Corte costituzionale

Sentenza n. 153/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/05/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'assemblea regionale siciliana il 10 agosto 1996 (Norme per lo

sviluppo intersettoriale delle zone interne della regione siciliana e

per accelerare l'azione regionale nei settori di intervento assistiti

da finanziamento statale e/o comunitario e regionale), promosso con

ricorso del commissario dello Stato per la regione siciliana

notificato il 17 agosto 1996, depositato in cancelleria il 23

successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1996.

Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1997 il giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e

gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la regione

siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso notificato il 17 agosto 1996, il commissario

dello Stato per la regione siciliana ha impugnato il disegno di legge

n. 139, approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del

10 agosto 1996, recante "Norme per lo sviluppo intersettoriale delle

zone interne della regione siciliana e per accelerare l'azione

regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento

statale e/o comunitario e regionale", per violazione degli artt. 3,

51 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 2, comma 1, lettera r),

della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in relazione ai limiti posti

dall'art. 14, lettera q), dello statuto speciale di autonomia.

Ad avviso del commissario, le norme censurate costituiscono

sostanzialmente una riproposizione dell'art.1 del disegno di legge n.

1182-1210, impugnato dal commissario medesimo con il ricorso n. 15

del 1996; proprio nell'intento di aggirare i rilievi di legittimità

costituzionale già prospettati, l'art.1 del disegno di legge n. 139

prevede il rinnovo per un triennio - anziché la trasformazione ope

legis a tempo indeterminato - dei rapporti di lavoro a termine,

instaurati, ai sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 25 del

1993, con i circa novanta dipendenti provenienti dalla Italter e

dalla Sirap, due società per azioni, a parziale capitale pubblico,

poste in liquidazione. Lo scopo perseguito con la nuova disciplina

rimarrebbe, come dimostrano la mancata rideterminazione delle piante

organiche e la genericità dei compiti da attribuire al personale in

questione, quello di assicurare l'occupazione per un triennio a

determinati soggetti, senza che per gli stessi sia stata disposta

alcuna preventiva verifica della idoneità professionale e in assenza

di comprovate esigenze di interesse pubblico.

1.2. - Secondo il commissario ricorrente non risulterebbe idoneo a

sorreggere l'assunzione, seppure temporanea, di nuove unità di

personale il richiamo, contenuto nel censurato art.1, allo

svolgimento delle attività previste dall'art.71 della legge

regionale 29 ottobre 1985, n. 41. Tale disposizione faceva, infatti,

riferimento ad un ruolo provvisorio di 55 esperti per lo sviluppo

delle zone interne, il cui personale è stato trasferito, ai sensi

dell'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32, a vari

uffici regionali; ma con una norma di poco successiva si è escluso

(art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38) di poter

utilizzare ai medesimi fini anche il personale dipendente dalle

menzionate società a parziale capitale pubblico.

La specifica destinazione di detto personale, congiunta

all'individuazione di altre attività che dovrebbero essere svolte

dal medesimo, quali quelle connesse all'eliminazione dei ritardi

dell'azione regionale nei settori di intervento assistiti dal

finanziamento statale o comunitario, contrasterebbe, inoltre, con la

stessa premessa del medesimo art. 1, laddove afferma il perdurare

delle esigenze che hanno determinato, ai sensi dell'art. 76 della

legge regionale n. 25 del 1993, l'utilizzazione di quello stesso

personale.

Il rinnovo dei contratti a termine violerebbe, poi, oltre che gli

artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, anche l'interesse unitario

sotteso alla riforma del pubblico impiego - alla quale la stessa

giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto valenza di riforma

economico-sociale - come dimostrerebbe la retroattività della

decorrenza giuridica dei rapporti di lavoro che si vogliono

rinnovare, disposta nell'esclusivo interesse dei beneficiari al fine

di precostituire i presupposti di una futura stabilizzazione dei

rapporti medesimi.

Inoltre, il legislatore regionale, ignorando il parere reso dal

consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, non

avrebbe tenuto in considerazione i necessari elementi conoscitivi in

ordine sia alla esigenza dell'immissione di nuovo personale nei ruoli

della pubblica amministrazione, sia alle capacità e idoneità

professionali del personale in questione. D'altra parte, ulteriore

dimostrazione dell'assenza di un approfondito esame del disegno di

legge sarebbe costituita dalla quantificazione degli oneri

finanziari, che risultano analoghi a quelli indicati dall'abrogato

art. 4 del precedente disegno di legge, nonostante vengano meno, per

espressa previsione legislativa, gli oneri relativi al pagamento

delle retribuzioni per il periodo successivo alla scadenza del

biennio contrattuale precedente.

2. - Si è costituita in giudizio la regione siciliana, per

chiedere il rigetto di tutte le questioni. Rilevato che le norme

impugnate non costituiscono semplice riproposizione dell'art. 1 del

disegno di legge n. 1182-1210, ma accolgono i suggerimenti -

formulati dallo stesso commissario con il ricorso n. 15 del 1996 -

circa la riduzione a un triennio della durata dei contratti e le

modalità di utilizzo del personale, la difesa della regione afferma

che le censure non appaiono pertinenti, in quanto la legge impugnata

ha riguardo "ad un rapporto contrattuale di natura privatistica per

l'assolvimento di servizi definiti e predeterminati nel tempo",

disciplinato dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili.

La normativa impugnata non sarebbe, poi, né palesemente arbitraria

né, tanto meno, irragionevole, costituendo intento del legislatore

la utilizzazione, con contratti di diritto privato, di personale

altamente specializzato, per compiti specifici e per tempi definiti.

D'altra parte, anche a ritenere che il fine prioritario del

legislatore sia quello di assicurare l'occupazione a determinati

soggetti, questo non può costituire, di per sé, indice di

irragionevolezza, come ha affermato la stessa Corte costituzionale

(sentenza n. 63 del 1995).

Sottolineato l'elevato livello di qualificazione professionale dei

lavoratori, la lunga esperienza dei medesimi nel campo della

progettazione e direzione dei lavori pubblici, nonché "l'utile

apporto (fornito) agli uffici regionali presso i quali hanno prestato

servizio", nell'ambito dei contratti biennali con l'amministrazione

regionale previsti dall'art. 76 della legge n. 25 del 1993, la

regione evidenzia i molteplici esempi, nella legislazione statale, di

inquadramento, anche in soprannumero, di personale in analoga

posizione. Essa rileva altresì che gli "esperti per lo sviluppo

intersettoriale delle zone interne ex art. 71 della legge regionale

n. 41 del 1985", lungi dall'essere stati dispersi presso uffici

periferici regionali, sono stati impiegati in rilevanti compiti di

programmazione, ai quali dovranno partecipare anche le unità di

personale di cui alla norma impugnata.

Il richiamo all'art. 2, comma 1, lettera r), della legge n. 421 del

1992, che si riferisce ai rapporti di pubblico impiego nei ruoli

delle amministrazioni pubbliche, non sarebbe pertinente, in quanto la

delibera legislativa impugnata, secondo la regione, non dispone

assunzioni nell'impiego pubblico regionale, ma si limita a rinnovare

per un triennio contratti di diritto privato.

La normativa censurata non confliggerebbe, infine, con il principio

di eguaglianza, in quanto le assunzioni presso le società Italter e

Sirap erano avvenute, in ogni caso, sulla base di esami-colloqui e

nel rispetto delle norme sul collocamento.

3. - In prossimità dell'udienza, la difesa della regione siciliana

ha depositato una memoria, che si sofferma sulla natura giuridica e

sui compiti delle società presso le quali aveva prestato servizio il

personale in questione: società che hanno rappresentato, su scala

regionale, il tramite dell'intervento delle partecipazioni statali

nel mezzogiorno. La posizione del personale sarebbe, pertanto,

analoga a quella dei dipendenti di altri organismi statali, che, per

mezzo di vari interventi normativi, sono stati assegnati, su domanda,

a pubbliche amministrazioni e a enti pubblici non economici o ad

aziende municipalizzate.

Richiamato il protocollo d'intesa, sottoscritto il 20 dicembre 1996

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri interessati e

dalle parti, con il quale è stato espresso l'impegno ad adottare un

provvedimento governativo finalizzato all'occupazione del personale

dipendente dalla società Iritecna, ossia di personale versante in

situazione analoga a quella dei dipendenti delle due società in

questione, la regione rileva che il personale già dipendente della

Italter non è stato in quell'occasione preso in considerazione, in

quanto si riteneva che una soluzione per le problematiche

occupazionali fosse già stata delineata nella legge regionale n. 25

del 1993, all'art. 76: la declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma impugnata potrebbe, ora, dare luogo a una

"palese e grave disparità di trattamento". Considerato in diritto

1. - Il commissario dello Stato per la regione siciliana ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del disegno di

legge regionale n. 139, approvato dall'assemblea regionale siciliana

nella seduta del 10 agosto 1996, recante "Norme per lo sviluppo

intersettoriale delle zone interne della regione siciliana e per

accelerare l'azione regionale nei settori di intervento assistiti da

finanziamento statale e/o comunitario e regionale", per violazione

degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 2, comma

1, lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in relazione ai

limiti posti dall'art. 14, lettera q), dello statuto speciale.

1.1. - Il disegno di legge in questione, all'art. 1, autorizza

l'amministrazione regionale ad avvalersi del personale già

dipendente dell'Italter S.p.a. e della Sirap S.p.a. mediante il

rinnovo - per una durata non superiore al triennio e con decorrenza

giuridica retroattiva, dalla data di scadenza di questi - dei

contratti a termine biennale "già stipulati e registrati, a norma

dell'art. 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25", tra la

medesima amministrazione e il medesimo personale. Il rinnovo dei

rapporti contrattuali viene giustificato dalla considerazione "che

permangono le esigenze" che hanno determinato la primitiva stipula

dei contratti in base al citato art. 76 della legge regionale n. 25

del 1993, cioè le esigenze di (a) "portare a compimento le opere

destinate a sopperire alle necessità di realizzazione di

infrastrutture urbane ed interurbane, sorte in seguito all'evento

sismico verificatosi il 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, nel

quadro e negli indirizzi espressi nel progetto di sviluppo

socio-economico per le aree interne di cui all'art. 1 della legge 1

dicembre 1983, n. 651 (Disposizioni per il finanziamento triennale

degli interventi straordinari nel Mezzogiorno)" e di (b) "sopperire a

specifiche eventuali carenze di unità lavorative negli uffici della

regione". A tali esigenze, che la legge regionale qui impugnata

ritiene permanere tuttora, si aggiungono, come motivi giustificativi

del nuovo intervento legislativo, quelle di (c) "assicurare

l'espletamento e il completamento delle attività inerenti allo

sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all'art. 71 (Ruolo

provvisorio degli esperti per lo sviluppo delle zone interne) della

legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale

dell'amministrazione regionale)" e di (d) "sopperire anche alle

necessità di natura tecnica ed amministrativa connesse alla

eliminazione dei ritardi dell'azione regionale nei settori di

intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e

regionale".

L'art. 2 determina il conseguente onere di spesa per ciascuno dei

tre anni di durata dei contratti prorogati e provvede alla copertura

finanziaria per l'esercizio 1996, nell'ambito delle disponibilità di

bilancio. L'art. 3 "abroga" l'art. 4 della delibera legislativa

approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 24

marzo 1996 (Provvedimenti per il personale dell'Italter e della

Sirap. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della Sirap.

Istituzione di sportelli per l'Unione europea). L'art. 4, infine,

contiene le consuete formule circa la pubblicazione e l'assunzione di

efficacia della legge.

1.2. - La misura legislativa, sottoposta al controllo di

costituzionalità di questa Corte, si inserisce in una vicenda che

prende origine dalla messa in liquidazione delle due società a

partecipazione pubblica Italter e Sirap, il cui personale ha

beneficiato dei contratti biennali previsti dall'art. 76 della legge

regionale n. 25 del 1993. Scaduti i quali, nella seduta del 24 marzo

1996, l'assemblea regionale siciliana approvò un disegno di legge

(n. 1182-1210, recante "Provvedimenti per il personale dell'Italter e

della Sirap. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della

Sirap. Istituzione di sportelli per l'Unione europea") che prevedeva

la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro

costituiti in base all'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993,

"anche al fine di realizzare la più rapida esecuzione delle fasi di

progettazione e direzione lavori, ivi compresa l'attività di studio

di impatto ambientale, relativi ad opere pubbliche da realizzare nel

settore della viabilità, da parte dell'ANAS, nonché per far fronte

alle esigenze di natura tecnica ed amministrativa connesse

all'eliminazione dei ritardi dell'azione regionale nei settori di

intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario".

Tale delibera legislativa - nelle parti riguardanti i contratti

relativi al personale in questione - è stata impugnata innanzi a

questa Corte, per violazione dei medesimi parametri costituzionali

qui invocati. Del relativo giudizio è stata dichiarata la cessazione

della materia del contendere, con ordinanza n. 60 del 1997, in

conseguenza dell'approvazione, da parte dell'assemblea regionale

siciliana, di altra delibera legislativa sulla medesima materia

(d.d.l. n. 139 - Norme stralciate), che è oggetto del presente

giudizio di costituzionalità. Nelle more del primo giudizio,

l'assemblea regionale, nell'intento di tener conto delle ragioni del

precedente, anzidetto ricorso del Commissario dello Stato, ha

apportato, con la delibera ora impugnata, talune modifiche al testo

originario che, in sintesi, consistono nella previsione di contratti

a tempo determinato in luogo di quelli a tempo indeterminato e

nell'ampliamento dei compiti assegnabili al personale interessato.

1.3. - Ad avviso del commissario dello Stato, anche il disegno di

legge n. 139, oggetto del presente giudizio, ancorché contenente le

accennate modificazioni, non si sottrae alle medesime censure

d'incostituzionalità già sollevate nei confronti delle norme

contenute nel testo primitivo. Esso si risolverebbe in un

provvedimento di carattere meramente assistenziale di sostegno

all'occupazione, adottato al di fuori dei vincoli che, secondo la

Costituzione, incontrano i rapporti d'impiego con la pubblica

amministrazione: un provvedimento che, in particolare, come

dimostrato anche dalla decorrenza giuridica dei nuovi contratti

fissata alla data di scadenza dei precedenti, preluderebbe a un

incardinamento stabile nella struttura regionale, senza soluzione di

continuità.

La misura legislativa non sarebbe comunque giustificata alla

stregua di obiettive e comprovate necessità ai fini dello

svolgimento dei compiti dell'amministrazione regionale. In ogni caso,

la valutazione circa la necessità di svolgimento di tali compiti,

ora specificamente e ora genericamente indicati, avrebbe dovuto

comportare una verifica di adeguatezza delle piante organiche e una

valutazione circa l'idoneità delle strutture esistenti a farvi

fronte. Inoltre, vi sarebbe contraddizione, alla stregua dell'art. 1

della delibera impugnata, tra l'aver ritenuto perduranti le esigenze

che avevano giustificato i precedenti contratti biennali e l'aver

individuato nuovi e diversi compiti di destinazione del medesimo

personale. Il personale beneficiario della proroga legale dei

contratti, poi, non sarebbe stato sottoposto ad alcuna selezione

finalizzata a un giudizio di idoneità a svolgere i compiti cui è

chiamato dalla delibera legislativa impugnata e nemmeno a una

verifica dei risultati conseguiti nel biennio di validità degli

originari contratti, oggetto della proroga. Infine, la misura

legislativa rappresenterebbe una violazione dei principi della

riforma del pubblico impiego che, in quanto principi di una grande

riforma economico-sociale, si imporrebbero come limite anche al

legislatore regionale siciliano, nell'esercizio delle proprie

competenze legislative.

2. - La questione è fondata.

2.1. - Questa Corte (in particolare nelle sentenze nn. 205 del 1996

e 59 del 1997), in relazione ai medesimi problemi che vengono in

considerazione nel presente giudizio, ha precisato il significato del

principio di buon andamento della pubblica amministrazione, posto

dall'art. 97 della Costituzione, nel modo qui di seguito riassunto.

È nell'ambito di tali precisazioni che il problema del precariato

nelle pubbliche amministrazioni e del suo superamento può trovare

soluzione.

In relazione a tale principio, nessun rilievo può assumere sia la

natura (di diritto pubblico o privato: distinzione, del resto, oggi

recessiva di fronte alla disciplina, in parte assimilatrice,

contenuta nella legislazione più recente), sia la stabilità e la

durata del rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione (di

ruolo o precario, a tempo determinato o indeterminato).

L'applicabilità dell'art. 97 della Costituzione - pena la sua

elusione - dipende infatti dalla natura pubblica del soggetto cui fa

capo il rapporto d'impiego e non dalle caratteristiche dello

strumento giuridico utilizzato per costituirlo.

Secondo i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica

amministrazione, spetta in generale al legislatore, sia statale che

regionale, un vasto ambito di discrezionalità, ma il relativo potere

di apprezzamento non si sottrae al sindacato di costituzionalità,

sotto il profilo della non-arbitrarietà e della ragionevolezza delle

scelte: sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata sia - come

nella specie - la (di per sé non rilevabile, perché non dedotta, in

giudizio) natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a

controllo (sentenze nn. 205 del 1996 e 2 del 1997).

Dai principi posti dall'art. 97 della Costituzione, e specialmente

da quello di buon andamento, discende - quale elemento del giudizio

di ragionevolezza - che l'espansione dell'impiego presso le

amministrazioni pubbliche deve dipendere dalla preventiva e

condizionante valutazione delle oggettive esigenze di personale per

l'esercizio di pubbliche funzioni (sentenza n. 205 del 1996): una

valutazione, questa, necessaria anche quando si tratti di compiti di

natura temporanea (di durata definita o non definita) i quali, per

ciò, non giustificano la modificazione della dotazione dei posti in

organico né quindi assunzioni stabili, ma soltanto la creazione di

posti precari a termine. Affinché l'interesse dell'ente non sia

subordinato a quello del personale e non si determini

quell'inversione di priorità tra pubblico e privato che questa Corte

ha ritenuto in contrasto con le esigenze di buon andamento proclamate

dall'art. 97 della Costituzione, occorre che il tipo di rapporto

d'impiego previsto dalla legge e la sua durata nel tempo siano legati

da un nesso di congruità, controllabile in sede di giudizio sulla

ragionevolezza delle scelte legislative, con riferimento a tale

presupposta valutazione in ordine alle necessità funzionali della

pubblica amministrazione.

Rispetto alle esigenze funzionali dell'amministrazione, il cui

mancato rispetto si risolve di per sé in violazione del principio di

buon andamento, eventuali ulteriori motivazioni legislative, quale

quella della salvaguardia dell'occupazione, possono essere soltanto

aggiuntive e non sostitutive.

2.2. - Al quadro costituzionale anzidetto, la delibera legislativa

impugnata non è conforme.

Indipendentemente da ogni valutazione circa il significato che a

essa il ricorrente attribuisce, come tentativo di prolungare

indefinitamente nel tempo rapporti di precariato, tentativo che si

spiegherebbe soltanto con l'intento di favorire una cerchia

determinata di lavoratori, e indipendentemente altresì dalle

risultanze dei lavori assembleari, preparatori all'approvazione della

delibera legislativa, la determinazione delle esigenze giustificative

del provvedimento e la scelta a favore del rinnovo a termine dei

precedenti contratti di lavoro appaiono incongrue.

Il rinnovo fino a un triennio è innanzitutto finalizzato

all'utilizzazione del personale interessato in compiti permanenti di

istituto, come fronteggiare le "specifiche eventuali carenze di

unità lavorative della regione" e "sopperire alle necessità di

natura tecnica ed amministrativa connesse alla eliminazione dei

ritardi dell'azione regionale nei settori di intervento assistiti da

finanziamento statale e/o comunitario e regionale". Di esigenze di

tal fatta, si può assumere l'esistenza. Tuttavia, il reclutamento di

personale in vista di esse presupporrebbe non una mera affermazione,

ma una ricognizione in termini quantitativi e qualitativi, in modo

che le misure conseguenti possano risultare non arbitrarie anch'esse

sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Trattandosi, poi, di

eliminare carenze di personale legate all'espletamento di attività

permanenti, le conseguenti assunzioni dovrebbero avvenire nelle forme

dell'inquadramento stabile nei ruoli dell'amministrazione regionale,

con il rispetto delle norme e delle forme costituzionali previste a

tale scopo (tra cui le procedure concorsuali) e previa valutazione

dei carichi di lavoro del personale già impiegato. La forma del

contratto a termine è sintomo di un'intrinseca contraddizione, la

soluzione della quale potrebbe intravvedersi solo in una successiva

stabilizzazione del rapporto di precariato, come ipotizzato dalla

difesa del ricorrente, ma attraverso una procedura che manifesterebbe

allora con evidenza il suo carattere elusivo delle prescrizioni

costituzionali.

Ai suddetti compiti permanenti, secondo la delibera legislativa

impugnata, si affiancano compiti temporanei (alcuni già previsti

dall'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, altri individuati

ex novo), come il compimento delle "opere destinate a sopperire alle

necessità di realizzazione di infrastrutture urbane ed interurbane,

sorte in seguito all'evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1990

nella Sicilia orientale, nel quadro e negli indirizzi espressi nel

progetto di sviluppo socio-economico per le aree interne di cui

all'art. 1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651" e "l'espletamento e

il completamento delle attività inerenti allo sviluppo

intersettoriale delle zone interne di cui all'art. 71 della legge

regionale 29 ottobre 1985, n. 41". Anche senza considerare - a

proposito dello sviluppo intersettoriale delle zone interne - il

significato che, rispetto alla valutazione delle perduranti obiettive

esigenze amministrative regionali, può assumere l'art. 6 della legge

regionale 20 agosto 1994, n. 32, che ha consentito al personale già

assunto nel ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo

intersettoriale delle zone interne, istituito presso la Presidenza

della regione a norma dell'art. 71 della legge regionale n. 41 del

1985, di essere assegnato ad altri rami dell'amministrazione, resta

il fatto che, anche in questo caso, il rinnovo dei contratti disposto

dalle norme impugnate prescinde totalmente da una valutazione circa

lo stato di avanzamento dei progetti previsti dalle leggi regionali e

quindi circa l'effettiva esigenza di personale aggiuntivo, così come

dalla valutazione dell'idoneità allo scopo del personale stesso.

Dalla compresenza di indicazioni tanto eterogenee quanto a

stabilità e natura di tali molteplici compiti, dalla carenza di

riscontri obiettivi circa le dimensioni della perdurante esigenza di

personale, dall'incongruenza dell'assunzione a tempo determinato per

funzioni stabili e, infine, dall'assenza di valutazioni

sull'idoneità del personale beneficiario delle norme impugnate

rispetto all'insieme dei compiti cui esse lo assegnano, risulta

l'irragionevolezza della delibera legislativa impugnata, in relazione

ai principi posti dall'art. 97 della Costituzione, del quale i limiti

all'espansione dell'impiego presso le pubbliche amministrazioni

stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettera r), della legge 23 ottobre

1992, n. 421, costituiscono un corollario.

In sintesi, la constatata assenza di una plausibile ratio legata a

obiettive esigenze organizzative dell'amministrazione regionale,

rende conclusivamente manifesto quel rovesciamento di priorità tra

interesse dell'istituzione alla funzione e interesse delle persone

all'impiego che la Costituzione, all'art. 97, ha inteso evitare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata

dall'assemblea regionale siciliana il 10 agosto 1996 (Norme per lo

sviluppo intersettoriale delle zone interne della regione siciliana e

per accelerare l'azione regionale nei settori di intervento assistiti

da finanziamento statale e/o comunitario e regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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