Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato

il 21 aprile 1997 e depositato in Cancelleria il 24 successivo, per

conflitto di attribuzione sorto in relazione agli articoli 2 e 3 del

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,

emesso il 29 gennaio 1997, recante: "Disposizioni per il

trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici

destinate alla produzione di v.q.p.r.d.", ed iscritto al n. 14 del

registro conflitti 1997.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 il giudice relatore

Carlo Mezzanotte;

Uditi gli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre per la

Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente della Regione Siciliana, con ricorso notificato

il 21 aprile 1997 e depositato il 24 aprile 1997, ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio

dei Ministri, in relazione agli artt. 2 e 3 del decreto del Ministro

delle risorse agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio 1997

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, serie

generale, del 20 febbraio 1997), recante "Disposizioni per il

trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici

destinate alla produzione di v.q.p.r.d." (vini di qualità prodotti

in regioni determinate).

Il decreto impugnato, emanato in esecuzione del regolamento CEE n.

822/1987 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione

comune del mercato vitivinicolo, nell'abrogare il precedente decreto

ministeriale n. 469 del 12 ottobre 1988 (Disciplina del trasferimento

del diritto di reimpianto, in regime di blocco di nuovi impianti di

vite), i cui articoli 1, 3, in parte, e 5 erano stati annullati con

sentenza di questa Corte n. 284 del 1989, stabilisce, all'art. 2,

che l'acquirente di un diritto di reimpianto, conformemente all'art.

7 del citato regolamento comunitario, possa esercitarlo su superfici

idonee alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni

determinate previo parere favorevole da parte della Regione o della

Provincia autonoma nel cui territorio andrà ad essere esercitato il

diritto stesso, e, all'art. 3, che le Regioni e le Province autonome

stabiliscono le procedure tecnico-amministrative attraverso le quali

il diritto di reimpianto può essere trasferito.

Il Presidente della Regione Siciliana ritiene che tali disposizioni

del decreto invadano la competenza legislativa esclusiva e

amministrativa della Regione in materia di agricoltura, prevista

dagli artt. 14, lettera a) e 20 dello statuto di autonomia e dalle

relative norme di attuazione approvate con decreto legislativo 7

maggio 1948, n. 789 (Esercizio nella Regione Siciliana delle

attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste),

modificato con d.P.R. 24 marzo 1981, n. 218, e che violino gli artt.

3 e 97 della Costituzione.

Espone il Presidente della Regione che il regolamento CEE n.

822/1987 ha introdotto il blocco dei nuovi impianti di viti fino al

31 agosto 1990 (termine prorogato al 31 agosto 1998 dal regolamento

n. 1592/1996 e poi al 31 agosto 2000 dal regolamento n. 1627/1998),

prevedendo, però, all'art. 7, il diritto di reimpianto a determinate

condizioni; tra l'altro, tale diritto può essere parzialmente o

totalmente trasferito, alle condizioni fissate dallo Stato membro

interessato, verso superfici destinate alla produzione di vini di

qualità in un'altra azienda.

Gli artt. 2 e 3 del decreto impugnato, non richiedendo, nel caso di

trasferimento del diritto di reimpianto da zone di una Regione verso

zone di un'altra Regione, l'assenso della Regione di provenienza,

bensì solo quello della Regione ricevente, colpirebbero le

potenzialità produttive dei territori siciliani, contraddistinti,

per ragioni di crisi economica, da una più forte tendenza dei

produttori al trasferimento del diritto; le disposizioni del decreto

ministeriale priverebbero di fatto la Regione del potere di controllo

sull'attuazione della propria politica vitivinicola, invadendone la

sfera di competenza costituzionalmente garantita in materia.

Le disposizioni impugnate violerebbero anche, sempre ad avviso del

Presidente della Regione Siciliana, gli artt. 3 e 97 della

Costituzione, essendo irragionevoli e lesive dell'interesse della

Regione alla crescita della produzione di vini di qualità; esse si

mostrerebbero altresì carenti di equilibrato bilanciamento tra

l'interesse pubblico della Regione ricevente e quello della Regione

di provenienza del diritto di reimpianto, la quale ultima vedrebbe

pregiudicata una razionale attività amministrativa.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, la quale, con una memoria depositata in prossimità

dell'udienza, motiva la richiesta che sia dichiarata l'infondatezza

del ricorso della Regione Siciliana.

L'Avvocatura rileva preliminarmente che il decreto impugnato è

stato approvato all'unanimità dalle Regioni, prima della sua

emanazione, nella riunione del Comitato tecnico dell'agricoltura in

data 17 dicembre 1996, e che la Regione Siciliana ha richiesto ed

ottenuto (con il d.m. 24 febbraio 1997: Applicazione del regolamento

CEE n. 1442/1988, relativo alla concessione di premi per

l'estirpazione dei vigneti, nella Regione Sicilia) l'applicazione

nell'isola del regolamento CEE n. 1595/1996, che modifica il

regolamento CEE n. 1442/1988 relativo alla concessione di premi per

l'abbandono definitivo di superfici viticole, cioè per

l'estirpazione di vigneti senza l'insorgenza di alcun diritto di

reimpianto.

Il decreto impugnato, prosegue l'Avvocatura, si limiterebbe a

disciplinare il trasferimento del diritto di reimpianto verso

superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in

regioni determinate nel ristretto ambito consentito dalla normativa

comunitaria.

Ricordando la sentenza n. 284 del 1989 di questa Corte,

l'Avvocatura rileva ancora che l'art. 2 del decreto ministeriale

riproduce nella sostanza l'ultima parte dell'art. 3 del d.m. n. 469

del 12 ottobre 1988, che la Corte avrebbe esplicitamente fatta salva,

se pur per profili diversi.

La soluzione accolta dal decreto impugnato, conclude l'Avvocatura,

apparirebbe ragionevole perché, mentre non potrebbe impedirsi ad

alcuno di estirpare i propri vigneti, ben potrebbe subordinarsi il

reimpianto al parere della Regione ricevente, la quale potrebbe

legittimamente voler programmare ed eventualmente limitare la

produzione vinicola. Considerato in diritto

1. - Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla

Regione Siciliana chiama questa Corte a decidere se gli articoli 2 e

3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e

forestali del 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 42, serie generale, del 20 febbraio 1997, recante

"Disposizioni per il trasferimento del diritto di reimpianto di

vigneti verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d."

(vini di qualità prodotti in regioni determinate), ledano le

attribuzioni regionali in materia di agricoltura e foreste, quali

risultano fissate dagli articoli 14, lettera a), e 20 dello statuto

di autonomia e dalle relative norme di attuazione, violando altresì

gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

L'art. 2 del decreto ministeriale stabilisce che l'acquirente di un

diritto di reimpianto possa esercitarlo su superfici idonee alla

produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate previo

parere favorevole della Regione o Provincia autonoma nel cui

territorio tale superficie è situata, e viene censurato in quanto

non prevede l'assenso della Regione dal cui territorio le viti

vengono estirpate. L'art. 3 stabilisce che le Regioni e le Province

autonome adottino le procedure tecnico-amministrative attraverso le

quali il diritto di reimpianto può essere trasferito a norma

dell'art. 7 del regolamento CEE del 16 marzo 1987, n. 822, e in

relazione ad esso la ricorrente si duole che, in base a

un'interpretazione strettamente testuale, resterebbe precluso alla

Regione regolare l'estirpazione delle viti e subordinare al proprio

assenso il trasferimento del diritto di reimpianto in altre Regioni.

2. - Il ricorso è inammissibile in quanto l'atto impugnato, per i

profili specificamente censurati, non tocca le attribuzioni

rivendicate nel presente giudizio dalla Regione Siciliana ed è

pertanto privo del carattere di lesività.

La ricorrente censura il decreto ministeriale solo in relazione al

contenuto precettivo degli artt. 2 e 3, dal quale deriverebbe

l'illegittima compressione delle sue attribuzioni.

Ebbene, quanto all'art. 2, il decreto del Ministro delle risorse

agricole riguarda la disciplina del reimpianto nelle zone idonee alla

produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate e

prevede che l'esercizio dell'asserito diritto postula il parere

favorevole delle Regioni o delle Province autonome di destinazione,

ma nulla dice in ordine alle facoltà e ai poteri delle Regioni o

delle Province autonome dalle quali le viti vengono estirpate.

Né può essere condivisa la tesi secondo la quale il successivo

art. 3 del decreto, nella parte in cui prevede che le Regioni o le

Province autonome stabiliscono le procedure tecnico-amministrative

attraverso le quali l'asserito diritto di reimpianto può essere

trasferito a norma dell'art. 7 del regolamento CEE n. 822/1987, debba

essere letto nel senso che ad esse sia inibito l'esercizio di

competenze legislative e amministrative loro spettanti.

Alla luce della sentenza n. 284 del 1989 di questa Corte, con la

quale è stato parzialmente annullato il decreto ministeriale n. 469

del 12 ottobre 1988, poi abrogato per intero dall'art. 5 del decreto

impugnato, deve escludersi che un intervento statale, se pure in

ipotesi preordinato alla tutela di interessi nazionali non

frazionabili, possa essere rivolto a comprimere le competenze degli

enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita senza

l'osservanza delle forme prescritte. Sicché, se ed in quanto, in

assenza di una legge nazionale che disciplini in Italia la facoltà

attribuita agli Stati membri dall'art. 7, paragrafo 2, del citato

regolamento CEE, alle Regioni e alle Province autonome, nei limiti

delle rispettive competenze, spettasse il potere di dettare una

propria disciplina del reimpianto, non sarebbe certo il tenore

dell'art. 3 del decreto ministeriale a poter costituire per esse un

ostacolo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti

dello Stato in relazione agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro

delle risorse agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio 1997,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, serie

generale, del 20 febbraio 1997, recante "Disposizioni per il

trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici

destinate alla produzione v.q.p.r.d.", sollevato, in riferimento agli

artt. 14, lettera a), e 20 dello statuto di autonomia e alle relative

norme di attuazione, nonché agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

dalla Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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