Corte costituzionale

Sentenza n. 152/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/05/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 (recte: 6)

della legge della regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per

l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria),

promossi con due ordinanze emesse il 18 giugno 1994 dal pretore di

Pescara nei procedimenti civili vertenti tra Flaviano D'Intino e

comune di Spoltore iscritti rispettivamente ai numeri 632 e 633 del

registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze di identico contenuto il pretore di

Pescara, nel corso di procedimenti di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni del sindaco del comune di Spoltore di condanna per

violazioni di norme a tutela dell'igiene dei luoghi di produzione di

generi alimentari (art. 29 del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327,

sanzionato dall'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283), ha

sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 (recte: 6) della

legge della regione Abruzzo del 19 luglio 1984, n. 47, nella parte in

cui - nell'ipotesi di una violazione depenalizzata ai sensi dell'art.

32 della legge 24 novembre 1981, n. 689, punita con sanzione

amministrativa per la quale la legge prevede solo il massimo edittale

- non consente all'interessato di accedere al pagamento della

sanzione in misura ridotta, come disciplinato dall'art. 16 della

stessa legge n. 689, corrispondendo il doppio del minimo edittale

ricavato, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, dal

disposto dell'art. 26 del codice penale (ordinanze numeri 632 e 633

del 1994).

2. - Il giudice remittente osserva che la norma impugnata consente

l'oblazione mediante il pagamento di una somma pari al terzo del

massimo edittale, mentre l'art. 16 della legge generale di

depenalizzazione del 24 novembre 1981, n. 689, come interpretato dal

"diritto vivente" della Corte di cassazione, stabilisce che nelle

ipotesi - quali quelle per cui è causa - che sono state

depenalizzate dall'art. 32 della stessa legge e per le quali la

sanzione sia prevista solo nel massimo edittale, l'interessato possa

corrispondere, se per lui più favorevole, il doppio del minimo

previsto dall'art. 26 del codice penale.

Nell'ordinanza si afferma che la legge n. 689 del 1981 ha dettato

una disciplina contenente i principi generali in materia di

depenalizzazione degli illeciti amministrativi, all'interno della

quale l'art. 16 regola specificamente la facoltà della parte di

accedere al pagamento in misura ridotta corrispondendo una somma pari

al doppio del minimo della sanzione ovvero al terzo del massimo

edittale. Pertanto, il giudice a quo ritiene che la norma impugnata

contrasti con tale principio della legislazione statale, nella parte

in cui non consente all'interessato di accedere all'oblazione

corrispondendo il doppio del minimo edittale, calcolato ai sensi

dell'art. 26 del codice penale, dal momento che le ipotesi di

illeciti sui quali verte il processo a quo sono state depenalizzate

dall'art. 32 della legge n. 689. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze pongono, con identiche argomentazioni, la

stessa questione di legittimità costituzionale. I giudizi relativi

vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

2. - Il pretore di Pescara dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della regione

Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle

sanzioni amministrative in materia sanitaria), dove, in relazione

all'ipotesi di pagamento della sanzione amministrativa in misura

ridotta, si statuisce che "nel caso la disposizione non preveda il

minimo di sanzione amministrativa, ma determini solo il massimo, è

consentito il pagamento ridotto nella sola misura di un terzo del

massimo".

Ad avviso del giudice a quo tale disposizione verrebbe a violare

l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 16 della legge

24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, nel caso di violazione

amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, "non consente

all'interessato di accedere all'oblazione corrispondendo anche il

doppio del minimo edittale ricavato, secondo il diritto vivente, alla

stregua del disposto di cui all'art. 26 del codice penale".

3. - La questione è fondata.

L'art. 16 della legge 689 del 1981, recante "Modifiche al sistema

penale", disciplina il pagamento in misura ridotta delle sanzioni

amministrative statuendo che le stesse possono essere estinte

mediante il pagamento di una somma "pari alla terza parte del massimo

della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più

favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale".

A tale norma, per il suo rilievo nel contesto della disciplina

generale posta in tema di sanzioni amministrative, va riconosciuto il

valore di principio suscettibile di vincolare il legislatore

regionale: e questo sia con riferimento alla previsione della

possibilità di un pagamento della sanzione in misura ridotta sia con

riferimento alla determinazione di tale misura, che la stessa norma

viene a indicare nell'importo più favorevole al soggetto intimato,

da individuare attraverso la scelta tra le misure rappresentate dal

terzo del massimo e dal doppio del minimo della sanzione edittale.

La norma regionale impugnata riduce, di contro, questa alternativa

all'unica ipotesi del pagamento di un terzo del massimo, là dove la

sanzione risulti comminata solo nella misura massima. Tale soluzione

sembra muovere dal presupposto che, quando la sanzione risulti

fissata solo nel massimo, non sussista la possibilità di individuare

per la stessa un minimo, con la conseguente necessità di correlare

la misura della riduzione al solo parametro esplicitamente indicato.

Tale presupposto appare, peraltro, errato, perché trascura di

considerare che anche per le sanzioni indicate solo nel massimo e

sprovviste di un minimo specifico sussiste pur sempre la possibilità

di individuare un minimo nella disciplina generale posta per ciascun

tipo di sanzione.

Questo minimo, per le sanzioni di origine amministrativa, risulta

indicato dall'art. 10 della legge n. 689 del 1981 (in una somma non

inferiore a lire quattromila), mentre, per le sanzioni depenalizzate

di cui all'art. 32, lo stesso può essere desunto dall'art. 38 della

legge in questione, dove, per individuare l'entità della somma

dovuta in relazione ad una sanzione amministrativa conseguente ad un

illecito depenalizzato, si rinvia all'ammontare della multa e

dell'ammenda.

Nell'ipotesi di sanzione amministrativa derivante - come nel caso

preso in esame nel giudizio a quo - da una contravvenzione

depenalizzata ( ex art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283) la

misura minima della sanzione può essere, dunque, desunta in via

generale - così come indicato dalla giurisprudenza della Cassazione

richiamata quale "diritto vivente" nell'ordinanza di rinvio -

dall'art. 26 del codice penale, che indica, per l'ammenda, la misura

minima di lire quattromila.

Il rispetto del principio sanzionato nell'art. 16 della legge n.

689 del 1981 impedisce, pertanto, alla regione di bloccare la misura

della sanzione ridotta solo in relazione al terzo del massimo

edittale, dal momento che, in ogni caso, occorre garantire al

soggetto colpito la possibilità di scelta della misura più

favorevole tra le due dalla stessa norma indicata: con la conseguenza

che la regione, in assenza di un minimo specificamente sanzionato,

non può sottrarre a chi sia interessato al pagamento in misura

ridotta la possibilità di ottemperare al proprio obbligo utilizzando

il richiamo anche al minimo desumibile in via generale dalla

disciplina relativa al tipo di sanzione applicata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 6, secondo comma, della legge della regione Abruzzo 19

luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni

amministrative in materia sanitaria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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