Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1963 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 101r.d. 12/1941

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma

secondo, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario,

promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1963 dal Pretore di

Bordighera nel procedimento penale a carico di Depaoli Michele,

iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 25 maggio 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1963 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa e letta in dibattimento il 20 marzo 1963 nel

procedimento penale a carico di Depaoli Michele il Pretore di

Bordighera ha rimesso a questa Corte l'esame di alcuni dubbi circa la

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25, 105 e 107

della Costituzione, dell'art. 101 dell'ordinamento giudiziario

approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui dispone

che un pretore o un aggiunto giudiziario di altro mandamento del

distretto può, su designazione del Procuratore generale, esser

destinato, con decreto del presidente della Corte d'appello, a compiere

temporaneamente le funzioni di un pretore mancante o impedito.

Il giudicante - uditore vicepretore del mandamento di Ventimiglia,

"applicato" (con decreto del Primo Presidente della Corte d'appello di

Genova, adottato ai sensi dell'anzidetta disposizione dell'ordinamento

giudiziario), per la durata di due mesi a decorrere dal 4 marzo 1963 e

per due giorni consecutivi alla settimana, alla Pretura di Bordighera

mancante di titolare - ha ritenuto di dover sollevare d'ufficio con

l'ordinanza di rimessione i riferiti dubbi di legittimità

costituzionale sul presupposto che dall'eventuale illegittimità

dell'art. 101, discenderebbe che la sua temporanea applicazione alla

Pretura di Bordighera sarebbe stata effettuata in violazione delle

"disposizioni concernenti la nomina e le altre condizioni di capacità

del giudice", con conseguente nullità (insanabile e rilevabile

d'ufficio) del giudizio penale in corso (art. 185, primo comma, n. 1, e

ultimo comma, del Cod. proc. penale).

Nel merito l'ordinanza osserva che la disposizione impugnata: a)

contrasta con l'art. 105 della Costituzione - successivamente

specificato nell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, - il quale

riserva al Consiglio superiore della Magistratura tutti i provvedimenti

riguardanti i magistrati togati, e quindi anche quelli contemplati

dall'art. 101 dell'ordinamento giudiziario; b) contrasta con l'art.

107 della Costituzione, il quale garantisce la inamovibilità di tutti

gli appartenenti all'ordine giudiziario (e quindi anche degli uditori);

c) contrasta con l'art. 25 della Costituzione, in quanto il principio

della precostituzione del giudice, enunciato in tale articolo, esige

che siano certi a priori l'organo che designa il giudice e i criteri

che devono guidarlo nella designazione, mentre la designazione prevista

dall'art. 101, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario può esser

fatta secondo la più piena discrezionalità.

L'ordinanza si prospetta poi il problema se dalla VII disposizione

transitoria della Costituzione - in base alla quale "fino a quando non

sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità

con la Costituzione continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento

vigente" - risulti la temporanea insindacabilità costituzionale delle

norme del vecchio ordinamento giudiziario non ancora abrogate, e la

risolve in senso negativo, stante la natura di legge ordinaria

dell'ordinamento giudiziario.

Essa si pone, infine, il quesito se l'art. 10 dell'ordinamento

giudiziario possa considerarsi abrogato dall'art. 42 della legge 24

marzo 1958, n. 195, stante la sua incompatibilità con le disposizioni

sulla competenza del Consiglio superiore della Magistratura, e risolve

anche tale quesito in senso negativo, dato che in base alla citata

legge quest'ultima competenza non assorbe - come pur avrebbe dovuto

essere in base alla Costituzione - la totalità dei provvedimenti

riguardanti i magistrati. A tal fine, a testimonianza della mancata

abrogazione, l'ordinanza ricorda anche l'art. 42 del D.P.R. 16

settembre 1958, n. 916, in base al quale i capi delle Corti d'appello

sono tenuti a dar comunicazione al Consiglio superiore della

Magistratura delle applicazioni e supplenze di magistrati da essi

disposte.

L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri il 29 marzo 1963 e comunicata ai Presidenti dei due rami del

Parlamento il 10 aprile 1963. Essa è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 138 del 25 maggio 1963.

Innanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che

ha depositato atto d'intervento il 4 maggio 1963.

In tale atto si osserva preliminarmente che in virtù della VII

disposizione transitoria della Costituzione, fin quando non vengano

sostituite da nuove norme, restano confermate in vigore - anche se per

avventura contrastino con la Costituzione - tutte le preesistenti norme

dell'ordinamento giudiziario: onde, sino al momento della loro

sostituzione esse sono insuscettibili di sindacato di legittimità

costituzionale. Pertanto la disposizione impugnata - che certamente è

ancora in vigore - non poteva esser sottoposta a giudizio di

legittimità costituzionale.

Subordinatamente osserva l'Avvocatura che la disposizione

impugnata: a) non trasgredisce l'art. 25 della Costituzione, dato che

il principio della precostituzione del giudice in questo enunciato

riguarda l'ufficio e non i magistrati preposti all'ufficio; b) non

trasgredisce l'art. 107 della Costituzione, giacché il principio di

inamovibilità dei componenti dell'ordine giudiziario in esso

consacrato, se riguarda la materia delle dispense, delle sospensioni,

dei trasferimenti, non tocca "il subordinato e ben più limitato campo

dei provvedimenti di mera applicazione in supplenza, di cui, in specie,

all'art. 101 dell'ordinamento giudiziario", i quali hanno carattere di

urgenza e portata contingente e limitata, e "non mutano affatto la

posizione del magistrato in ordine alla titolarità della sede o delle

funzioni cui trovasi assegnato"; c) non trasgredisce l'art. 105 della

Costituzione, il quale indica tassativamente i provvedimenti di

competenza del Consiglio superiore e non comprende tra essi quelli

contemplati dall'art. 101 dell'ordinamento giudiziario.

All'udienza l'Avvocato dello Stato ha insistito nelle precedenti

deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - In occasione dell'esame di rilevanza, ai fini della decisione

del giudizio penale in corso, della questione di legittimità

costituzionale sollevata in questa sede, l'ordinanza di rimessione si

è posto il problema della sopravvivenza della disposizione impugnata -

art. 101, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla

costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della

Magistratura; e l'ha risolta in senso positivo. A questa Corte non è

dato riesaminare per proprio conto tale punto - risolto nei medesimi

sensi in sede di emanazione delle norme di attuazione e di

coordinamento della citata legge (artt. 42 e 63 del D.P.R. 16 settembre

1958, n. 916) -, giacché spetta ai giudici i quali debbono applicarle,

e non alla Corte costituzionale, conoscere della vigenza delle

disposizioni circa la cui legittimità costituzionale essi ritengono di

sollevare dei dubbi.

2. - Preliminare, rispetto all'esame di legittimità costituzionale

della impugnata disposizione dell'ordinamento giudiziario del 1941, è

l'indagine circa l'ammissibilità di un siffatto esame, stante la norma

del primo comma della VII disposizione trans. e fin. della

Costituzione, secondo la quale, "fino a quando non sia emanata la nuova

legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione,

continuano a osservarsi le norme dell'ordinamento vigente".

In qualunque modo debba essere interpretata questa disposizione

costituzionale transitoria, riflettente l'esigenza di evitare carenze

nell'organizzazione giudiziaria in attesa della revisione, alla stregua

della Costituzione, delle preesistenti norme dell'ordinamento

giudiziario, è comunque chiaro che, una volta avvenuta la revisione -

sia pure parziale - dell'ordinamento giudiziario preesistente, le norme

conservate non possono sfuggire al sindacato di legittimità

costituzionale.

Ora, che in occasione della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul

Consiglio superiore della Magistratura e delle norme di attuazione e di

coordinamento di essa con le altre leggi della materia, emanate (in

base all'art. 43 della stessa legge) col D.P.R. 16 settembre 1958, n.

916, si sia proceduto alla revisione delle disposizioni

dell'ordinamento giudiziario in materia di provvedimenti di

"applicazione" e di "supplenza" di magistrati, la Corte ritiene

difficile contestare. Da un lato, infatti, gli artt. 42 e 43 della

citata legge n. 195 contengono, rispettivamente, la espressa

dichiarazione di sopravvivenza delle norme dell'ordinamento del 1941

non incompatibili con la nuova legge e l'attribuzione al Governo del

potere di emanare disposizioni di coordinamento della legge stessa con

le preesistenti leggi in materia di ordinamento giudiziario;

dall'altro, l'art. 63, secondo comma, del D.P.R. n. 916 dispone che

"restano ferme le facoltà attribuite al Ministro negli artt. 10 e 162,

secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, e quelle attribuite ai

capi di corte in materia di applicazioni e di supplenze a norma dello

stesso ordinamento e dell'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945,

n. 232".

Ciò è sufficiente a far ammettere - in conformità con quanto è

stato ritenuto dall'ordinanza di rimessione, e in contrasto con le

deduzioni dell'Avvocatura dello Stato - la sindacabilità attuale, in

questa sede, della disposizione impugnata.

3. - La Corte non ritiene però che i dubbi di legittimità

costituzionale sollevati dal Pretore di Bordighera siano fondati.

Con riferimento all'art. 25 della Costituzione, è da osservare che

la regola, secondo la quale "nessuno può esser distolto dal giudice

naturale precostituito per legge", importa, da un lato, - come questa

Corte ha già avuto occasione di affermare in precedenti sentenze (nn.

88 del 1962 e 50, 110, 122, 130 del 1963) che la competenza dei giudici

deve esser determinata in via generale, e, quando occorra

eccezionalmente derogare alla regola generale, con adeguate garanzie,

e, dall'altro, che la costituzione degli organi giudicanti non abbia

luogo, a opera degli uffici a ciò preposti, in vista del singolo

processo (e difatti le "tabelle" relative alla preposizione dei

magistrati alle singole ripartizioni degli uffici giudiziari compositi

vengono, in base all'ordinamento giudiziario, compilate anno per anno).

Essa non esclude invece - e non potrebbe esser diversamente senza che

ne risultasse compromessa la continuità e la prontezza della funzione

giurisdizionale (che di questa rappresentano essenziali attributi) -

che ai vuoti (permanenti o temporanei) determinatisi negli organi

giudiziari (a causa di decessi, promozioni, trasferimenti, ecc., o,

rispettivamente, a causa di infermità, di congedi, o di altri

impedimenti temporanei) si faccia fronte di volta in volta, man mano

che se ne determini l'esigenza, a seconda dei casi in via permanente

(mediante l' "assegnazione" di nuovi magistrati) o in via contingente e

temporanea (mediante "supplenze", "sostituzioni", "applicazioni").

Non può dirsi, quindi, che la temporanea "destinazione",

contemplata dal secondo comma dell'art. 101 dell'ordinamento

giudiziario del 1941, di un pretore o di un aggiunto giudiziario, a

compiere "le funzioni del pretore mancante o impedito" di un altro

mandamento del medesimo distretto, contrasti col diritto, garantito a

tutti dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, a non esser

distolti dal giudice naturale.

4. - Con riferimento all'art. 105 della Costituzione - e

precisamente a quella parte di esso che riserva al Consiglio superiore

della Magistratura le "assegnazioni" dei magistrati - è da osservare

che la disposizione, accomunando "le assegnazioni ed i trasferimenti"

(diversamente da quanto fa per gli altri provvedimenti relativi ai

magistrati in essa contemplati, i quali vengono tutti considerati

autonomamente l'uno dagli altri), lascia chiaramente intendere di

volere riferirsi a provvedimenti attinenti al medesimo oggetto: come di

"trasferimenti" può parlarsi soltanto a proposito di provvedimenti che

cambiano le funzioni o la sede del magistrato, così deve ritenersi che

le "assegnazioni" sono provvedimenti riguardanti soltanto le funzioni o

la sede. L'"assegnazione"attribuisce al magistrato (in conseguenza

dell'ammissione in carriera, della promozione, della cessazione

dell'aspettativa, ecc.) quegli stessi beni (funzioni e sede) che il

"trasferimento" dall'ufficio attualmente occupato può togliergli (e a

presidio dei quali l'art. 107 pone la garanzia dell'inamovibilità).

Come non può parlarsi di "assegnazioni", ai sensi dell'art. 105

della Costituzione, a proposito della ripartizione dei magistrati tra

le sezioni di un organo giudiziario composito, così non può dunque

ritenersi che tale concetto - e quindi la riserva di competenza del

Consiglio superiore - abbracci i provvedimenti di provvisoria

destinazione (resi necessari dalle ragioni contingenti di cui si è

detto al numero precedente) di un magistrato a un ufficio diverso da

quello al quale egli sia "assegnato".

La riserva al Consiglio superiore dei soli provvedimenti di

"assegnazione" nel senso di cui si è detto, dimostrata finora sul

piano esegetico, ha poi la sua spiegazione sul piano storico nel fatto

che, in base alla tradizione, soltanto i provvedimenti di carattere

permanente di assegnazione della sede e delle funzioni (e non anche i

provvedimenti provvisori di cui or ora si è detto) sono considerati

attinenti allo "stato giuridico" dei magistrati (vedansi gli artt. 6 e

7 e il titolo V dell'ordinamento giudiziario del 1941), e che al

Consiglio superiore l'art. 105 della Costituzione ha appunto riservato

soltanto provvedimenti attinenti allo "stato giuridico" dei magistrati.

È da escludere dunque che il secondo comma dell'art. 101

dell'ordinamento giudiziario del 1941 contrasti con l'art. 105 della

Costituzione.

5. - Con riferimento infine all'art. 107 della Costituzione - e

precisamente a quella parte di esso che conferisce ai magistrati la

garanzia dell'inamovibilità (facente parte anche in passato del loro

"stato giuridico": v. il D. Lg. 31 maggio 1946, n. 511) - è da

osservare che tale disposizione è espressamente posta a presidio

soltanto della conservazione della "sede" e delle "funzioni", nel senso

tradizionale di beni facenti parte dello "stato giuridico"del

magistrato (e cioè della sede e delle funzioni alle quali egli sia

stato permanentemente "assegnato" ai sensi dell'art. 105 della

Costituzione).

La disposizione non esclude invece la possibilità che, anche senza

il consenso degli interessati, siano adottati, per esigenze del

servizio, provvedimenti di modificazione della ripartizione dei

magistrati fra i vari uffici dell'organo giudiziario composito al quale

sono "assegnati", come pure provvedimenti, i quali, per ragioni

contingenti - volte ad assicurare la continuità e la prontezza della

funzione giurisdizionale -, facciano luogo alla temporanea destinazione

di un magistrato a una sede o una funzione diversa da quelle alle quali

egli sia permanentemente "assegnato". Provvedimenti, tanto i primi che

i secondi, i quali - come si è visto non incidono sullo "stato" dei

magistrati.

Anche sotto il profilo in esame è da escludere quindi

l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 101, comma

secondo, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento

giudiziario, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 105 e 107,

primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

ECLI:IT:COST:1963:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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