Corte costituzionale

Sentenza n. 153/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1975 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della

legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa), in relazione

all'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287

(riordinamento dei giudizi di assise), promosso con ordinanza emessa il

19 ottobre 1973 dalla Corte d'assise di Milano nel procedimento penale

a carico di Vesce Emilio Salvatore, iscritta al n. 76 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 82 del 27 marzo 1974.

Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 1975 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Emilio Salvatore

Vesce la Corte di assise di Milano, con ordinanza emessa il 19 ottobre

1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione.

Dopo aver considerato che ai sensi della norma denunciata la

cognizione di alcuni reati commessi a mezzo stampa spetta alla Corte

d'assise con obbligo di procedere con rito direttissimo, il giudice a

quo sottolinea che l'obbligatorietà di detto rito non consente ai

difensori delle parti di assistere all'estrazione dei giudici popolari,

perché implicitamente esclude che essi siano avvisati almeno 10 giorni

prima del giorno stabilito per questa operazione.

La Corte di assise ritiene invece che simile facoltà costituisce

parte del generale diritto di difesa e che la sua esclusione provoca

una lesione della norma costituzionale che tale diritto garantisce e

che viene specificata nell'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile

1951, n. 287, sull'ordinamento dei giudizi di assise. Considerato in diritto :

1. - La Corte di assise di Milano denunzia l'illegittimità

costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47

(statuente l'obbligatorietà del rito direttissimo per la cognizione

dei reati commessi a mezzo della stampa), in relazione all'art. 25,

quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei

giudizi di assise. L'inapplicabilità ai difensori degli imputati di

tali reati della norma del citato articolo 25, quarto comma, disponente

che essi devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello

stabilito per l'estrazione dei giudici popolari, affinché, volendo,

possano assistere alle operazioni e la conseguente preclusione ai

medesimi dell'esercizio di questa facoltà, violerebbero l'art. 24

della Costituzione.

2. - La questione proposta investe implicitamente e necessariamente

quella della legittimità costituzionale dell'applicazione del rito

direttissimo alla cognizione dei reati commessi a mezzo della stampa.

In varie sentenze (n. 56 del 1961; 146 del 1969; 109 del 1970; 172

del 1972, sentenze confermate da due ordinanze di manifesta

infondatezza), la Corte ha ritenuto non fondate le questioni di

legittimità in ordine alle norme che stabiliscono e regolano tale

applicazione, ravvisando la ratio di esse nella esigenza dell'immediato

intervento del giudice e della rapida definizione dei relativi giudizi,

assicurando ai denunziati e ai querelati pieno contraddittorio ed ampia

possibilità di difesa.

Non si vede comunque come possa ritenersi violato l'articolo 24

della Costituzione per mancata presenza dei difensori alle operazioni

predette, conseguenza ineluttabile dell'applicazione del rito

direttissimo, essendo tale presenza atto meramente facoltativo e non

necessario, conservando pieno vigore le norme relative

all'incompatibilità, all'astensione e alla ricusazione dei giudici, le

quali assicurano protezione dei diritti e degli interessi degli

imputati e della loro difesa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla

stampa), in relazione all'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile

1951, n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise), sollevata, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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