adozione speciale coloro che abbiano compiuto il

ventunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge

stessa e siano affidati o affiliati, questione sollevata con

l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 29 e 30

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari