Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/05/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l.

27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al r.d.l. 9 novembre 1919, n.

2239, sulla Cassa nazionale del notariato), convertito nella legge 17

aprile 1925, n. 473, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1980

dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Moneta

Caglio Attilio e Melillo Lilda, iscritta al n. 918 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48 dell'anno 1981.

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una causa di opposizione all'esecuzione proposta

contro il pignoramento, a seguito d'inadempimento di debiti

alimentari, del terzo di una pensione dovuta dalla Cassa nazionale

del notariato - il Pretore di Roma, con ordinanza 3 novembre 1980, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del

r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, conv. nella l. 17 aprile 1925, n.

473, nella parte in cui esclude la pignorabilità delle pensioni

erogate ai notai dalla Cassa nazionale del notariato in via assoluta,

anche riguardo a crediti alimentari.

Secondo il giudice a quo la norma impugnata violerebbe l'art. 3

della Costituzione, attribuendo ai notai, a proposito delle pensioni

loro erogate, un trattamento di favore rispetto ad altre categorie,

per le quali non è prevista un'analoga assoluta impignorabilità.

Infatti, per gli impiegati dello Stato, il d.P.R. 5 gennaio 1950, n.

180, prevede la pignorabilità, per alimenti, di un terzo delle

retribuzioni (e pensioni): regola questa estesa (art. 1) ai

dipendenti dei comuni, province, enti sottoposti a tutela o vigilanza

della p.a., imprese concessionarie di servizi pubblici di

comunicazioni o trasporti, nonché (art. 47 l. 8 gennaio 1952, n. 6)

agli assegni erogati dalla Cassa di previdenza per gli avvocati e

(art. 37 della l. 24 dicembre 1955, n. 990) dalla Cassa di previdenza

per i geometri.

Nell'ordinanza si osserva che per le pensioni dei notai, il

trattamento più favorevole di quello previsto dal d.P.R.

n. 180 del 1950 - che è già più vantaggioso di quello stabilito

dall'art. 545 c.p.c. per gli emolumenti dovuti in relazione al

rapporto di lavoro privato - è privo di giustificazione. Si cita, al

riguardo, la sentenza 2 giugno 1977, n. 105 di questa Corte, con la

quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

12 del r.d.l. n. 1324 del 1923, nella parte in cui non prevedeva la

pignorabilità per crediti alimentari degli assegni d'integrazione

corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi

limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Si chiede un'analoga dichiarazione d'illegittimità costituzionale

per quanto riguarda le pensioni erogate ai notai.

Dinanzi a questa Corte non v'è stata alcuna costituzione di

parte. Considerato in diritto

2. - Il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, conv.

nella l. 17 aprile 1925, n. 473 - nella parte in cui esclude la

pignorabilità delle pensioni erogate ai notai dalla Cassa nazionale

del notariato anche riguardo ai crediti alimentari - sotto il profilo

che tale assoluta impignorabilità contrasterebbe con l'art. 3 Cost.,

non essendovi alcun ragionevole motivo per attribuire ai notai un

trattamento più vantaggioso di quello previsto per i pubblici

dipendenti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950,

n. 180.

3. - L'art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923 dispone che le quote

d'integrazione, nonché le pensioni e gli assegni sui fondi della

Cassa nazionale del notariato non sono cedibili, né soggetti a

sequestro o pignoramento. Viceversa, in materia di alimenti, per i

pubblici dipendenti ed altri soggetti a questi assimilati, l'art. 2,

n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 - al quale rinviano molte

disposizioni di legge riguardanti pensioni ed assegni corrisposti

dalle rispettive Casse a liberi professionisti (l. 8 gennaio 1952, n.

6; l. 24 ottobre 1955, n. 990; l. 9 febbraio 1963, n. 160; l. 3

febbraio 1963,

n. 100) - stabilisce la pignorabilità delle retribuzioni e pensioni

nella misura di un terzo.

Questa Corte, con sentenza 2 giugno 1977, n. 105, ha già

dichiarato costituzionalmente illegittimo, perché in contrasto con

l'art. 3 Cost., l'art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923, "nella parte

in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari degli

assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale

del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 d.P.R.

5 gennaio 1950, n. 180". Ciò in quanto non sono ravvisabili ragioni

idonee a giustificare, in relazione a detti emolumenti, un

trattamento più favorevole, per i notai, di quello previsto per i

dipendenti pubblici dal d.P.R. n. 180 del 1950.

Pertanto, non essendovi ugualmente ragioni che giustifichino, per

le pensioni dei notai, un più favorevole trattamento rispetto a

quello previsto in materia di pignorabilità dal d.P.R. n. 180 del

1950 per le pensioni dei pubblici dipendenti, sussiste la dedotta

violazione dell'art. 3 Cost. e l'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923,

n. 1324, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in

cui non prevede la pignorabilità, per crediti alimentari, delle

pensioni corrisposte ai notai dalla Cassa nazionale del notariato,

negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio

1950, n. 180.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27

maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al r.d.l. 9 novembre 1919, n.

2239, sulla Cassa nazionale del notariato), convertito nella l. 17

aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede la pignorabilità

per crediti alimentari delle pensioni corrisposte ai notai dalla

Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art.

2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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