Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1967 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11r.d.l. 1404/1934

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del

R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e sul funzionamento

dei tribunali per i minorenni, promosso con ordinanza emessa il 4

aprile 1966 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di

Salvati Guido ed altri, iscritta al n. 133 del Registro ordinanze 1966

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27

agosto 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1967 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Salvati Guido ed altri,

alcuni dei quali minori di età, il pretore di Napoli, con ordinanza

del 4 aprile 1966, ha sollevato di ufficio questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 del R.D.L. del 20 luglio 1934, n. 1404

(sulla istituzione e sul funzionamento dei tribunali per i minorenni),

in riferimento all'art. 13, secondo comma, della costituzione, e,

sospeso il giudizio, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

La disposizione impugnata stabilisce che nei procedimenti penali a

carico di minori devono essere disposte speciali ricerche volte ad

accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato sotto

l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale, e che possono

altresì, senza obbligo di speciali formalità, essere assunte

informazioni e sentiti pareri al fine di determinare la personalità

del minore e le cause della sua irregolare condotta. Per quanto è

possibile desumere dalle espressioni usate nell'ordinanza sembra che il

contrasto fra la norma impugnata e l'art. 13 della costituzione si

riscontri dal pretore nel carattere obbligatorio della visita medica

sulla persona del minore imputato allo scopo di accertarne i precedenti

sotto l'aspetto fisico. La tassatività dell'ispezione corporale

prescritta dall'art. 11 non si concilierebbe con "il principio

dell'ispezione corporale limitata ai soli casi previsti dalla legge a

seguito di atto motivato dell'Autorità giudiziaria" sancito invece

dall'art. 13, secondo comma, della costituzione.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 17 agosto 1966. Si è

costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, con

atto di intervento e deduzioni depositati dell'Avvocatura generale

dello Stato il 6 luglio 1966.

L'Avvocatura dello Stato si sofferma innanzi tutto a considerare le

finalità e il contenuto della disposizione impugnata, e in proposito

rileva che le ricerche da questa prescritte sono essenzialmente dirette

a dare ogni sviluppo alle indagini relative alla capacità di intendere

e di volere dell'imputato minorenne, e perciò a garantire a

quest'ultimo, in definitiva, più ampia tutela.

Con più diretto riguardo al merito della questione, posto che

questa sia stata prospettata nel dubbio che la tassatività di quella

ricerca non sia conciliabile con l'obbligo di motivazione prescritto

dall'art. 13, l'Avvocatura rileva che tale obbligo viene, in questo

caso, invece soddisfatto col semplice richiamo appunto alla

disposizione dell'art. 11. Considerato in diritto :

L'ordinanza del pretore di Napoli, se si superano i termini non

molto chiari della sua formulazione, propone in sostanza la questione

se la norma impugnata, posto che essa renda tassativamente obbligatoria

la ispezione corporale dell'imputato minore, non si ponga con ciò in

contrasto con l'art. 13 della costituzione, secondo il quale tale

ispezione non è ammessa "se non per atto motivato dell'autorità

giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge".

È ben noto che questa norma costituzionale fu dettata a tutela del

cittadino contro eventuali abusi di organi diversi dall'autorità

giudiziaria, e che proprio l'intervento di tale autorità veniva posto

a garantire l'osservanza dei limiti segnati dalla legge.

Circa una eventuale obbligatorietà della ispezione non è dubbio

che la legge ordinaria abbia anche potestà di stabilirla, non ponendo

a tal proposito l'art. 13 limiti di sorta. L'errore dell'ordinanza di

rimessione è di aver ritenuto che l'obbligatorietà fosse stata

sancita nella fattispecie in esame, oltre che per la indagine nel suo

complesso, specificamente proprio per la ispezione corporale; cioè, in

altri termini, che, nel prescrivere le speciali indagini rivolte a

stabilire la personalità del minore sotto l'aspetto fisico psichico

morale ambientale, fosse stato reso tassativamente obbligatorio

ciascuno di questi punti singolarmente, sì da doversi tutti, compreso

l'esame fisico, considerare non derogabili in nessun caso dal

magistrato precedente.

Lo spirito della disposizione si presenta invece ben diverso. Come

è noto, tutto il sistema del processo penale per i minocenni è

indirizzato a favorire l'aspetto emendativo della pena, e ciò con

l'attuare, in base alla migliore possibile conoscenza della

personalità del minore, una bene intesa umanità di criteri sia nel

trattamento penale, sia, ancor prima, nell'accertamento della

imputabilità e della responsabilità. Le speciali indagini che la

legge dispone sui precedenti dell'imputato e sulle condizioni

personali familiari e di ambiente sono ispirate, oltre che al

superiore interesse della società, all'interesse stesso del minore, ai

fini del suo ricupero alla normalità ed onestà della vita. Ed è

nell'ambito di questi criteri che va inserita anche la disposizione del

secondo comma della norma impugnata, allorché autorizza il

magistrato "quando si tratta di determinare la personalità del minore

e le cause della sua irregolare condotta", ad assumere informazioni e

sentire pareri di tecnici senza alcuna formalità di procedura:

ampiezza e libertà di criteri con cui verrebbe a porsi in netto

contrasto un carattere rigorosamente tassativo dei singoli aspetti

della indagine elencati nel primo comma. I quali pertanto, per ciò che

riguarda la loro necessità ed efficacia di fronte alle finalità

complessive della ricerca, devono anch'essi lasciarsi all'apprezzamento

del magistrato, senza essere per ogni caso legati al rigore di forme e

schemi prestabiliti. E ciò, bisogna aggiungere, anche in relazione

alla infinita varietà dei procedimenti, spessissimo di minima

importanza, rispetto ai quali una formalistica uniformità di

adempimenti non gioverebbe, oltre tutto, alla semplicità ed economia

del processo. Indubbiamente una indagine che comprenda tutti gli

aspetti indicati nella norma, e quindi anche l'aspetto fisico, può

essere, ed anche molto di frequente, necessaria; ma è sempre al

criterio del giudice che, secondo lo spirito della norma, è da

lasciare la valutazione di questa necessità.

Si avrà in tal modo che il provvedimento del magistrato dovrà

trovare la sua motivazione non soltanto nel richiamo alla legge, in

quanto rende obbligatoria la indagine considerata nel suo complesso,

ma anche nel riferimento alle esigenze particolari che, volta per

volta, ne segnano praticamente i limiti concreti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione, sollevata con ordinanza del pretore di Napoli del 4 aprile

1966, sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 del R.D.L. 20

luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento dei

tribunali per i minorenni, in riferimento all'art. 13 della

costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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