Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/02/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 6d.l. 791/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 22

dicembre 1981, n. 791, (Disposizioni in materia previdenziale)

convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54 (Conversione in legge,

del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in

materia previdenziale) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 settembre 1982 dal Pretore di Bari nel

procedimento civile vertente tra Pesole Pasquale e la S.p.a. Prodotti

Antibiotici, iscritta al n. 805 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 dell'anno

1983;

2) ordinanza emessa il 27 dicembre 1982 dal Pretore di Torino

nel procedimento civile vertente tra Rignanese Francesco e la S.p.a.

Pneumatici Pirelli, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno

1984;

3) ordinanza emessa il 27 novembre 1986 dal Pretore di Firenze

nel procedimento civile vertente tra Ballerini Osvaldo e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 28 settembre 1982 (r.o. n. 805/1982)

il Pretore di Bari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 22

dicembre 1981, n. 791 (recante "Disposizioni in materia

previdenziale"), nel testo sostituito con l'articolo unico della

legge 26 febbraio 1982, n. 54, di conversione del D.L. medesimo.

Detta disposizione recita testualmente:

"Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni

sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, i quali non

abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista

dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la

loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per

incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre

il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non

abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a

carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od

esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.

L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere

comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di

conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente

decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i

requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde

dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente.

Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i

requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore

del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di

lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti

requisiti vengono maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai

commi precedenti e con limiti in essi fissati, si applicano le

disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga

all'articolo 11 della legge stessa.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi

precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del

mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la

cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del

requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene,

in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti".

Il D.L. n. 791 del 1981, giusta il disposto del suo art. 6, è

entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 31 dicembre 1981

(G.U. n. 358), e quindi il 1° gennaio 1982.

Nel caso oggetto del giudizio a quo, il ricorrente Pesole Pasquale

aveva maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di

vecchiaia il 9 gennaio 1982, sicché egli - rileva l'ordinanza - ha

avuto a disposizione appena otto giorni per decidere se esercitare o

meno la predetta facoltà di opzione.

Il Pretore rimettente, reputando insufficiente tale termine,

impugna la disposizione di cui al terzo comma, ultima parte, del

citato art. 6, e sostiene che essa dà luogo - per gli assicurati che

maturano i predetti requisiti entro i sei mesi dall'entrata in vigore

del decreto (e cioè entro il 1° luglio 1982) - ad ingiustificata

disparità di trattamento: a) rispetto agli assicurati che alla data

del 1° gennaio 1982 continuavano a prestare attività lavorativa pur

avendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, i quali non

erano tenuti ad effettuare alcuna comunicazione di opzione al datore

di lavoro; b) soprattutto, rispetto a coloro che maturino tale

diritto dopo i sei mesi (cioè dopo il 1° luglio 1982), che hanno a

disposizione un periodo maggiore. La disposizione sarebbe perciò

incostituzionale in quanto non consente uno spatium deliberandi

sufficiente, ed analogo a quello concesso a questi ultimi.

2. - Il medesimo art. 6 è stato altresì impugnato dal Pretore di

Torino, sempre in riferimento all'art. 3 Cost. con ordinanza emessa

il 27 dicembre 1982 (ma pervenuta a questa Corte il 24 maggio 1984:

r.o. n. 582/1984): questa volta, però, nella parte in cui (secondo

comma) prevede che l'esercizio della facoltà di opzione deve essere

comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di

conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Nel caso di specie, il ricorrente Rignanese Francesco avrebbe

compiuto i sessant'anni di età - senza però aver raggiunto i

quarant'anni di contribuzione - l'11 luglio 1982, sicché egli

avrebbe dovuto esercitare l'opzione entro il precedente 11 gennaio ed

avendo quindi a disposizione, dalla data di entrata in vigore del

D.L. n. 791 del 1981, appena 10 giorni. Le sue richieste del 19

febbraio e 17 maggio 1982 al datore di lavoro (S.p.a. Pneumatici

Pirelli) di proseguire l'attività sino al sessantacinquesimo anno

erano state respinte perché tardive.

Il termine così concesso sarebbe irragionevolmente esiguo (attesi

anche i "notori" ritardi nella diffusione della Gazzetta Ufficiale) e

discriminatorio rispetto a coloro che maturano i requisiti per la

pensione di vecchiaia entro il 30 giugno 1982, i quali - assume il

giudice a quo - hanno a disposizione sei mesi anziché dieci giorni

(come il ricorrente): onde la dedotta violazione dell'art. 3 Cost.

3. - Intervenendo nel primo di tali giudizi in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato da un

lato nega la dedotta disparità di trattamento, osservando che uno

spatium deliberandi ancora minore degli otto giorni ivi considerati

potrebbe risultare riservato a chi matura la pensione pochi giorni

dopo il 30 giugno 1982; dall'altro, assume che in materia di

congruità dei termini va riconosciuto al legislatore la più ampia

discrezionalità.

A tali deduzioni l'Avvocatura rinvia nell'atto di intervento

relativo al secondo giudizio, in quanto concernente, a suo avviso, la

medesima questione.

4. - Decidendo sul ricorso di Ballerini Osvaldo avverso la

deliberazione dell'INPS di liquidazione della pensione di vecchiaia a

decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale

egli aveva presentato la domanda di pensione (cioè dal 1° ottobre

1983) anziché - come da lui richiesto - dal primo giorno del mese

successivo a quello in cui aveva maturato il diritto a pensione per

il conseguimento della prescritta contribuzione (cioè dal 1° marzo

1983), il Pretore di Firenze, rilevata la correttezza della decisione

dell'Istituto in quanto trattavasi di lavoratore che aveva esercitato

la facoltà di opzione di cui al predetto art. 6 l. n. 54 del 1982,

ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 27 novembre 1986 (r.o.

197/87), questione di costituzionalità del quinto comma di detta

disposizione, in quanto appunto prevede che, in caso di esercizio

dell'opzione, "la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del

mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda".

Il Pretore pone a raffronto tale disposizione con quella di cui

all'art. 6, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 che,

abrogando implicitamente l'art.18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488,

prevede invece che "La pensione di vecchiaia a carico del Fondo

pensioni lavoratori dipendenti... decorre dal primo giorno del mese

successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età

pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino

soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva,

dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti

suddetti vengono raggiunti".

Premesso che sarebbe irrilevante che il secondo comma di

quest'ultimo articolo consenta la liquidazione a decorrere dal primo

giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda,

essendo questa una mera facoltà dell'interessato, il giudice a quo

ravvisa nella evidenziata differenziazione di disciplina una

violazione dell'art. 3, in collegamento con l'art. 38, Cost.. Da essa

deriva infatti per i lavoratori optanti un trattamento deteriore

rispetto a quelli per i quali non è sorta la necessità di opzione,

i quali godono della pensione con decorrenza dalla data di

maturazione del diritto anche ove presentino domande in epoca

successiva: differenziazione che sarebbe ingiustificata "giacché in

entrambi i casi si tratta della tutela del medesimo diritto nei

confronti di soggetti qualificati dai medesimi requisiti sul piano

lavorativo e previdenziale, con l'unica differenza, assolutamente

irrilevante, che ai primi la legge ha consentito la conservazione del

posto di lavoro onde assicurare loro, come agli altri, la pienezza

della tutela previdenziale.

5. - Nel giudizio così instaurato il Presidente del Consiglio dei

ministri non è intervenuto.

Si è invece costituito l'INPS che, dopo aver rilevato che la

disciplina vigente prevede decorrenze diverse per i vari tipi di

pensione (di vecchiaia e ai superstiti: dalla maturazione del

diritto; di invalidità, di anzianità e sociale: dalla presentazione

della domanda), assume che, essendo il diritto di opzione precluso

dalla presentazione di una domanda di pensione (oltre che dal

godimento di questa), se la pensione di vecchiaia decorresse dal

compimento dell'età pensionabile - fosse, cioè, retrodatata

rispetto alla presentazione della relativa domanda - essa sarebbe

conseguita pur consentendosi, medio tempore, la prosecuzione

dell'attività lavorativa. Il fatto, poi, che col diritto di opzione

venga rafforzata la garanzia di stabilità dell'occupazione e del

conseguente diritto ad una retribuzione piena giustificherebbe,

secondo la difesa dell'INPS, un affievolimento della garanzia di

adeguatezza della prestazione pensionistica e renderebbe non

comparabile tale posizione rispetto a quella dei lavoratori non

optanti, per i quali, col compimento dell'età pensionabile e la

cessazione dell'attività lavorativa, alla retribuzione si

sostituisce la pensione. Posta tale differenziazione, la denunciata

diversità di disciplina si giustificherebbe con la facoltà di

adeguamento di questa alle particolarità delle singole situazioni

riconosciuta al legislatore. Considerato in diritto

1. - Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con

modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, detta disposizioni

in materia previdenziale, ritenute urgenti in attesa della riforma

del sistema pensionistico.

Tra esse l'art. 6 prevede la possibilità, per i lavoratori

iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e che abbiano

raggiunto l'età pensionabile senza però conseguire l'anzianità

contributiva massima prevista dai singoli ordinamenti, di optare per

la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al conseguimento di tale

condizione o per incrementare la propria anzianità contributiva,

comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età. La

possibilità di effettuare tale opzione è condizionata al fatto che

gli interessati non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione

di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi,

esclusivi od esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con questa norma la legge si ripromette di favorire quei prestatori

di lavoro che per varie ragioni (ad es., attività lavorativa

discontinua o iniziata tardivamente) hanno maturato una anzianità

assicurativa ridotta, consentendo loro di conseguire - ove ne

ravvisino la convenienza - una pensione di maggior livello. A tal

fine lo stesso articolo 6, al quarto comma, prevede che - in caso di

opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro - a questo si

applicheranno le norme di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e

ciò in deroga all'art. 11 della stessa legge che tale applicazione

esclude nei riguardi dei prestatori di lavoro in possesso dei

requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia:

sicché nei confronti di costoro, in quanto esercitino l'opzione,

opera la garanzia contro il licenziamento ad nutum.

Le ordinanze di rimessione dei Pretori di Bari e Torino investono

le disposizioni, contenute nel secondo e terzo comma del citato

articolo 6, relative ai tempi e modalità per l'esercizio del diritto

di opzione così attribuito agli assicurati. Il sistema normativo che

da esse discende è fondato su una disposizione generale (secondo

comma) che stabilisce che l'opzione deve essere comunicata al datore

di lavoro almeno sei mesi prima del conseguimento del diritto alla

pensione di vecchiaia; e su due deroghe a tale disposizione previste

- in via transitoria - nel terzo comma.

Con la prima di queste si consente a coloro che avessero maturato

prima dell'entrata in vigore del decreto-legge (1° gennaio 1982), i

requisiti per la pensione, di usufruire della opzione senza inviare

la relativa comunicazione al datore di lavoro; con la seconda si

prescrive a coloro che maturano i medesimi requisiti nei primi sei

mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legge (e cioè

entro il 1° luglio 1982) di dare comunicazione della opzione al

datore di lavoro non oltre la data in cui i predetti requisiti

vengono maturati.

2. - Come specificato in narrativa, i Pretori di Bari e Torino

contestano la conformità al principio di uguaglianza, e più in

generale la ragionevolezza del sistema normativo sopra delineato per

i suoi aspetti di diritto transitorio, in quanto nella prima fase di

applicazione della legge comporta l'assegnazione ai lavoratori di

termini per l'esercizio dell'opzione che possono risultare così

ristretti da renderlo impossibile od eccessivamente difficile.

In particolare, la disposizione (terzo comma, ultima parte) che

impone ai lavoratori che maturino i requisiti per aver diritto alla

pensione di vecchiaia entro i sei mesi successivi all'entrata in

vigore del decreto (cioè entro il 1° luglio 1982) di dare

comunicazione dell'opzione non oltre la data di maturazione dei

requisiti medesimi comporta - come denuncia il Pretore di Bari - che,

ove questa si verifichi nei primi giorni del gennaio 1982, lo spatium

deliberandi risulti ristrettissimo o al limite inesistente.

La disposizione generale del secondo comma, a sua volta,

prevedendo che l'opzione debba essere comunicata almeno sei mesi

prima della data di conseguimento del diritto a pensione di

vecchiaia, comporta un analogo pregiudizio - secondo quando rileva il

Pretore di Torino - per coloro che tale diritto conseguano nel

periodo immediatamente successivo al primo semestre di applicazione

della legge (cioè al 1° luglio 1982), posto che anche per costoro lo

spatium deliberandi risulta ristretto ai primi giorni successivi alla

data di entrata in vigore del decreto.

3. - Nel valutare tali censure, occorre in primo luogo considerare

che, introducendo, col predetto art. 6, l'istituto del pensionamento

"posticipato", il legislatore ha mirato, da un lato a garantire una

pensione di importo più adeguato alle esigenze di vita ai lavoratori

in possesso di un'anzianità assicurativa ridotta, dall'altro ad

evitare alle casse degli enti previdenziali l'aggravio conseguente

all'onere di integrazione al minimo delle pensioni di modesto

importo. Di qui il particolare favor per tale istituto, manifestatosi

sia col rendere automatica l'opzione per i lavoratori che avevano

già maturato la pensione e continuavano a prestare attività

lavorativa, sia con l'estensione da tre a sei mesi - operata in sede

di conversione del decreto - del termine per l'esercizio dell'opzione

per i lavoratori che maturavano i relativi requisiti nella prima fase

successiva all'entrata in vigore del decreto medesimo.

È da considerare, inoltre, che, in tale prima fase, l'esercizio

dell'opzione poteva dar luogo a difficoltà e comportare valutazioni

non poco complesse: sia perché trattavasi di un diritto del tutto

nuovo - e non a caso i giudici a quibus richiamano al riguardo

l'eventualità di ritardi nella diffusione del testo del decreto ai

fini della concreta conoscibilità di esso -; sia perché questo

presupponeva la conoscenza di dati di fatto (circa la propria

situazione contributiva e l'importo della pensione conseguibile) di

cui il singolo lavoratore poteva ragionevolmente non disporre, anche

perché prima del decreto non ne aveva impellente necessità; sia,

infine, perché la decisione se proseguire o meno l'attività

lavorativa costituisce evidentemente una scelta che richiede adeguata

ponderazione.

Il legislatore, per la verità, sembra aver avvertito tutto ciò

quando ha previsto che la disposizione sull'operatività automatica

dell'opzione in favore di chi aveva già maturato il diritto a

pensione "si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti

previsti entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del

presente decreto". Ma è poi caduto nella singolare contraddizione di

prevedere ad un tempo che in tal caso "si prescinde dalla

comunicazione al datore di lavoro" e, subito dopo, che, invece, tale

comunicazione "deve essere effettuata non oltre la data in cui i

predetti requisiti vengono maturati".

Tale contraddizione segnala l'irrazionalità intrinseca della

disposizione ora richiamata. Innanzitutto, perché essa contrasta col

già evidenziato intento legislativo di favorire, anziché

ostacolare, l'esercizio dell'opzione, intento che evidentemente

doveva essere assistito da idonee previsioni proprio nella prima fase

di applicazione del nuovo istituto. In secondo luogo, perché

omettendola non si sarebbe in alcun modo pregiudicata la posizione

del datore di lavoro, che avrebbe visto nascere direttamente dalla

legge un effetto - prosecuzione del rapporto - cui egli era comunque

esposto per volontà unilaterale del lavoratore, essendo l'opzione un

diritto potestativo di costui. Infine, perché anche l'opposta

situazione di cessazione del rapporto si sarebbe del pari verificata

per unilaterale iniziativa del lavoratore, in virtù della

presentazione della domanda di pensione (o dell'ottenimento di

questa: art. 6, primo comma) ovvero di una manifestazione di volontà

contraria alla prosecuzione di esso: sicché la comunicazione

richiesta dalla norma impugnata ben poteva considerarsi implicita

nella continuazione del rapporto e nel difetto di presentazione di

detta domanda.

3.1. - Non sussistevano, quindi, apprezzabili ragioni per

differenziare la situazione di chi al momento di entrata in vigore

del decreto aveva già maturato i requisiti per la pensione di

vecchiaia da quella di chi li maturava nei sei mesi successivi.

Conclusione, questa, che tanto più si impone se si considera la già

rilevata manifesta inidoneità del termine apposto a garantire in

tutte le situazioni considerate un adeguato spatium deliberandi. Se

è vero, infatti, che l'esercizio di un diritto può essere dalla

legge regolato e sottoposto a limiti, è anche vero che - secondo la

costante giurisprudenza di questa Corte - questi devono essere

compatibili con la funzione del diritto di cui si tratta e non devono

comportare che ne resti sostanzialmente escluso o reso oltremodo

difficoltoso l'esercizio (cfr., da ultimo, sent. n. 203 del 1985). E

le già evidenziate caratteristiche di delicatezza e complessità che

l'esercizio del diritto di opzione comporta conducono ad escludere

che possa ritenersi congruo un termine - quale quello in questione -

che non sia ragionevolmente adeguato rispetto a tutte le situazioni

ricadenti nel suo ambito.

4. - Le medesime ragioni finora svolte conducono ad una

declaratoria di parziale incostituzionalità anche del secondo comma

dell'art. 6, in quanto riferito a coloro che maturano i requisiti per

il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia nel secondo

semestre successivo all'entrata in vigore del decreto, ai quali la

norma impone di dar comunicazione dell'opzione almeno sei mesi prima,

con ciò rendendo estremamente difficoltoso l'esercizio di tale

diritto per coloro che maturino i requisiti nel primo periodo del

suddetto semestre.

Si è già evidenziato (al par. 2) che la situazione di costoro,

in termini di spatium deliberandi, è identica a quella dei soggetti

considerati nell'ultima parte del terzo comma. E poiché la pronuncia

ablativa di questo comporta per costoro, sia pure per implicito, la

fruizione di un periodo per decidere dilatabile fino a sei mesi (che

è tra l'altro il termine minimo concesso a chi maturi i requisiti

dopo il 1° gennaio 1983), l'esigenza che risultino parificate

situazioni sotto tale profilo analoghe, nonché quella - correlata

alla prima - di assicurare coerenza al sistema normativo conseguente

alla suddetta pronuncia ablativa, comportano che debba dichiararsi

l'incostituzionalità del secondo comma in esame, nella parte in cui

non dispone che il termine per la comunicazione al datore di lavoro

ivi previsto non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei

mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge.

5. - Infondata deve invece ritenersi la questione sollevata dal

Pretore di Firenze, il quale dubita - in riferimento agli artt. 3 e

38 Cost. - della legittimità del quinto comma dello stesso art. 6

della l. n. 54 del 1982, a termini del quale la pensione di vecchiaia

decorre, per l'assicurato che abbia effettuato l'opzione prevista e

regolata dai precedenti commi dello stesso articolo, dal primo giorno

del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la

domanda.

Il giudice a quo pone a raffronto tale disciplina sulla decorrenza

della pensione con quella stabilita in via generale dall'art. 6 della

legge 23 aprile 1981, n. 155, che fa invece decorrere il trattamento

pensionistico di vecchiaia dalla data del compimento dell'età

pensionabile, ovvero del successivo perfezionamento dei relativi

requisiti di anzianità assicurativa e contributiva: ed assume che

siffatta differenziazione indurrebbe una disparità di trattamento in

danno dei lavoratori optanti, non giustificata da apprezzabili

differenze sul piano lavorativo e previdenziale rispetto ai

lavoratori per i quali non è sorta la necessità di opzione.

5.1. - Con la disposizione di cui all'art. 6 l. n. 155 del 1981 il

legislatore - innovando al sistema previgente di cui all'art. 18 del

d.P.R. n. 488 del 1968 - ha inteso sganciare dalla presentazione

della domanda - salvo diversa richiesta dell'interessato - la

procedura di liquidazione della pensione di vecchiaia, onde

consentire una tempestiva programmazione delle relative operazioni di

calcolo ed accelerare così la corresponsione di quanto dovuto.

Ciò, però, presuppone che la decorrenza sia ancorata ad elementi

certi, noti all'ente erogatore, quali appunto il compimento dell'età

pensionabile ovvero il perfezionamento dei prescritti requisiti di

anzianità assicurativa e di contribuzione, ove non sodddisfatti a

tale epoca.

Nella disciplina di cui all'art. 6 della l. n. 54 del 1982,

viceversa, manca un evento certo al quale ancorare la decorrenza

della pensione, posto che, fermo il limite massimo del compimento del

sessantacinquesimo anno di età, al lavoratore optante è data

facoltà di scegliere se proseguire l'attività lavorativa fino al

raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile ovvero "per

incrementare la propria anzianità contributiva".

Poiché in questa ultima ipotesi la decisione del lavoratore non

è ancorata a dati determinabili a priori ed essa è posta in

alternativa alle altre due (massima anzianità contributiva o

compimento del sessantacinquesimo anno), risulta evidente che in tal

caso mancano i presupposti per una predeterminazione della decorrenza

della pensione che sia svincolata dalla domanda dell'interessato: il

che giustifica pienamente la deroga al principio generale introdotta

con la norma impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo

comma, ultima proposizione, del decreto legge 22 dicembre 1981, n.

791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n.

54;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con

modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui

non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della

facoltà di opzione di cui al comma precedente non possa comunque

scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del

decreto-legge medesimo;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, quinto comma, del d.l. 22 dicembre 1981,

n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n.

54, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. dal Pretore di

Firenze con ordinanza del 27 novembre 1986 (r.o. 197/87).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari