Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/05/1974 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 199-bisd.P.R. 447/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199 bis del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile

1972 dalla Corte d'assise d'appello di Torino nel procedimento penale a

carico di Lioce Luigi ed altri, iscritta al n. 190 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 165 del 28 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1974 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale la Corte d'assise d'appello di

Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 112 e 24, primo comma,

della Costituzione, questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 199 bis del codice di procedura penale nella

parte in cui attribuisce al cancelliere che ha ricevuto la

dichiarazione d'impugnazione del pubblico ministero il compito di

notificarla all'imputato.

Osserva il giudice a quo che, come rilevato dal Procuratore

generale, nella specie l'appello sarebbe stato inammissibile per

difetto di notifica, e, nel merito, che la norma impugnata, attribuendo

quel compito ad un organo estraneo all'ufficio del pubblico ministero

impugnante, contrasterebbe con il potere-dovere di esercizio

dell'azione penale nonché con il diritto di azione spettante a tutte

le parti del processo su di un piano di assoluta eguaglianza (artt. 112

e 24, primo comma, Cost.).

Nessuna parte si è costituita in questa sede. Considerato in diritto :

La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 199 bis

c.p.p. - nella parte in cui attribuisce al cancelliere che ha ricevuto

la dichiarazione d'impugnazione del pubblico ministero il compito di

notificarla all'imputato - contrasti o meno con il potere-dovere del

pubblico ministero di esercitare l'azione penale e con il suo diritto

di agire in giudizio su di un piano di eguaglianza con le altre parti

del processo penale. (artt. 112 e 24, primo comma, Cost.).

La questione è infondata.

L'applicazione della norma impugnata ha dato luogo a contrasti

giurisprudenziali e a critiche da parte della dottrina, che ha posto in

luce l'incongruità di una disposizione che colpisce con la sanzione di

inammissibilità del gravame i vizi della relativa notifica, in

relazione ai quali nessun addebito può muoversi all'organo che ha

esercitato il diritto d'impugnazione. Tuttavia l'art. 199 bis c.p.p.

non contrasta con gli invocati principi costituzionali. Invero, posto

che il pubblico ministero è parte sui generis nel rapporto processuale

penale come riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza di

questa Corte (sentenze n. 190 del 1970 e n. 136 del 1971), non sussiste

la necessità, per il legislatore, di attribuirgli una posizione del

tutto corrispondente a quella delle altre parti processuali. La natura

di organo giudiziario, propria del pubblico ministero, può

giustificare modalità di esercizio del diritto di azione regolate in

rapporto alla struttura dell'organo stesso, che per l'esplicazione

della sua opera deve valersi di ausiliari. Nella specie il cancelliere

ricevente la dichiarazione d'appello del pubblico ministero ha il

dovere d'ufficio di fare eseguire la notifica nei tempi e modi

prescritti; in caso di omissione dovrà risponderne disciplinarmente e

anche, ove ne ricorrano gli estremi, in via penale. Né può ignorarsi

che in base all'art. 154 c.p.p. i can cellieri sono tenuti ad osservare

le norme processuali e che il pubblico ministero ha il diritto-dovere

di vigilanza sull'operato degli stessi. Da quanto precede emerge che i

vizi denunciati non derivano dalla norma ma dalla sua eventuale

violazione, ad evitare la quale soccorrono le regole sopra enunciate.

Per quanto attiene infine all'art. 112 della Costituzione appare

evidente che la norma è stata invocata non conferentemente. Il

principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale è

diretto a escludere qualsiasi discrezionalità del pubblico ministero:

la norma impugnata, invece, limitandosi a disciplinare le modalità di

esercizio dell'azione, suppone necessariamente, per il suo ambito

d'applicazione, che il pubblico ministero abbia esercitato in via

effettiva l'azione penale, sicché non può contrastare con l'art. 112

Cost. La violazione del principio costituzionale potrebbe essere

ammessa soltanto ove fosse possibile concludere che l'art. 199 bis

c.p.p. consenta la vanificazione del diritto d'impugnazione del

pubblico ministero, ma si è già constatato che gli inconvenienti

lamentati non sono di siffatta natura e mai possono esser ricondotti

alla corretta applicazione della norma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 199 bis del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 112 e 24, primo comma, della Costituzione, con

l'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Torino in epigrafe

indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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