Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore

pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramenti del

trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alla

casse pensioni degli istituti di previdenza) promosso con ordinanza

emessa il 6 ottobre 1976 dalla Corte dei conti - Sez. III

giurisdizionale, sul ricorso proposto da Salvetti Armando contro

l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 284 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 250 del 6 settembre 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

udito l'avvocato dello Stato Pietro Francioli, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza pronunziata il 6 ottobre 1976 nel ricorso

promosso dal signor Armando Salvetti, la Corte dei conti, Sezione III,

ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di

costituzionalità dell'art. 8 legge 29 aprile 1976, n. 177, nella parte

in cui determina una quantificazione del nuovo trattamento complessivo,

spettante ai pensionati cessati dal servizio al 1 gennaio 1976, che non

hanno percepito l'assegno perequativo o indennità analoghe, in misura

meno favorevole di quella riconosciuta dagli artt. 1, 2, 3 della stessa

legge ai pensionati che ne hanno goduto in costanza di servizio, in

riferimento all'art. 3 Cost.

Ha considerato all'uopo che nei confronti dei pubblici dipendenti

ivi indicati, cessati dal servizio in epoca precedente al 1 gennaio

1976 (artt. 3 e 8), si sarebbe determinata una non giustificata

disparità di trattamento tra coloro posti in quiescenza prima e coloro

che invece erano stati collocati a riposo dopo la concessione

dell'assegno perequativo pensionabile concesso ai pubblici dipendenti

(Legge 15 novembre 1973, n. 734 per gli impiegati civili) o degli altri

similari previsti per talune categorie (Legge 16 febbraio 1974, n. 57

per il personale ferroviario).

Solo questi ultimi infatti, in virtù del menzionato art. 8 della

legge 177/1976, beneficerebbero agli effetti pensionistici del computo

di tali assegni, sicché per i primi si determinerebbe una posizione

deteriore, in contrasto però con il principio generalmente osservato

dal legislatore ed operante in sede di riliquidazione del trattamento

di quiescenza, inteso a porre tutti i pensionati nella medesima

posizione economico-giuridica, indipendentemente dalla data di

cessazione dal servizio.

Una tale deviazione non sarebbe giustificata né dal rispetto delle

esigenze di bilancio, che ben avrebbero potuto essere garantite

attraverso un più equo riparto dei concessi miglioramenti economici,

né da altre ragioni di carattere tecnico concernenti il procedimento

di adeguamento delle pensioni alla dinamica salariale, che assumono

rilevanza secondaria rispetto al principio della par condicio.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per

chiedere che la questione sia dichiarata non fondata.

Osserva l'Avvocatura che non sembra possa disconoscersi, nella

questione in esame, una difformità di posizione giuridica tra le

categorie di pensionati e pertanto non può considerarsi inficiato da

illegittimità costituzionale il sistema introdotto con la legge 1976,

n. 177 (artt. 6 e 8) che col graduare il trattamento di quiescenza, in

vista del necessario riferimento all'ultimo stipendio percetto, ha

inteso privilegiare le pensioni di minore importo, tali rese per la non

computabilità dell'assegno perequativo o di altro similare nella base

pensionabile, in quanto non ancora operanti all'atto del collocamento a

riposo del dipendente.

Costituirebbe principio di carattere generale, recepito nella

normativa succedutasi a far tempo dalla soppressione del riferimento

pensionistico alla media triennale degli emolumenti percetti (legge 29

aprile 1949, n. 221), che la liquidazione del trattamento di

quiescenza sia effettuata sulla scorta dell'ultimo stipendio, paga o

retribuzione integralmente percetta dal dipendente e degli assegni

pensionabili spettanti all'atto del collocamento a riposo (art. 2 legge

11 luglio 1956, n. 734; artt. 43 e 200 d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1092).

Ed è appunto a tale principio che si sarebbe uniformato il

legislatore allorquando, nell'apportare miglioramenti al trattamento di

quiescenza, ha ritenuto di privilegiare (art. 8) la categoria di

pensioni che del ripetuto assegno perequativo, non avendo beneficiato

in servizio, non potevano beneficiare in quiescenza.

In ogni caso con la legge 29 aprile 1976, n. 177 non si sarebbe

inteso procedere ad alcuna riliquidazione, in senso tecnico, delle

pensioni, ma accordare taluni miglioramenti, opportunamente graduati

anche in forza delle intese intercorse al riguardo tra Governo e

Sindacati. Del resto già la Corte costituzionale (sentenza 4 maggio

1973, n. 57) avrebbe avuto modo di puntualizzare che, in particolare

per le ipotesi di vaste ed onerose innovazioni che siano altresì

rilevanti, ed in modo non trascurabile, per le esigenze di bilancio,

bene e dato al legislatore di adottare opportuni criteri di gradualità

nell'estendere al trattamento di quiescenza le maggiorazioni accordate,

senza incorrere, sul piano costituzionale, in alcuna illegittimità per

la differenziazione di trattamento effettuato, in dipendenza della data

di cessazione dal servizio, tra coloro che siano stati collocati a

riposo. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza in epigrafe promuove questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge 29 aprile 1976, n. 177 in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto nei confronti dei

dipendenti statali cessati dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1976

si sarebbe verificata una disparità di trattamento a seconda se la

cessazione dal servizio fosse avvenuta prima o dopo la concessione

dell'assegno perequativo o indennità analoghe spettante ai pubblici

dipendenti in virtù delle leggi 15 novembre 1973, n. 734 e 16 febbraio

1974, n. 57. Soltanto coloro che di tali assegni avessero beneficiato

in servizio ne beneficerebbero agli effetti pensionistici. Ciò

contrasterebbe con l'indirizzo seguito dal legislatore in sede di

riliquidazione del trattamento di quiescenza diretto a porre tutti i

pensionati nella stessa posizione giuridica ed economica

indipendentemente dalle diverse date di cessazione dal servizio. Questo

contrasto non si giustificherebbe né con la necessità di bilancio né

con esigenze tecniche per la attuazione dell'adeguamento.

2. - La questione non è fondata.

Come si ricava dai lavori preparatori, con la legge 29 aprile 1976,

n. 177 si intese introdurre nel settore del pubblico impiego il

principio della perequazione automatica delle pensioni, collegando le

stesse alla dinamica delle retribuzioni, e migliorare il trattamento di

quiescenza sia del personale statale sia degli iscritti alla Cassa

pensioni degli istituti di previdenza. Il legislatore, comunque, nel

perseguire con la necessaria gradualità questo obbiettivo non intese

discostarsi dall'indirizzo recepito dal 1949, secondo cui la

liquidazione del trattamento di quiescenza viene effettuata sulla

scorta dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente

percetta dal pensionato e degli assegni pensionabili spettanti all'atto

del collocamento a riposo.

Impropriamente quindi il giudice a quo si richiama ai precedenti

normativi in tema di riliquidazione delle pensioni che pongono tutti i

pensionati nella medesima posizione economico-giuridica,

indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio (Legge 8 aprile

1952, n. 212; d.P.R. il gennaio 1956, n. 20; Legge 11 luglio 1956, n.

734; Legge 11 giugno 1959, n. 353; Legge 18 marzo 1968, n. 249; d.P.R.

28 dicembre 1970, n. 1031; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748). Nella specie

infatti non si verte in tema di riliquidazione, bensì, come è fatto

palese oltre che dai richiamati lavori preparatori, anche dal titolo

della legge e dal testo degli artt. 1, 3 e 12, in tema di perequazione

tra pensione e retribuzioni, perequazione che peraltro mantiene fermo

il trattamento base di quiescenza spettante al dipendente collocato a

riposo.

D'altro canto, in sede di miglioramento del trattamento

pensionistico e per evidenti intenti equitativi, il legislatore proprio

con il denunziato art. 8 ha apportato un correttivo che privilegia

quanti non avevano beneficiato dell'assegno perequativo durante

l'attività di servizio.

3. - Questa normativa, che non si discosta dal sistema attualmente

in vigore, non appare dunque inficiata da arbitrarietà, ma è frutto

di quella discrezionalità del legislatore nella materia in esame, più

volte ribadita da questa Corte e da ultimo nelle sentenze n. 57 del

1973 e 26 del 1980. Talché, mentre anche in questa sede si rinnova

l'auspicio di una riorganizzazione dell'intero settore per raggiungere

una proporzionalità ed una adeguatezza ottimale tra pensioni e

stipendi (come posto in evidenza da ultimo nella citata sentenza n. 26

del 1980), non può dirsi violato il principio di eguaglianza

consacrato nell'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della legge 29 aprile 1976, n. 177 sollevata nell'ordinanza

in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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