Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1984 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.P.R. 636/1972

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario) promosso con sei ordinanze emesse il 26 ottobre 1981 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Ragusa sul ricorso di Fidelio

Giuseppe, iscritte ai nn. 311, 312, 475, 476, 477 e 478 del registro

ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 246 e n. 253 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore

Livio Paladin.

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con sei ordinanze identicamente motivate - emesse il 26

ottobre 1981 (ma pervenute alla Corte l'8 aprile 1983) - l'adita

Commissione tributaria di primo grado di Ragusa ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"),

"nella parte in cui non prevede, tra i requisiti per la nomina a

componente delle Commissioni tributarie, quello della idoneità dei

componenti a svolgere la funzione giurisdizionale così come prevista

per i giudici togati"; e ciò, per pretesa violazione dell'art. 102

della Costituzione.

In tutti i casi, infatti, la Commissione ha ritenuto non

manifestamente infondata l'eccezione proposta dal ricorrente, il quale

aveva appunto richiamato l'art. 102 Cost., quanto al divieto di

istituire giudici speciali, assumendo che la norma denunciata

configurerebbe "Giudici assolutamente al di fuori dell'Ordinamento

giurisdizionale e senza i requisiti richiesti da questo".

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che

ha concluso per l'infondatezza della questione.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, l'idoneità dei componenti delle

Commissioni tributarie di merito, nello svolgimento delle relative

funzioni, sarebbe garantita dal complesso dei requisiti, sia generali

(cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, buona

condotta) sia particolari (diploma di istruzione secondaria superiore,

residenza nel territorio di competenza), stabiliti dall'impugnato art.

4; tanto più che la scelta dei componenti stessi è demandata ai

presidenti dei Tribunali o delle Corti d'appello (in base agli artt. 2

e 3 del decreto n. 636), appunto allo scopo di valutare l'attitudine

all'esercizio della funzione giurisdizionale (così come avviene per i

membri non togati di organi di giurisdizione ordinaria, - quali - ad

esempio i giudici popolari delle Corti d'assise, secondo la legge 10

aprile 1951, n. 287). E a ciò si aggiungerebbe la circostanza che

tanto la presidenza quanto la vice presidenza delle Commissioni sono

affidate soltanto a magistrati ordinari o amministrativi ovvero ad

intendenti di finanza a riposo, i quali - si afferma - assicurano

certamente l'idoneità della funzione svolta dall'intero collegio. Considerato in diritto :

Data l'identità delle impugnative proposte alla Corte e degli

argomenti che molto sinteticamente le sorreggono, i sei giudizi

instaurati dalla Commissione tributaria di primo grado di Ragusa vanno

riuniti e decisi con unica sentenza.

Malgrado i termini della questione sollevata dalle ordinanze in

esame debbano venir ricostruiti mediante un congiunto ricorso ai

dispositivi ed alle motivazioni delle ordinanze medesime, la Corte è

dell'avviso che, ai fini dell'ammissibilità, la questione sia

sufficientemente precisata. Viene infatti impugnato l'art. 4 del

decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 636, relativo ai "requisiti

per la nomina a componente delle commissioni tributarie": con implicito

riferimento alle Commissioni di primo grado, perché solo a tali

effetti la questione stessa può dirsi rilevante nei giudizi a quibus.

Quale parametro è poi richiamato l'art. 102 della Costituzione, ma non

per quanto concerne il divieto di istituire giudici straordinari o

giudici speciali

(in ordine al quale la Corte si è già pronunciata, del resto, con le

sentt. n. 215 del 1976, n. 196 e n. 217 del 1982), bensì per il

contrasto che sarebbe ravvisabile fra la norma impugnata e l'imperativo

costituzionale dell'idoneità di ogni giudice, ordinario o speciale che

sia, "a svolgere la funzione giurisdizionale". In ogni caso, la

richiesta che sostanzialmente le ordinanze in esame rivolgono alla

Corte è quella di paralizzare il funzionamento delle Commissioni

tributarie di primo grado - secondo l'eccezione sollevata dalla parte

ricorrente - escludendone, perché inidonei, tutti i componenti diversi

dai presidenti e dai vicepresidenti delle Commissioni stesse e delle

loro sezioni; e non vi è dubbio che, sotto questo aspetto,

l'impugnativa sia rilevante ai fini dei giudizi pendenti dinanzi alla

Commissione di Ragusa.

Per altro, si tratta di un'impugnativa non fondata. Le ordinanze in

esame non precisano in qual parte l'art. 102 della Costituzione

sarebbe violato, ma si limitano a denunciare - in termini affatto

generici - la circostanza che l'idoneità dei componenti delle

Commissioni tributarie sia stata vagliata dal legislatore delegato

diversamente che "per i giudici togati": il che fa pensare che il

termine di raffronto sia rappresentato - come già nelle eccezioni del

ricorrente - dall'"ordinamento giudiziario" di cui al primo comma

dell'articolo medesimo. Senonché il riferimento, così ricostruito,

appare doppiamente inappropriato: da un lato, perché lo stesso

ordinamento giudiziario prevede giudici monocratici come quelli

"conciliatori", senza prescrivere per essi alcun requisito specifico di

idoneità; d'altro lato, perché tale ordinamento concerne i soli

"magistrati ordinari", con la conseguenza che non si può farne un

parametro per la valutazione della legittimità costituzionale di norme

riguardanti giudici speciali sia pur revisionati, quali sono - secondo

questa Corte - le Commissioni tributarie disciplinate dal d.P.R. n.

636. Né sembra sostenibile che il termine di raffronto sia invece

costituito, nella prospettiva del giudice a quo, dai requisiti che il

decreto legislativo sulla revisione del contenzioso tributario

stabilisce per quanto attiene ai presidenti ed ai vicepresidenti delle

Commissioni e delle loro sezioni: a parte ogni altra considerazione,

infatti, tali giudici non vanno necessariamente nominati fra i

"magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo", di cui

al quarto comma dell'art. 2, ma possono essere scelti stando al

medesimo comma fra gli "intendenti di finanza e gli intendenti

aggiunti di finanza a riposo" ovvero "fra laureati in giurisprudenza od

in economia e commercio", che certo non sono equiparabili ai "giudici

togati" dei quali ragiona il giudics a quo.

Ciò basterebbe per imporre il rigetto dell'attuale impugnativa.

Conviene però aggiungere, comunque, che l'idoneità dei componenti

delle Commissioni tributarie di primo grado non è garantita unicamente

dal "diploma di istruzione secondaria di secondo grado", richiesto

dalla lett. e) dell'impugnato art. 4; ma deve od almeno dovrebbe venire

puntualmente assicurata mediante il complesso procedimento di scelta

regolato dal quinto, sesto e settimo comma del citato art. 2

(procedimento che il giudice a quo non censura ed anzi non considera

per nulla) : dal momento che la scelta stessa non si effettua a caso

entro la massa dei diplomati in questione, bensì viene rimessa alle

responsabili valutazioni del presidente del Tribunale, sulla base di

designazioni dei Consigli comunali territorialmente interessati e di

elenchi formati dall'amministrazione finanziaria (nonché di eventuali

altri elenchi appositamente richiesti dal presidente del Tribunale alle

"camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed ai

consigli degli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri,

dei dottori commercialisti e dei ragionieri"). Dal che consegue che

detti componenti delle Commissioni tributarie di primo grado,

nell'intento del decreto n. 636, non dovrebbero risultare meno idonei

dei membri delle sezioni specializzate progettate in tal campo da una

proposta di legge attualmente all'esame del Parlamento (Camera, n. 560

della IX legislatura), in base alla quale verrebbero appunto prescritti

"il diploma di scuola media superiore e un'esperienza quinquennale

nelle materie giuridiche o tributarie".

Con tutto questo, rimangono le molte deficienze del contenzioso

tributario, ampiamente segnalate in dottrina e dagli operatori del

settore, per le quali il Parlamento è ora chiamato a porre rimedio. Ma

l'urgenza di un riordino legislativo dell'intera materia non toglie che

la questione in esame non abbia fondamento, così come è stata

prospettata ed ai fini del giudizio spettante alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento

all'art. 102 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria

di primo grado di Ragusa, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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