Corte costituzionale

Sentenza n. 157/1963

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1963 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del R.D.

15 ottobre 1925, n. 2578, e dell'art. 15 del R.D. 10 marzo 1904, n.

108, promosso con deliberazione emessa l'11 ottobre 1962 dal Consiglio

comunale di Reggio Emilia su ricorso di Salsi Mario contro Ferrari

Franco, iscritta al n. 43 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 2 marzo 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il signor Mario Salsi, con proposta del 22 settembre 1962,

chiedeva al Consiglio comunale di Reggio Emilia la dichiarazione di

decadenza del dr. Franco Ferrari da presidente della commissione

amministratrice dell'azienda municipalizzata F. C. R. (Farmacie

comunali riunite) di Reggio Emilia: questi era stato nominato "medico

assistente straordinario dirigente il centro ortottico

dell'Arcispedale", il che costituiva causa di ineleggibilità a

consigliere comunale e, pertanto, a componente la commissione

amministratrice dell'azienda: tutto ciò in virtù degli artt. 5 del

T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, e 15 del regolamento (R.D. 10 marzo

1904, n. 108).

Il Consiglio comunale, riunitosi l'11 ottobre 1962, emetteva nella

stessa data una deliberazione di rinvio a questa Corte proponendo la

questione di legittimità costituzionale delle due norme citate (artt.

5 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, e 15 del regolamento R.D. 10 marzo

1904, n. 108); norme che sarebbero sospette di incostituzionalità

poiché la prima contrasterebbe con l'art. 51 della Costituzione, che

afferma il diritto di ogni cittadino ad accedere alle cariche elettive,

mentre la seconda, attribuendo funzione giurisdizionale al Consiglio

comunale, urterebbe con l'art. 102 della Costituzione, che vieta le

giurisdizioni "straordinarie".

2. - Il Presidente del Consialio si è costituito, a mezzo della

Avvocatura generale dello Stato, con un atto depositato il 3 febbraio

1963 e con deduzioni depositate il 10 ottobre 1963.

L'Avvocatura dello Stato sostiene che la questione è inammissibile

poiché l'ordinanza di rinvio è stata emanata da un organo che non

svolgeva né poteva svolgere funzioni giurisdizionali: infatti, tali

funzioni sono attribuite eccezionalmente ai Consigli comunali solo se

si tratta di materia elettorale, mentre nella specie si esulava dalla

materia elettorale.

Altra ragione di inammissibilità limitatamente all'art. 15 del

R.D. del 1904, n. 108, sarebbe il fatto che questa è una norma

regolamentare non avente forza di legge.

L'Avvocatura inoltre osserva che la deliberazione di rinvio è

priva di qualunque giudizio sulla rilevanza.

Infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del

T.U. sarebbe infondata poiché l'art. 51 della Costituzione garantisce

il diritto di accesso ai pubblici uffici di tutti i cittadini ("in

condizioni di eguaglianza") solo se sussistono "i requisiti stabiliti

dalla legge": la norma impugnata non fa altro che esigere per la nomina

a componente la commissione amministratrice delle aziende dei Comuni

almeno gli stessi requisiti che la legge richiede per i consiglieri

comunali e ciò non importerebbe un'ingiusta discriminazione

rispondendo ad un criterio assolutamente razionale.

3. - Nella discussione orale l'Avvocatura dello Stato ha ribadito

le sue tesi. Considerato in diritto :

1. - Occorre innanzi tutto esaminare l'eccezione d'inammissibilità

fondata sugli artt. 1 delle leggi costituzionali del 1948, n. 1, e del

1953, n. 1, nonché sull'art. 23 della legge del 1953, n. 87: infatti

l'Avvocatura dello Stato assume che il procedimento, attraverso cui il

Consiglio comunale dichiara la decadenza d'un componente della

commissione amministratrice d'un'azienda municipalizzata, non è

giurisdizionale; perciò nel corso di tale procedimento non potrebbe

essere proposta una questione di legittimità costituzionale.

L'eccezione è fondata.

Il Consiglio comunale non ha di regola funzioni giurisdizionali; ma

le svolge eccezionalmente quando decide delle controversie in materia

elettorale: e questa singolare potestà, com'è noto, ha la sua origine

in un'antica tradizione di autonomia cittadina, alla quale si richiama

il principio che primo giudice della composizione d'un organo eletto

dal popolo debba essere lo stesso organo su cui è confluito il voto

popolare. Poiché, invece, la commissione amministratrice dell'azienda

municipalizzata si compone di persone non elette col voto cittadino, ma

nominate dal Consiglio comunale, le deliberazioni consiliari che le

riguardano non toccano la materia del contenzioso elettorale e in

conseguenza non sono atti giurisdizionali. Il Consiglio comunale,

avendo la potestà di nomina e di controllo delle commissioni

amministratrici, quando dichiara la decadenza d'un loro componente,

esercita niente altro che questa potestà e pertanto svolge attività

amministrativa.

Il relativo procedimento è analogo a quello, ritenuto da alcuni

giurisdizionale, che conduce alla dichiarazione di decadenza d'un

consigliere comunale (art. 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297); ma

l'analogia è solo parziale ed esteriore, determinata soprattutto dalla

stessa esigenza di interessare i cittadini all'attività delle aziende

comunali (onde la facoltà dell'elettore o del contribuente di avanzare

una proposta di decadenza) e di mettere gli stessi componenti della

commissione amministratrice in condizione di difendersi. Del resto per

escludere la giurisdizionalità del procedimento riguardante le

commissioni amministratrici, può anche rilevarsi innanzi tutto che la

dichiarazione relativa alla decadenza d'un consigliere comunale apre il

campo ai vari stadi tipici del c. d. contenzioso elettorale in virtù

dell'art. 160, terzo comma, mentre niente di simile ha disposto il

legislatore rispetto alla dichiarazione di decadenza d'un componente

della commissione amministratrice di aziende municipalizzate: per cui

è da credere che, in questo ultimo caso, dopo la dichiarazione del

Consiglio comunale si debba seguire la via della giurisdizione

amministrativa ordinaria; e può rilevarsi, in secondo luogo, che un

semplice regolamento esecutivo, come quello che conferisce al Consiglio

comunale la potestà di dichiarare la decadenza dei componenti le

commissioni amministratrici, non poteva introdurre una nuova

giurisdizione od estendere ad altra materia una potestà

giurisdizionale avente carattere di eccezionalità e limitata alle

controversie elettorali.

Si conclude che il Consiglio comunale, nel corso d'un procedimento

relativo alla decadenza di componenti la commissione amministratrice di

aziende municipalizzate, non può sollevare questioni di

costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 5 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 (T. U.

sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e

delle Provincie), e 15 del regolamento esecutivo R.D. 10 marzo 1904, n.

108, promossa con la deliberazione 11 ottobre 1962 del Consiglio

comunale di Reggio Emilia, in riferimento agli artt. 51 e 102 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1963:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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