Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 3r.d.l. 582/1915

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d.l.

29 aprile 1915, n. 582, contenente norme per regolare l'esecuzione

delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto del 13

gennaio 1915, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1975 dal

tribunale di Cassino nel procedimento civile vertente tra la società

Farina Elio e C. ed il Comune di Sora, iscritta al n. 342 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 249 del 17 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1976 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 14 maggio 1975 emessa nel procedimento

civile vertente tra la società Elio Farina e C. ed il Comune di Sora

il tribunale di Cassino ha sollevato, in riferimento agli artt. 42 e 3

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del r.d.l. 29 aprile 1915, n. 582 (contenente norme per

regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite

dal terremoto del 13 gennaio 1915).

Ha premesso che:

- con decreto del 24 settembre 1969 il Prefetto della Provincia di

Frosinone aveva pronunciato l'espropriazione di mq. 506 di terreno di

proprietà della detta società e sito in Sora "occorsi per

l'attuazione delle opere relative al piano regolatore e per

l'ampliamento della città di Sora, in dipendenza del terremoto 13

gennaio 1915" ed aveva determinato la relativa indennità in lire

12.650;

- che la società aveva proposto rituale opposizione alla stima ed

il convenuto Comune di Sora, ente espropriante, aveva impugnato la

domanda chiedendone il rigetto;

- e che nel contraddittorio delle parti, il consulente tecnico di

ufficio, all'uopo nominato, aveva stabilito che il valore dei beni

espropriati calcolato secondo il r.d.l. n. 582 del 1915, era di lire

7.100, e calcolato invece con riferimento al valore venale alla data di

esproprio era di lire 4.960.000.

Ha osservato in diritto che l'art. 3 del citato r.d.l. applicabile

fino al 31 dicembre 1970, dispone al primo comma che l'indennità di

espropriazione va determinata "valutando i beni espropriati allo stato

in cui essi si trovino al momento dell'espropriazione, ma non mai in

misura superiore al valore che avevano il 12 gennaio 1915", ed al

secondo comma, che deve tenersi conto della "condizione in cui i beni

espropriati si trovavano nel 12 gennaio 1915 prima del terremoto".

E rilevato che l'indennità di espropriazione era stata ed avrebbe

dovuto essere determinata secondo il valore dei beni al 12 gennaio 1915

e di contro il decreto di esproprio era stato pronunciato nel 1969 e

che, a causa della svalutazione monetaria verificatasi medio tempore,

la misura dell'indennità era diventata del tutto irrisoria, ha

considerato rilevante e non manifestamente infondata la sopraddetta

questione.

Ad avviso del tribunale di Cassino la decisione di questa Corte

avrebbe in modo evidente carattere pregiudiziale, e la norma denunciata

sarebbe contraria all'art. 42, comma terzo, della Costituzione per ciò

che consente, qualora vi sia dissociazione tra momento determinativo

dell'indennizzo e momento ablativo, che l'indennizzo venga ridotto a

misura soltanto simbolica (così come ritenuto - in relazione ad altra

normativa - da questa Corte, con sentenza n. 63 del 1970), e violerebbe

altresì l'art. 3 della Costituzione, in quanto discrimina

ingiustamente i terremotati del 1915 da quelli delle zone

calabro-siciliane colpiti dal terremoto del 1908 (per i quali

l'indennità di espropriazione è fissata dall'art. 161 t.u. 19 agosto

1917, n. 1399, in conformità del criterio del valore venale indicato

nell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359).

2. - Comunicata, notificata e pubblicata l'ordinanza, non si è

costituita alcuna delle parti e non ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri. E pertanto, ai sensi dell'art.

26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la causa viene

decisa in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - Per l'art. 3 del r.d.l. 29 aprile 1915, n. 582 "le indennità

per le espropriazioni nei comuni di cui all'.art. 1" (e cioè nei

comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915) "sono determinate

applicando le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e

valutando i beni espropriati allo stato in cui essi si trovino al

momento dell'espropriazione, ma non mai in misura superiore al valore

che avevano il 12 gennaio 1915, salve sempre le disposizioni degli

artt. 41, 42 e 43 della legge stessa", e "le indennità per le

espropriazioni dei terreni debbono essere determinate in base alla

condizione, in cui i beni espropriati si trovavano nel 12 gennaio 1915

prima del terremoto".

Tale norma, in vigore all'atto in cui, nella specie sottoposta

alla decisione del giudice a quo, era intervenuto il decreto di

esproprio, e pertanto ad essa applicabile, sarebbe, secondo l'ordinanza

di rimessione, in contrasto con gli art. 42, comma terzo, e 3, comma

primo, della Costituzione.

2. - Il dubbio circa la costituzionalità della indicata norma è

rivolto a quella parte di essa in cui si stabilisce, ferma

l'applicazione delle disposizioni della legge n. 2359 del 1865, che i

beni espropriati debbano essere valutati "allo stato in cui essi si

trovino al momento dell'espropriazione" e "mai in misura superiore al

valore che avevano il 12 gennaio 1915" (comma primo) e che debba

tenersi conto della "condizione, in cui i beni espropriati si trovavano

nel 12 gennaio 1915 prima del terremoto" (comma secondo). E tale dubbio

è prospettato, come si è detto, sotto due profili deducendosi,

anzitutto, che essa norma, per ciò che è possibile un esproprio a

grande distanza di tempo dalla sua entrata in vigore e precisamente

sino al 31 dicembre 1970, e ci si deve riportare al 12 gennaio 1915,

per determinare a quella data la condizione ed il valore del bene

espropriato ed al momento dell'espropriazione solo pei determinare lo

stato di detto bene, consente che l'indennizzo sia di misura puramente

simbolica; e mettendosi in evidenza, in secondo luogo, una

ingiustificata disparità di trattamento tra i terremotati del 1915 e

quelli delle zone calabro-siciliane colpiti dal terremoto del 1908.

La questione di legittimità costituzionale è fondata.

La Corte ha avuto modo in passato di rilevare che l'indennizzo di

cui al terzo comma dell'art. 42 della Costituzione non possa essere

irrisorio o simbolico; e si ha violazione di tale disposizione, in

particolare e tra l'altro, quando nella norma ordinaria si preveda una

scissione tra la data dell'espropriazione e quella anteriore

considerata ai fini della determinazione del valore del bene

espropriato e tale scissione "valutata nel complesso della disciplina

legislativa in cui si inserisce e delle situazioni di fatto in cui è

chiamata ad operare, riduca l'indennizzo ad una misura irrisoria ovvero

renda possibile che, nel concorso di eventuali sfavorevoli evenienze,

tale riduzione abbia a verificarsi" (sentenza n. 63 del 1970).

Ed in coerenza con codesti principi, in due occasioni (sentenze n.

67 del 1959 e n. 22 del 1965) ha dichiarato rispettivamente

l'illegittimità costituzionale di una legge che prevedeva la

liquidazione di un indennizzo rapportato al valore monetario che i beni

avevano in epoca anteriore all'inflazione conseguente alla seconda

guerra mondiale, e di altra legge che faceva apparire incerta nelle sue

applicazioni al futuro la garanzia di una indennità non irrisoria.

Nella specie, la scissione tra le due date è del tutto evidente,

perché anche se ai fini della determinazione del valore dei beni è

previsto che si debba fare riferimento al momento dell'espropriazione,

la norma denunciata impone che tale valore non possa "mai" essere

superiore a quello che il bene espropriato aveva il 12 gennaio 1915. In

sostanza, la fissazione di un limite massimo circa il valore del bene

ancorata ad una data anteriore a quella dell'espropriazione ed

addirittura all'epoca della prima guerra mondiale, comporta,

considerato il notevole distacco di tempo e tenuti presenti i fatti

economici e finanziari medio tempore verificatisi, che razionalmente

essa debba essere equiparata ad una pura e semplice previsione di

quella lontana data (12 gennaio 1915) come unico momento a cui doversi

rifare per la determinazione del valore.

Stante ciò, la norma denunciata nella parte in cui stabilisce che

l'indennità per espropriazione deve essere determinata, valutando i

beni espropriati "mai in misura superiore al valore che avevano il 12

gennaio 1915", contrasta con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione

perché, come si è detto, comporta che l'indennizzo non possa non

essere simbolico o irrisorio.

Ne consegue che ne rimane assorbito l'esame del secondo profilo di

legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d.l. 29

aprile 1915, n. 582 (contenente norme per regolare l'esecuzione delle

opere definitive delle località colpite dal terremoto del 13 gennaio

1915), limitatamente all'inciso "ma non mai in misura superiore al

valore che avevano il 12 gennaio 1915".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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