Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1963 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 378legge 2248/1865

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo

comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, promosso con

ordinanza emessa il 22 gennaio 1963 dal Pretore di Avezzano nel

procedimento penale a carico di Marignetti Zefferino, iscritta al n. 53

del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 74 del 16 marzo 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione

del Giudice Giuseppe Verzì.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Zefferino Marignetti, il

Pretore di Avezzano, con ordinanza del 4 aprile 1962, sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 153 del R.D. 8

maggio 1904, n. 368 (che approva il regolamento per la esecuzione della

legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle

bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) nella parte in cui

esso dispone che "il Prefetto promuove l'azione penale contro il

trasgressore allorché lo giudichi necessario ed opportuno", in quanto

tale disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 112, 2 e 32, primo

comma, della Costituzione.

Questa Corte, con ordinanza n. 115 del 20 dicembre 1962, osservava

che il Pretore aveva sollevato la questione di legittimità di una

norma non sottoposta al controllo di costituzionalità perché

contenuta in un regolamento e rimetteva gli atti allo stesso giudice,

il quale non aveva tenuto presenti altre disposizioni di legge, ed in

modo particolare l'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.

F, dal quale l'art. 153 ha tratto letteralmente la impugnata

disposizione in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 61 del R.D.

22 marzo 1900, n. 195. Onde, con nuova ordinanza del 22 gennaio 1963,

emanata nello stesso procedimento, il Pretore ha proposto la questione

di legittimità costituzionale della norma contenuta nel terzo comma

dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, in relazione

all'art. 61 del R.D. 22 marzo 1900, n. 195, ed in riferimento agli

artt. 112, 2 e 32, primo comma, della Costituzione.

L'ordinanza pone in rilievo che l'art. 378 sopraindicato non pone

una condizione di procedibilità, ammessa dal nostro ordinamento

giuridico siccome tendente a rimuovere un ostacolo al promuovimento

dell'azione penale, ma attribuisce non al P.M. bensì ad un funzionario

della pubblica Amministrazione l'esclusivo autonomo esercizio di

iniziativa penale e rimette alla sua valutazione discrezionale il

promuovimento dell'azione penale, violandone quindi i principi

fondamentali dell'ufficialità ed obbligatorietà, affermati dall'art.

112 della Costituzione.

Fa presente, ancora, che la norma in parola, subordinando l'azione

penale alla valutazione discrezionale ed insindacabile del Prefetto

(ora dell'ingegnere capo degli uffici del Genio civile per il disposto

dell'art. 1 del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688) ed impedendo, quindi,

il tempestivo, necessario intervento della autorità giudiziaria in

ordine ad un fatto che lede o pone in pericolo la salute pubblica,

appare altresì in contrasto con gli artt. 2 e 32, primo comma, della

Costituzione, con i quali la Repubblica avoca a sé la tutela della

salute come fondamentale diritto dell'individuo o della collettività.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 16 marzo

1963.

Non vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :

L'ordinanza del Pretore di Avezzano sottopone all'esame della Corte

la questione se l'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n.

2248, all. F (e quindi anche l'art. 61 del R.D. 22 marzo 1900, n.

195) stabilendo che il Prefetto "promuove l'azione penale allorché lo

giudichi necessario ed opportuno" deroghi ai principi della

ufficialità ed obbligatorietà di detta azione, e quindi sia in

contrasto con l'art. 112 della Costituzione, per il quale il P.M. ha

l'obbligo di esercitare l'azione penale. La questione non è fondata.

È da ritenere che la espressione "il Prefetto (ora l'ingegnere

capo del Genio civile per quanto riguarda la polizia idraulica),

promuove l'azione penale" ripetuta anche in altre vecchie disposizioni

di leggi speciali in materia di contravvenzioni sulle acque, sulle

opere pubbliche, sulla navigazione interna, ecc. non è tecnicamente

precisa, ma è usata in forma impropria per significare che l'autorità

amministrativa ha facoltà di portare a conoscenza dell'autorità

giudiziaria fatti, che ritiene penalmente rilevabili e di richiedere il

procedimento penale.

Intesa in tali sensi, la impugnata norma si inquadra nel sistema

italiano che - a differenza di quel che avviene in legislazioni

straniere - non ammette - salvo tassative eccezioni - che altri organi

si sostituiscano al P. M. nel promovimento dell'azione penale. Non

viola, quindi, il precetto costituzionale dell'art. 112.

Contrasto col detto precetto non si ravvisa neppure sotto il

profilo della discrezionalità dell'organo amministrativo di riferire

all'autorità giudiziaria i fatti "quando lo giudichi necessario ed

opportuno". Ed invero, la norma impugnata contiene, nel suo complesso,

una disciplina speciale nel settore della tutela delle opere pubbliche,

atta a salvaguardare particolari interessi della pubblica

Amministrazione per quanto riguarda l'alterazione dello stato delle

cose, la riduzione in pristino, l'esecuzione di ufficio e la

riscossione delle spese. In conseguenza impone al Prefetto particolari

doveri anche nella valutazione di quelli che possono essere i reali

interessi dell'Amministrazione a promuovere un procedimento penale

contro i trasgressori. Pertanto, detta norma, attenendo al

comportamento di un organo amministrativo, non vale a limitare,

ostacolare o condizionare l'azione del P.M., il quale rimane sempre

libero di promuovere l'azione penale, quando comunque - con o senza

denunzia - venga a conoscenza della sussistenza del reato.

In realtà, la norma impugnata e la norma costituzionale invocata

dall'ordinanza sono dirette a soggetti diversi e disciplinano

differenti situazioni, essendo la prima volta a regolare l'attività

amministrativa in una fase anteriore al procedimento penale, ed

attenendo invece la seconda all'attività giurisdizionale.

Rimane con ciò assorbita l'altra questione sollevata

dall'ordinanza del Pretore, se cioè, il ripetuto art. 378,

subordinando alla valutazione discrezionale ed insindacabile di un

organo amministrativo l'intervento dell'autorità giudiziaria, in

ordine ad un fatto che può ledere o porre in pericolo la salute

pubblica, sia in contrasto con gli artt. 2 e 32, primo comma, della

Costituzione, per i quali la Repubblica garantisce i diritti

inviolabili dell'uomo, e tutela la salute come fondamentale diritto

dell'individuo e come interesse della collettività. Comunque, la

funzione di tutela sanitaria assunta dallo Stato ha obbiettivi di

prevenzione, affidati ad organi amministrativi, ai quali rimane

estranea l'attività giurisdizionale, onde erroneamente ritiene il

Pretore che la eliminazione delle cause che ledono o pongono in

pericolo la salute pubblica sia compito dell'autorità giudiziaria e

possa essere affidata al pronto intervento della stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.

F, proposta dal Pretore di Avezzano con ordinanza del 22 gennaio 1963

in relazione all'art. 153 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, ed all'art.

61 del R.D. 22 marzo 1900, n. 195, ed in riferimento agli artt. 112, 2

e 32, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

ECLI:IT:COST:1963:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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