Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/11/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della

legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta

notturna del 16-17 maggio 1979, recante "Norme per la prevenzione e la

cura delle malattie da gozzo", promosso con ricorso del Commissario

dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 21 maggio 1979,

depositato in cancelleria il 30 maggio successivo ed iscritto al n. 10

del registro ricorsi 1979.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta regionale

siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e

l'avv. Luigi Maniscalco Basile per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 21 maggio 1979, depositato il successivo

30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 giugno 1979 e

iscritto al n. 10 Reg. Ric. 1979, il Commissario dello Stato per la

Regione siciliana ha impugnato a) l'art. 3 del disegno di legge

"recante norme per la prevenzione e la cura delle malattie da gozzo",

approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta notturna del

16-17 maggio 1979 ("L'Assessore regionale per la sanità, sentiti i

comuni e i medici provinciali interessati, autorizza, previo parere del

comitato regionale per la programmazione sanitaria, la iodazione, per

periodi di tempo determinati, dell'acqua potabile da distribuire nei

comuni interessati alla endemia gozzigena.

La iodazione dell'acqua è effettuata a cura dei comuni

interessati, che possono avvalersi degli enti gestori degli acquedotti

comunali, salva la vigilanza degli organi sanitari comunali") e b)

l'art. 5 del medesimo disegno di legge limitatamente all'inciso "lire

50 milioni per le finalità dell'art. 3 (iodazione dell'acqua

potabile)", per violazione degli artt. 32 Cost. e 17 lett. b) dello

Statuto speciale.

La violazione dell'art. 32 viene dal Commissario ravvisata in ciò

che l'impugnato art. 3, con attribuire all'Assessorato regionale il

potere di autorizzare la iodazione dell'acqua potabile da distribuire

ai comuni interessati all'endemia gozzigena, configura per le relative

popolazioni un trattamento sanitario, la cui obbligatorietà non può

essere imposta se non per legge.

La violazione dell'art. 17 lett. b) - a sensi del quale l'Assemblea

regionale, nelle materie dell'igiene e della sanità pubblica, può, al

fine di soddisfare alle condizioni particolari e agli interessi propri

della Regione, emanare leggi, ma entro i limiti dei principi ed

interessi generali, cui si informa la legislazione dello Stato - viene

dallo stesso Commissario individuata in ciò che l'art. 33 della legge

23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale),

con precisare che trattamenti sanitari obbligatori possono essere

imposti ai cittadini nei soli casi previsti dalle leggi dello Stato,

costituisce, per i servizi sanitari obbligatori, una riserva di legge a

favore dello Stato che le norme impugnate infrangono.

Mediante deduzioni depositate il 5 giugno 1979, il Presidente della

Giunta regionale siciliana, per il quale si è costituito, giusta

procura 25 maggio 1979 per notar Di Giovanni, l'avv. Luigi Maniscalco

Basile, resiste al ricorso obiettando che la somministrazione di acqua

potabile iodata, per non comportare l'assoggettamento del corpo del

soggetto passivo a visite mediche o a interventi terapeutici, non deve

definirsi trattamento sanitario, che la iodazione contribuisce a

rendere potabile l'acqua, che i cittadini han la scelta tra l'acqua

scorrente negli acquedotti comunali e le acque minerali, che tra le

leggi, cui l'art. 32 Cost. si riferisce, sono comprese anche le leggi

regionali. Denuncia poi la Regione l'illegittimità dell'art. 33

della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale perché, se

interpretato nel senso prospettato dal Commissario, si risolverebbe

nell'attribuzione allo Stato di competenza legislativa esclusiva in

materia, in cui lo Statuto attribuisce alla Regione competenza

legislativa concorrente (interpretazione quella del Commissario che, ad

avviso della difesa della Regione, sarebbe smentita dall'art. 80 della

stessa legge statale n. 833/1978).

Sotto la data del 23 settembre 1980 l'Avvocatura generale dello

Stato ha depositato nella cancelleria della Corte parere espresso dal

Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 28 giugno 1979,

allegato a missiva diretta dal Commissario alla stessa Avvocatura.

Alla pubblica udienza del 12 novembre 1980, nella quale il Giudice

Andrioli ha svolto la relazione, le difese delle parti, pur concordi

nel reputare estraneo al dibattito nella presente sede il parere del

Consiglio Superiore di Sanità, esibito dall'Avvocatura generale dello

Stato, hanno illustrato le contrapposte argomentazioni insistendo nelle

già prese conclusioni Considerato in diritto :

Sul presupposto che la iodazione, per periodi di tempo determinati,

dell'acqua potabile, da distribuirsi per il tramite degli enti gestori

di acquedotti comunali, nei comuni interessati all'endemia gozzigena,

integri gli estremi del trattamento sanitario obbligatorio, il

Commissario dello Stato contesta alla Regione la giuridica possibilità

di realizzare tale operazione senza offendere, con le norme impugnate,

gli artt. 32, secondo comma della Costituzione della Repubblica e 17

lett. b) dello Statuto regionale.

La impugnazione del Commissario è priva di fondamento e per

motivare il dispositivo di rigetto, che va a formulare, può la Corte

dispensarsi dal verificare la sussistenza in concreto del presupposto,

su cui si asside la impugnazione, perché né l'uno né l'altro

parametro di costituzionalità è violato.

L'invocazione dell'art. 32, secondo comma, anzi, è, a chi ben

guardi, un fuor d'opera perché la riserva di legge così stabilita non

esclude in assoluto le leggi regionali, quanto meno delle Regioni

differenziate che sono titolari di specifiche funzioni in materia di

igiene e sanità pubblica, e ne dà conferma l'art. 80, primo comma,

della legge n. 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale,

che fa salve le competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale.

Talché tutto si riduce a domandarsi se l'Assemblea possa oppur no

disporre l'applicazione, nel territorio regionale, di trattamenti

sanitari del tipo in questione, riguardanti non già la risoluzione e

la soddisfazione - sul piano regionale - di problemi ed esigenze aventi

dimensioni nazionali, ma la predisposizione di misure destinate ad

applicarsi in singoli comuni dell'Isola, per "soddisfare alle

condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione", secondo

la testuale espressione dell'art. 17 St. Sic., e proprio l'art. 17

lett. b) impone di rispondere in senso affermativo perché nessun

principio o interesse generale, cui s'informi la legislazione dello

Stato in subiecta materia, fissa limiti alla potestà legislativa della

Regione, la quale, per contro, è giustificata dalla triste realtà che

ha indotto l'Assemblea regionale a legiferare a più di un trentennio

dal suo insediamento (sempre, però, in anticipo rispetto ai competenti

organi dello Stato che non hanno sinora avvertito l'esigenza di

tradurre in disposizioni, aventi autorità per il territorio nazionale,

i criteri da seguire per combattere 1 'endemia gozzigena).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale -

per violazione degli artt. 32 della Costituzione della Repubblica e 17

b) dello Statuto speciale della Regione siciliana - dell'art. 3 del

disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella

seduta notturna del 16-17 maggio 1979 e dell'art. 5 del medesimo

disegno di legge limitatamente all'inciso "lire 50 milioni per le

finalità dell'art. 3 (iodazione dell'acqua potabile)", sollevate con

il ricorso proposto il 21 maggio 1979 dal Commissario dello Stato per

la Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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