Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge

regionale siciliana 2 luglio 1969, n. 20 (applicazione in Sicilia della

legge nazionale 22 luglio 1966, n. 607, recante norme in materia di

enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), promossI con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1970 dal tribunale di Palermo nel

procedimento civile vertente tra Ippolito Vincenzo e Lima Mancuso

Salvatore, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11 marzo 1970 e

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 21 febbraio

1970;

2) ordinanza emessa il 21 marzo 1970 dal tribunale di Agrigento nel

procedimento civile vertente tra Urso Pasquale e Casa Giuseppe ed

altri, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1970 e

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 25 luglio

1970;

3) ordinanza emessa il 5 maggio 1970 dal pretore di Caltanissetta

nel procedimento civile vertente tra Tonelli Pietro e Viviano Giuseppe,

iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1970 e nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 25 luglio 1970;

4) ordinanza emessa il 25 marzo 1970 dal pretore di Lentini nel

procedimento civile vertente tra Barchitta Francesco ed altra e Cutore

Recupero Pasquale, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16

settembre 1970 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48

del 31 ottobre 1970;

5) ordinanze emesse il 10 aprile 1970 dal tribunale di Palermo in

tre procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Pensato Giuseppe

e Andrea, Scozzaro Nicolò, Milazzo Giorgio contro Lima Mancuso

Salvatore, iscritte ai nn. 273, 274 e 275 del registro ordinanze 1970 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21

ottobre 1970 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48

del 31 ottobre 1970;

6) ordinanze emesse il 27 maggio 1970 dal tribunale di

Caltanissetta in sette procedimenti civili vertenti, rispettivamente,

tra Tonelli Pietro contro Viviano Giuseppe, Falzone Arcangelo,

Baldacchino Michele, Falzone Carmelo, Falzone Cataldo, Violo Michele e

Falzone Michele, iscritte ai nn. 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del

registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971 e nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana n. 16 del 3 aprile 1971;

7) ordinanza emessa il 21 ottobre 1970 dal pretore di Troina nel

procedimento civile vertente tra Squillaci Giovan Battista e Bottitta

Francesco ed altro, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14

luglio 1971 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33

del 3 luglio 1971;

8) ordinanze emesse il 23 dicembre 1970 dal tribunale di Palermo in

due procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Bruno Giuseppe

ed altri e Parrino Francesco ed altri contro Starrabba Gaetano di

Giardinelli, iscritte ai numeri 317 e 318 del registro ordinanze 1971 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17

novembre 1971 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48

del 2 ottobre 1971.

Visti gli atti di costituzione di Lima Mancuso Salvatore, Cutore

Recupero Pasquale e Tonelli Pietro e l'atto d'intervento del Presidente

della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 1972 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio;

uditi gli avvocati Rosario Nicolò e Salvatore Sangiorgi, per il

Lima Mancuso, l'avv. Elio Vecchio, per il Cutore Recupero, l'avv. Guido

Aula, per il Tonelli, e l'avv. Salvatore Villari, per il Presidente

della Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile fra Salvatore Lima e

Vincenzo Ippolito, avente ad oggetto il pagamento di canoni enfiteutici

relativi alle annate 1965-1968, il tribunale di Palermo, accogliendo

un'eccezione di parte, ha sollevato alcune questioni di legittimità

costituzionale concernenti la legge regionale siciliana 2 luglio 1969,

n. 20, sulla "applicazione in Sicilia della legge nazionale 22 luglio

1966, n. 607, recante norme in materia di enfiteusi e prestazioni

fondiarie perpetue"

Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 17 gennaio 1970, si assume

che due vizi inficiano la legittimità costituzionale della legge

regionale: a) l'incompetenza della Regione siciliana a legiferare

nella materia dei rapporti intersubiettivi privati in agricoltura e la

conseguente violazione dell'art. 14, lett. a), dello Statuto; b) il

contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione per quanto

riguarda la "limitazione coattivamente imposta al valore dei canoni

enfiteutici".

Sulla prima questione il tribunale, richiamando i principi

affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, la

sentenza n. 123 del 1957 con la quale venne dichiarata

costituzionalmente illegittima una legge votata dall'Assemblea

regionale siciliana in materia di enfiteusi, premette che il potere del

legislatore regionale di regolare rapporti privati è del tutto

eccezionale ed incontra limiti rigorosi, fra i quali acquista un

particolare rilievo quello della temporaneità della disciplina: al

qual proposito è decisivo osservare che la legge impugnata, ancorché

l'art. 8 ne imponga l'applicazione solo fino a quando non venga emanata

sulla stessa materia una legge statale, consente, attraverso il

meccanismo dell'affranco, il formarsi di situazioni definitive

(ablazione del diritto di proprietà del concedente) sulle quali non

potrebbe di certo incidere la futura legge nazionale. A ciò è da

aggiungere che la legge regionale de qua, sebbene formalmente

presentata (art. 1) come adattamento della legge statale 22 luglio

1966, n. 607, alle particolari condizioni dell'isola, ha

arbitrariamente dato efficacia nella Regione a quelle norme che erano

state dichiarate illegittime da questa Corte con sentenza n. 37 del

1969. A seguito di tale decisione, infatti, i rapporti enfiteutici

derivanti da atti posteriori al 28 ottobre 1941 non ricadevano più

nella disciplina di quella legge, ma rientravano nel diritto comune: di

modo che l'impugnata legge regionale ha innovato la regolamentazione di

un istituto di diritto civile, in contrasto con i principi della

legislazione statale. Ulteriori motivi della incompetenza della Regione

sono ravvisati dal tribunale nella circostanza che la legge de qua

interferisce sull'attività di riforma dei patti agrari (la legge

statale n. 607 del 1966 avrebbe, infatti, natura di riforma); nella

previsione - contenuta nell'art. 6, inapplicabile nel giudizio a quo,

ma risolventesi in un vizio che investe tutta la legge, perché

sconvolge nella sua interezza un istituto così come, nel suo

complesso, disciplinato dal legislatore statale - della decadenza del

concedente dai benefici di cui al d.l.P.R. n. 114 del 1948 nel caso di

devoluzione del fondo; nella retroattività della disciplina, che in

forza del combinato disposto dell'art. 4 della legge regionale e

dell'art. 15 della legge statale si applicherebbe, secondo il

tribunale, fin dall'annata agraria 1962-63.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 42, terzo comma, Cost.,

l'ordinanza, dopo aver ricordato il dispositivo e la motivazione della

sentenza n. 37 del 1969 con la quale venne dichiarata l'illegittimità

dell'art. 1 della legge n. 607 del 1966 limitatamente ai rapporti

enfiteutici stipulati dopo il 28 ottobre 1941, osserva che l'impugnata

legge regionale reintroduce, quanto alla determinazione coattiva dei

canoni, una disciplina che, al pari di quella statale dichiarata

costituzionalmente illegittima, opera una dissociazione profonda ed

incolmabile "fra il momento della incidenza sul diritto colpito" ed "il

momento cui va riferito il calcolo del valore". A superare questa

dissociazione, infatti, non varrebbe né l'aumento del 10 per cento

stabilito dalla legge denunziata né la circostanza che l'art. 1 non fa

riferimento a quella qualifica catastale del 1939 che era presa in

considerazione dalla corrispondente disposizione della legge statale.

Ed invera - così prosegue l'ordinanza - l'espresso richiamo alla

rivalutazione prevista dal d.l.C.P.S. n. 356 del 1947 significa

richiamo ai criteri del d.l. n. 589 del 1939; né la possibilità'

offerta dalla legge regionale, di chiedere la revisione del reddito

catastale reca un reale beneficio perché contestualmente (art. 3) si

stabilisce che i concedenti sono tenuti in tal caso al pagamento delle

imposte in relazione al reddito dominicale riveduto o aggiornato,

imponendosi così ad essi un costo che può superare in entità

monetaria sia l'aumento del reddito dominicale che la maggiorazione del

10 per cento.

2. - Innanzi a questa Corte si è costituito il sig. Salvatore

Lima Mancuso ed è intervenuto il Presidente della Giunta regionale

siciliana.

Nell'atto di costituzione del 26 marzo 1970 ed in una successiva

memoria depositata il 27 ottobre 1971 la difesa del Lima Mancuso

sostiene l'illegittimità della legge denunziata, per tuffi i motivi e

sotto tutti i profili messi in evidenza nell'ordinanza di rimessione.

In particolare la difesa, richiamando la giurisprudenza di questa Corte

e, più specificamente, la sentenza n. 123 del 1957, osserva che le

affermazioni contenute in quest'ultima decisione, con la quale fu

dichiarata l'illegittimità di un progetto di legge in tema di

enfiteusi approvato dall'Assemblea siciliana, sono pienamente idonee a

risolvere anche l'attuale questione di legittimità costituzionale. La

legge in esame, infatti, non si mantiene in quei limiti rigorosi che

possono giustificare una deroga al principio secondo il quale solo allo

Stato è consentito di legiferare in materia di diritto privato: a) a

parte la sussistenza di "particolari condizioni ambientali

economico-sociali" - sulla quale peraltro non è certo preclusa una

possibilità di indagine da parte di questa Corte -, è certo che una

legge la quale incide sul capitale di affranco attraverso la riduzione

dei canoni e del coefficiente di capitalizzazione non introduce una

disciplina temporanea, ma regola in maniera irreversibile effetti

giuridici definitivi, con l'esclusione della possibilità che ad essi,

cessata la regolamentazione temporanea, possa poi applicarsi la

legislazione statale; b) la legge, entrata in vigore il 5 luglio 1969,

si applica quanto meno ai canoni a partire dall'annata agraria 1965-66

se non addirittura a partire dall'annata 62-63, con una retroattività

illegittima - così come analogamente si riconobbe nella sentenza n.

123 del 1957 - perché alla Regione è preclusa la regolamentazione di

situazioni che trovano nella legislazione statale la loro disciplina

(nella specie, contenuta nel codice civile); c) i concedenti vengono

privati del beneficio previsto dall'art. 11 d.l.P.R. 114 del 1948, che

è da intendersi non solo come riferito alle disposizioni limitatrici

della proprietà fondiaria, ma anche come garanzia della conservazione

di efficacia delle enfiteusi rispetto a limitazioni del potere di

disposizione dei privati; garanzia che illegittimamente viene meno

quando si opera uno svuotamento del contenuto dell'enfiteusi.

La difesa del Lima Mancuso si sofferma poi ampiamente nella

dimostrazione della violazione dell'art. 42, terzo comma, della

Costituzione. A tal proposito si mette in evidenza che il calcolo del

canone in riferimento al classamento esistente al tempo del contratto

od al classamento aggiornato su richiesta del concedente non è

certamente idoneo a colmare quella dissociazione fra valore e canone

che venne riconosciuta da questa Corte come illegittima in occasione

del controllo di costituzionalità della legge statale n. 607 del 1966

(sent. n. 37 del 1969), giacché nella legge regionale resta ben fermo,

attraverso il richiamo al d.l.C.P.S. n. 356 del 1947, che la

determinazione della rendita avviene sempre in rapporto ai valori del

1939: di fronte alla qual constatazione il risibile aumento del 10 per

cento appare del tutto insufficiente a superare lo scarto di un quarto

di secolo fra il periodo di riferimento della valutazione e quello

della sua operatività.

La difesa, infine, porta la sua attenzione sulla circostanza che

nelle more del giudizio è entrata in vigore la nuova legge nazionale

18 dicembre 1970, n. 1138, recante "nuove norme in materia di

enfiteusi", ma esclude che sia venuta meno la rilevanza dell'attuale

questione, giacché la sopravvenuta disciplina statale si applica solo

dal 30 gennaio 1971 con la conseguenza che in Sicilia per le annate

agrarie anteriori a tale data deve pur sempre trovare applicazione

l'impugnata legge regionale.

In una memoria aggiunta dell'8 marzo 1972 la difesa del Lima

Mancuso ha ulteriormente illustrato le proprie tesi, mettendo

soprattutto in evidenza: a) che la questione di legittimità

costituzionale, nonostante la sopravvenienza della legge statale n.

1138 del 1970, conserva la sua rilevanza, giacché la denunziata legge

regionale trova applicazione per i canoni enfiteutici, relativi alle

annate agrarie anteriori al 1971 e, in forza dell'art. 6, per la

decadenza dei benefici concessi dal d.l. 24 febbraio 1948, n. 114; b)

che la questione è certamente fondata, giacché la dissociazione fra

la determinazione dei canoni (e specialmente fra la determinazione del

capitale di affranco) ed il riferimento ai criteri di determinazione

dei redditi dominicali non è certo eliminata dalle irrisorie

conseguenze della rilevanza del classamento all'epoca della stipula del

contratto: sicché ricorrono nella specie le ragioni che la sentenza n.

37 del 1969 di questa Corte pose a fondamento della parziale

dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge statale n.

607 del 1966.

La difesa della Regione, nell'atto di costituzione del 13 marzo

1970 ed in una successiva memoria del 21 ottobre 1971, contesta i

motivi addotti nell'ordinanza di rimessione e sostiene che la

denunziata legge 2 luglio 1969, n. 20, rispetta i limiti di competenza

del legislatore regionale: emanata in presenza di peculiari e non

contestate situazioni locali, drammaticamente messe in evidenza nei

lavori preparatori, essa circoscrive la sua efficacia sia in relazione

ai fatti disciplinati sia in relazione al tempo. Su quest'ultimo punto

è certamente erroneo, ad avviso della difesa, il presupposto dal quale

muovono le censure di incostituzionalità, che, cioè, alla Regione

sarebbe consentito di disciplinare solo rapporti di durata che si

svolgono nel tempo senza esaurirsi in situazioni definitive: ed infatti

non solo non ha senso differenziare gli effetti di una legge secondo

che questa incida su un rapporto ovvero rispetto ad una situazione

definitiva, ma occorre anche rilevare che se quel presupposto fosse

esatto si dovrebbe arrivare all'assurdo di ritenere che gli effetti

prodotti medio tempore da una legge regionale dovrebbero sempre poter

essere caducati dalla successiva legge statale. Quanto alla tesi che

con la legge impugnata si sarebbe ridata efficacia in Sicilia ad una

normativa già ritenuta illegittima dalla Corte, la difesa osserva che

con la legge regionale n. 20 del 1969 si sono introdotte rilevanti

modifiche alla legge statale n. 607 del 1966, con una disciplina che

è ben diversa da quella colpita dalla dichiarazione di illegittimità

costituzionale e che, appunto per tale diversità, non incorre nella

violazione dell'art. 42, terzo comma, Cost.: la delimitazione massima

dei canoni è fatta non sulla base del reddito dominicale riferito alla

qualifica catastale del 1939, sibbene sulla base di tale reddito

secondo la consistenza catastale al momento della stipula dell'atto,

aumentata e rivalutata. Né fondate, ad avviso della Regione, sono le

altre censure rivote alla legge: non si determina alcun contrasto con

le norme statali a favore della proprietà contadina, perché se il

concedente ottiene la devoluzione del fondo o ne viene in possesso a

seguito della rinuncia dell'enfiteuta non vi è alcuna ragione di

mantenere il privilegio che, ai fini della limitazione dello scorporo,

è previsto dall'art. 11 del d.l.P.R. n. 114 del 1948 per una

superficie pari a quella dei terreni ceduti in enfiteusi; né si può

parlare di illegittima retroattività della legge, perché non è vero

che le leggi regionali debbano disporre solo per l'avvenire. Ad ogni

modo - così conclude la difesa - quest'ultimo preteso motivo di

illegittimità svuota di contenuto l'eccezione generale di competenza,

non essendo da solo idoneo a provocare la dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'intera legge.

Anche la difesa della Regione svolge alcune considerazioni in

ordine alla sopravvenuta legge statale 18 dicembre 1970, n. 1138, che,

integrando l'art. 1 della legge n. 607 del 1966, ha determinato la

misura dei canoni, per le enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre 1941,

secondo la qualifica e la classe del fondo al momento della

costituzione del rapporto. A suo avviso la nuova legge toglie ogni

dubbio sulla infondatezza delle attuali questioni e, inserendosi nella

legge n. 607 del 1966 ed eliminando con ciò la reviviscenza della

preesistente normativa di diritto comune, concorre a creare una

completa disciplina della materia, nell'ambito della quale la legge

regionale realizza un adattamento alle particolari condizioni locali

compatibile con la legislazione statale e perciò non soggetta a limite

temporale.

3. - Con altre cinque ordinanze (nn. 273, 274 e 275 del 1970, nn.

317 e 318 del 1971) il tribunale di Palermo, in termini analoghi a

quelli esposti nell'ordinanza emessa nel procedimento Lima

Mancuso-Ippolito, ha proposto le stesse questioni di legittimità

costituzionale. Innanzi alla Corte nessuna delle parti si è

costituita.

4. - La legge regionale 2 luglio 1969, n. 20, è stata impugnata,

specificamente con riguardo agli artt. 1, 2 e 7, anche da sette

ordinanze del tribunale di Caltanissetta (ord. nn. 45-51 del 1970),

pronunciate nel corso di altrettante controversie aventi ad oggetto la

determinazione delle quote di indennità di esproprio, promosse dal

sig. Pietro Tonelli contro suoi enfiteuti. La relativa questione di

legittimità costituzionale è stata sollevata solo in riferimento

all'art. 14 dello Statuto, a proposito del quale il tribunale,

richiamata particolarmente la sentenza n. 109 del 1957, osserva che, se

è vero che la legge de qua è stata emanata in vista di particolari

situazioni contingenti e con una vigenza temporanea, ciò non basta a

far ritenere rispettata la competenza statutaria: la Regione, infatti,

ha dettato norme in sostituzione di quelle della legge statale n. 607

del 1966 dichiarate dalla Corte costituzionale illegittime, e la

valutazione delle particolari circostanze giustificative del

provvedimento e della sua temporaneità deve essere demandata al

giudice costituzionale.

Innanzi a questa Corte si è costituito, nel solo procedimento

contro Arcangelo Falzone, il sig. Pietro Tonelli, il quale chiede che

venga dichiarata l'illegittimità delle disposizioni denunziate, sia in

riferimento all'art. 14 dello Statuto reg.sic. sia in riferimento

all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Nell'atto di costituzione del 14 settembre 1970 la difesa del

Tonelli, dopo essersi doluta che l'ordinanza non abbia denunziato anche

il vizio di legittimità costituzionale derivante dalla violazione

dell'art. 42 Cost., richiama i principi affermati nella giurisprudenza

costituzionale ed osserva che l'art. 1 della legge de qua, che

nell'intenzione del legislatore regionale avrebbe dovuto apprestare una

giustificazione del suo intervento, contiene soltanto una dichiarazione

programmatica priva di effettivo contenuto. La generica affermazione di

particolari condizioni ambientali non vale a legittimare un'invasione

della competenza legislativa dello Stato, né potrebbe dirsi che la

Regione si sia limitata a recepire, sia pure con aggiunte e modifiche,

la legge n.607 del 1966, giacché questa era stata annullata con la

sentenza n. 37 del 1969. Quanto al limite apposto dall'art. 8 in

previsione di una futura legge statale, la difesa osserva che una

disciplina statale certamente già esisteva ed era quella del codice

civile. La difesa si sofferma poi ampiamente nella dimostrazione

concernente la violazione dell'articolo 42, terzo comma, della

Costituzione.

5. - Anche il pretore di Lentini - ord. 25 marzo 1970, emessa in un

procedimento per affrancazione promosso dagli enfiteuti Francesco

Barchitta e Liberata Granata contro il concedente Pasquale Cutore

Recupero - denunzia l'intera legge regionale n. 20 del 1969 per

incompetenza della Regione a legiferare in materia di enfiteusi con una

disciplina dalla quale possono scaturire effetti definitivi

(eventualmente in contrasto con quelli che potrebbero scaturire

dall'applicazione della legislazione statale e, quindi, in violazione

anche dell'art. 3 Cost.) e con norme che, ridando efficacia ad una

regolamentazione annullata dalla Corte costituzionale, interferiscono

con quelle statali e contrastano con l'art. 42, terzo comma, della

Costituzione.

Innanzi a questa Corte si è costituito il sig. Cutore Recupero il

quale (atto di deduzioni del 18 maggio 1970 e memoria del 23 ottobre

1971), premesso che la questione è rilevante nonostante la

sopravvenuta legge statale n. 1138 del 1970 che non ha effetto

retroattivo, illustra ampiamente, con numerosi richiami alla

giurisprudenza costituzionale, i vizi di illegittimità dell'impugnata

legge regionale. In particolare la difesa del Cutore osserva che la

disciplina introdotta dal legislatore siciliano non è neppure coerente

con le ragioni addotte a giustificazione dell'intervento, giacché se

l'esigenza da soddisfare era quella di non gravare gli enfiteuti con

annualità arretrate la soluzione non doveva essere quella di

consentire, a prezzo irrisorio, l'affrancazione, che costituisce fatto

estintivo ed irreversibile; osserva, ancora, che le modalità di

determinazione autoritaria del canone, col riferimento ai valori medi

del 1939 con la sola rivalutazione del 1947, determinano, nonostante

l'irrisorio aumento del 10 per cento, una sicura violazione dell'art.

42, terzo comma, Cost.; conclude, infine, richiamando il principio

secondo il quale alla Regione è inibito di regolare retroattivamente

situazioni già disciplinate da una legge statale e, nella specie, già

consolidate a favore dei concedenti. In una ulteriore memoria,

depositata il 6 giugno 1972, la difesa del Cutore Recupero svolge

ulteriori considerazioni, riferite anche alla legge statale, a sostegno

delle proprie tesi.

6. - Altre denuncie di incostituzionalità della stessa legge

regionale sono state proposte dal tribunale di Agrigento (ordinanza n.

198 del 1970) in un procedimento avente ad oggetto la devoluzione di un

fondo enfiteutico e dal pretore di Caltanissetta (ord. n. 205 del 1970)

in un procedimento avente ad oggetto il pagamento di canoni

enfiteutici. In entrambe le ordinanze si prospettano i due vizi di

legittimità costituzionale derivanti dall'incompetenza della Regione e

dalla violazione dell'art. 42, terzo comma, Cost. in termini pressoché

analoghi a quelli prospettati nelle altre ordinanze. Va tuttavia

rilevato che il tribunale di Agrigento aggiunge la considerazione che

l'enfiteusi presenta un aspetto unitario su tutto il territorio

nazionale, sicché non può obiettivamente ritenersi che in Sicilia

esistessero situazioni particolari idonee a giustificare l'intervento

del legislatore regionale; e denunzia altresì, sempre "in relazione

all'inadeguatezza del canone", un'ulteriore violazione del diritto del

concedente discendente dall'assoggettamento dell'azione, secondo quanto

dispone l'art. 5, ad una condizione di proponibilità costituita dalla

preliminare devoluzione a commissioni comunali della cognizione della

materia al fine di un tentativo di conciliazione.

Ad avviso del pretore di Troina (ord. n. 212 del 1970), infine, il

legislatore regionale ha rispettato i limiti della sua competenza

giacché la legge in esame è stata emanata per far fronte a

particolari condizioni ambientali della Sicilia, ha dettato una

disciplina sicuramente temporanea e, per quanto riguarda la

determinazione della misura del canone ha introdotto delle innovazioni

idonee ad evitare quel vizio di costituzionalità che la Corte ebbe a

riscontrare nella legge statale del 1966. Non appare infondata, invece,

la questione che investe il solo art. 4 per l'efficacia retroattiva che

questo conferisce a norme regolatrici di situazioni già disciplinate

dalla legislazione statale.

7. - Nell'udienza pubblica le parti costituite hanno ampiamente

illustrato le rispettive tesi e conclusioni. In particolare la difesa

della Regione ha preliminarmente insistito sulle conseguenze che in

ordine alle questioni di legittimità costituzionale concernenti la

denunziata legge regionale sono da riconnettersi alla sopravvenuta

legge statale 18 dicembre 1970, n. 1138, mentre la difesa del sig.

Tonelli ha eccepito l'inammissibilità della questione sollevata dal

tribunale di Caltanissetta, sostenendo che, dato l'oggetto del giudizio

a quo, sarebbero inapplicabili le norme impugnate. Considerato in diritto :

1. - Tutte le questioni proposte dalle ordinanze indicate in

epigrafe hanno ad oggetto la legge della Regione siciliana 2 luglio

1969, n. 20, concernente l'"applicazione in Sicilia della legge

nazionale 22 luglio 1966, n. 607, recante norme in materia di enfitensi

e prestazioni fondiarie perpetue". I relativi giudizi, congiuntamente

discussi nell'udienza pubblica, possono essere pertanto riuniti e

decisi con unica sentenza.

2. - Dai provvedimenti di rimessione, valutati nel loro complesso,

risulta che l'indicata legge regionale è stata denunziata, nella sua

totalità o in singole disposizioni, in riferimento all'art. 14 lett. a

dello Statuto della Regione siciliana (1. cost. 26 febbraio 1948, n.

2): essa, infatti, disciplinando in un certo modo i rapporti

intersubiettivi privati considerati dalla legge nazionale n. 607 del

1966 e costituiti dopo il 28 ottobre 1941 (rapporti ai quali l'art. 1

di tale legge non era più applicabile dopo la sentenza n. 37 del 1969

di questa Corte), sarebbe incorsa in un eccesso rispetto alla

competenza in materia di agricoltura attribuita alla Regione dalla

norma costituzionale di raffronto. Altre censure, invece, riguardano

specifiche disposizioni della legge relative alla determinazione

dell'ammontare massimo dei canoni, delle prestazioni annuali e del

capitale di affranco e vengono proposte in riferimento all'art. 42,

terzo comma, della Costituzione.

3. - Prima di affrontare il merito delle questioni occorre valutare

- secondo quanto esplicitamente richiede la difesa della Regione - se

la sopravvenuta legge statale 18 dicembre 1970, n. 1138, che ha

disciplinato la stessa materia, possa esplicare un qualche effetto sul

presente giudizio. La Corte - pur dovendo riconoscere, come è ovvio,

che ai giudici che hanno proposto le attuali questioni spetterà di

decidere in ordine all'individuazione delle norme applicabili alle

controversie al loro esame - ritiene che sia sufficiente, ai fini del

controllo sulla rilevanza delle questioni, la constatazione che da

nessuna delle disposizioni della nuova legge statale risulta che le

norme da essa dettate per la determinazione dei canoni siano

applicabili anche a quelli già scaduti prima della sua entrata in

vigore: né, d'altra parte, dall'art. 9 dell'impugnata legge regionale,

in forza del quale questa si sarebbe applicata fino all'emanazione di

una legge statale sulla stessa materia, si può dedurre che,

sopravvenuta quest'ultima, la normativa regionale si sia caducata ex

tunc.

4. - Dev'essere altresì respinta l'eccezione di irrilevanza

proposta dalla difesa di Pietro Tonelli sotto il profilo che,

controvertendosi nel giudizio a quo intorno alla determinazione delle

quote di ripartizione dell'indennità di esproprio del fondo, non

sarebbero nella specie applicabili le disposizioni contenute nella

legge denunziata. In verità l'ordinanza di rimessione, partendo

dall'esplicito presupposto che fra le parti si controverte in ordine

all'applicabilità delle norme del codice civile ovvero della legge

regionale sul calcolo del capitale di affranco come base per il riparto

della predetta indennità, offre una sufficiente e coerente motivazione

della rilevanza della proposta questione di legittimità

costituzionale.

5. - Secondo l'ordine logico nel quale le attuali questioni vanno

collocate, occorre anzitutto decidere se la competenza della Regione

siciliana in materia di agricoltura (art. 14, lett. a St.) giustifichi

una legge, quale è quella in esame, che in quasi tutte le sue

disposizioni disciplina rapporti intersoggettivi di indubbia natura

privatistica.

La Corte ricorda che la sua costante giurisprudenza ha affermato,

in via di principio, che la regolamentazione di siffatti rapporti

appartiene alla competenza istituzionale dello Stato, giacché ad essa

sottostanno esigenze di unità e di eguaglianza che possono essere

salvaguardate solo se esclusivamente all'ente esponenziale dell'intera

collettività nazionale è riconosciuto il potere di emanare norme in

proposito: e tale affermazione è stata fatta e ribadita anche in

riferimento allo Statuto siciliano, ancorché questo soltanto in tema

di industria e commercio (art. 14, lett. d) esplicitamente escluda la

disciplina dei rapporti privati.

Vero è, peraltro, che con numerose pronunzie, pur ribadendosi la

piena validità di quel principio, era stato in passato riconosciuto

che le Regioni, in presenza di eccezionali situazioni locali ed in

vista della soddisfazione di pubblici interessi inerenti alle materie

di loro competenza, potessero legiferare in tema di diritto privato

purché con norme temporanee ed in armonia con i criteri informatori

della legislazione statale. La Corte ritiene ora di dover riesaminare

il problema del fondamento costituzionale di siffatta competenza,

eccezionale e derogatoria rispetto al principio generale innanzi

ricordato, e ciò anche alla luce dell'intervenuta realizzazione

dell'intero ordinamento regionale, della nuova e più vasta

problematica alla quale questo ha dato vita e della avvertita esigenza

di una demarcazione quanto più possibile chiara ed inequivoca fra

competenze statali e competenze regionali.

In quest'ordine d'idee è da rilevare anzitutto che per il tema qui

in esame non sussistono motivi che possano consentire una

discriminazione fra Regioni a statuto speciale e Regioni ordinarie

(salvo, per le prime, il caso - quale quello esaminato e deciso con la

sent. n. 35 del 1972 - dell'esistenza di puntuali norme statutarie,

attributive di specifiche competenze): sicché occorrerebbe ammettere

che tutte le Regioni, nelle materie ad esse assegnate, abbiano potestà

di legiferare, in presenza di situazioni eccezionali e sia pur nei

limiti innanzi ricordati, su rapporti privatistici. Ma di fronte aI

generalizzarsi di questo tipo di competenza, all'indubbia difficoltà

di esercizio del sindacato giurisdizionale sulla effettiva sussistenza

di eccezionali situazioni locali, all'estrema elasticità del limite

della temporaneità, con l'inevitabile conseguenza che ciascuna Regione

potrebbe dettare un regime differenziato (giacché la diversità dei

fatti sociali regionalmente localizzati sarebbe, ad un tempo,

giustificazione della potestà legislativa e della varietà delle

singole discipline), di fronte a tutto ciò è lecito immaginare che la

competenza dello Stato a legiferare in tema di diritto privato

inevitabilmente finirebbe col trasformarsi in competenza a porre solo

principi fondamentali, mentre per converso la competenza regionale, da

eccezionale e temporaneamente derogatoria, tenderebbe ad

istituzionalizzarsi in un tipo di competenza concorrente. E con ciò si

rinnegherebbe il principio secondo il quale allo Stato e solo ad esso

spetta la legislazione privatistica; principio che tradotto in termini

diversi significa, e non può non significare che il diritto privato

costituisce una materia a sé stante e non compresa, quindi, nelle

varie materie che Statuti e Costituzione in vari gradi e con vari

limiti attribuiscono alle potestà regionali.

Le considerazioni fin qui esposte inducono la Corte a portare alle

sue logiche e coerenti conseguenze la premessa dell'esclusiva

appartenenza allo Stato della potestà legislativa di diritto privato

ed a riconoscere che risulta con essa inconciliabile una sia pur

settoriale ed eccezionale competenza regionale. Tale inconciliabilità

deriva dai principi che presiedono alla distinzione fra la sfera di

attribuzioni statali e la sfera di attribuzioni regionali e dalla

inderogabilità delle competenze costituzionali. Sul primo punto giova

ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente

affermato - e di recente ha sostanzialmente ribadito nelle pronuncie

concernenti alcuni decreti delegati di trasferimento di funzioni alle

Regioni ordinarie - che, una volta individuato con criteri obiettivi il

contenuto delle singole materie assegnate alle Regioni, la connessione

teleologica con la cura degli interessi pubblicistici ad esse inerenti

non giustifica un ampliamento della competenza fino a comprendervi

materie o settori obiettivamente diversi: ed il diritto privato, come

si è detto, è materia ben definita e non già coacervo di materie che

possano essere distinte secondo la varia natura dei rapporti

disciplinati e, eventualmente, dei fini che di volta in volta la

disciplina legislativa vuol mediatamente soddisfare. Sul secondo punto,

una attenta considerazione del vigente sistema costituzionale induce

alla sicura conclusione che, in difetto di puntuali disposizioni

costituzionali che lo consentano (quale è quella dell'art. 76, secondo

comma, Cost.), l'eccezionalità delle situazioni non giustifica il

radicarsi di competenze extra ordinem o il trasferimento di competenze

da un soggetto ad altro soggetto: il che, se è vero a proposito di

ripartizione di attribuzioni fra organi dello stesso ente (come la

Corte affermò con sent. n. 50 del 1959), a fortiori vale quando le

sfere di competenza costituzionalmente definite facciano capo ad enti

diversi, quali sono lo Stato e le Regioni.

È ovvio che pervenendosi a queste conclusioni - imposte, giova

ripeterlo, dal rispetto di fondamentali principi - non si preclude la

possibilità di far fronte ad eccezionali situazioni locali. Se a

questo scopo non sono sufficienti interventi di tipo pubblicistico (per

i quali le Regioni, nelle materie ad esse assegnate, dispongono di

adeguati poteri) e se sono necessarie misure legislative che incidano

su rapporti intersoggettivi privati, sarà lo Stato ad adottarle

nell'esercizio della sua competenza, giacché solo allo Stato spetta di

valutare, pur nel quadro della fondamentale unità della disciplina

privatistica, la sussistenza di situazioni locali che giustifichino un

regime razionalmente diversificato. Né le Regioni sono costrette ad un

ruolo meramente passivo, disponendo esse di un rilevante potere di

iniziativa legislativa (cfr. art. 121, secondo comma, Cost. e, per

quanto specificamente riguarda la Sicilia, art. 18 St.) e, quindi, di

uno strumento idoneo a promuovere l'intervento del Parlamento

nazionale.

6. - Risultando, per gli esposti motivi, che la Regione siciliana

non ha potestà legislativa sui rapporti contemplati e regolati dalla

legge 2 luglio 1969, n. 20, questa deve essere dichiarata

costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 14, lett. a,

dello Statuto. Si deve eccettuare il solo art. 6 che, nel comminare in

alcune ipotesi la decadenza del concedente dai benefici previsti dal

d.l.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114, assume a presupposto di tale

decadenza l'estinzione del rapporto enfiteutico, ma non regola affatto

le vicende di questo e contiene, invece, una disposizione chiaramente

attinente a materia di diritto pubblico.

7. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt.

1, 2, 3, 4, 5, 7 ed 8 della legge denunziata rende superfluo accertare

se le disposizioni concernenti la determinazione della misura dei

canoni incorrano nella violazione dell'art. 42, terzo comma, Cost. per

aver ridotto il corrispettivo ad un limite massimo che si assume essere

del tutto irrisorio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5,

7 ed 8 della legge regionale siciliana 2 luglio 1969, n. 20, relativa

alla " applicazione in Sicilia della legge nazionale 22 luglio 1966, n.

607, recante norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie

perpetue".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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