Corte costituzionale

Sentenza n. 152/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 463/1983

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma nono,

del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con

ordinanza emessa il 2 aprile 1992 dal Pretore di Trento nel

procedimento civile vertente tra Prandato Severino e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 685 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Prandato Severino e

dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli avvocati Giovanni Angelozzi per Prandato Severino,

Fabrizio Ausenda, Tiziano Treu e Giancarlo Perone per l'I.N.P.S. e

l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da Prandato Severino

per ottenere che la pensione a carico della gestione speciale

lavoratori autonomi del commercio liquidatagli dall'I.N.P.S. con

decorrenza 1° settembre 1987 gli fosse riliquidata senza tener conto

del limite di lire 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva

utile a pensione stabilito dall'art. 6, ottavo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella

legge 11 novembre 1983, n. 638, il Pretore di Trento, aderendo ad

un'eccezione prospettata in via subordinata dalla difesa

dell'I.N.P.S., sollevava, con ordinanza del 16 febbraio 1990 (r.o. n.

359 del 1990), in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di

legittimità costituzionale del nono comma del medesimo articolo,

nella parte in cui non prevede che detto limite, imposto alle

pensioni liquidate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983 ed a quelle

anteriori al 1° ottobre 1983, rispettivamente, dai commi ottavo e

decimo della medesima disposizione, si applichi anche alle pensioni

con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983.

Questa Corte, con ordinanza n. 507 del 1990, restituiva gli atti

al giudice rimettente perché riesaminasse se la questione fosse

ancora rilevante, in ragione dell'entrata in vigore, nel frattempo,

della legge 2 agosto 1990, n. 233, recante "Riforma dei trattamenti

pensionistici dei lavoratori autonomi", la quale, nel dettare una

nuova disciplina della materia, ha espressamente abrogato (art. 5,

comma terzo) la norma impugnata, disponendo altresì (art. 5, comma

decimo) che "con effetto dal 1° luglio 1990 sono riliquidate secondo

le disposizioni della presente legge, se più favorevoli, le pensioni

con decorrenza tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990". Con

ordinanza del 2 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il

14 ottobre 1992), il Pretore di Trento ha riproposto la medesima

questione, sostenendone la perdurante rilevanza, dato che, anche ove

il sistema di calcolo introdotto dalla nuova norma conducesse ad una

liquidazione più favorevole di quella conseguente alla norma

impugnata (ed ora abrogata), ciò riguarderebbe solo il periodo

successivo al 1° luglio 1990, mentre per il periodo 1° settembre 1987

- 30 giugno 1990 dovrebbe comunque applicarsi - per l'espressa

previsione del citato comma decimo dell'art. 5 della legge n. 233 del

1990 - la disposizione ritenuta viziata.

Ad avviso del Pretore rimettente, l'omessa previsione, nel nono

comma del predetto art. 6, del citato limite di lire 10.000

violerebbe l'art. 3 Cost. poiché introdurrebbe, senza ragionevole

motivo e in presenza di situazioni giuridiche omogenee, un

trattamento differenziato e più vantaggioso a favore dei titolari di

pensioni con decorrenza successiva al 1983 rispetto ai pensionati con

decorrenza anteriore.

2. - Nel giudizio così instaurato si è costituita la parte

privata Prandato Severino, rappresentato e difeso dall'avv. G.

Angelozzi, che ha chiesto il rigetto della questione, potendo essa

risolversi in via interpretativa. A suo avviso, scopo del citato art.

6 è di ricondurre annualmente l'importo della pensione liquidata

anteriormente (comma decimo) o successivamente al 1° ottobre 1983

(commi ottavo e nono) ad un valore adeguato al potere d'acquisto,

attraverso la moltiplicazione del coefficiente di adeguamento

previsto per l'anno 1965 (86,4) con quello di aggiornamento riferito

all'anno di decorrenza della prestazione (5,74 per il 1983).

A tale adeguamento sono stati apposti (nel comma ottavo) i due

limiti di lire 10.000 per ogni anno di contribuzione effettiva e

dell'importo del trattamento minimo vigente nella gestione, ma essi

varrebbero solo per le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio

1984: ciò sia per la dizione del nono comma, sia perché tali limiti

(ed in particolare il primo), in quanto dettati per graduare il

passaggio dal vecchio al nuovo criterio di liquidazione delle

pensioni (applicazione del coefficiente di moltiplicazione del 5,74

per il 1983), andrebbero intesi come norma derogatoria rispetto a

quella generale introduttiva di detto criterio. A ritenere

altrimenti, lo sbarramento delle lire 10.000 diverrebbe iniquo, per

via dell'inflazione, renderebbe impossibile il superamento

dell'importo del trattamento minimo garantito per legge e

vanificherebbe la portata innovativa del nuovo criterio. Dato,

infatti, che la contribuzione dei lavoratori autonomi ha, come

supporto, una quota fissa per tutti in funzione della semplice

iscrizione negli elenchi ed una quota variabile correlata al reddito

d'impresa, sarebbe assolutamente iniquo che l'erogazione

pensionistica fosse comunque ristretta nelle lire 10.000 (per ogni

anno di contribuzione utile) non indicizzate o nel trattamento minimo

garantito, a dispetto della variabilità della contribuzione. In

particolare, il limite di lire 10.000, se poteva considerarsi equo

fino al 1983 allorché il trattamento minimo era di lire 257.000, non

lo sarebbe più nel 1990, quando detto trattamento minimo era di lire

496.000.

Di conseguenza, la mancata estensione di detto limite oltre il

1983 non determina, secondo la parte privata, alcuna disparità di

trattamento.

3. - Si è costituito anche l'I.N.P.S., parte nel giudizio a quo,

rappresentato e difeso dagli avv.ti E. Zicavo e F. Ausenda, che

chiede che la questione sia dichiarata manifestamente infondata,

dovendo la norma impugnata interpretarsi - giusta quanto deciso dalla

Corte di cassazione (sentenza 28 giugno 1990 - 27 novembre 1991, n.

12714) - nel senso che il trattamento di maggior favore, stabilito

dal comma nono per le pensioni che avrebbero avuto decorrenza

successiva al 31 dicembre 1983, abbia come parametro di

legittimazione il criterio generale dettato dal comma precedente,

quale limite insuperabile per la concessione del beneficio. Il comma

ottavo, infatti, pur se espressamente riferito alle pensioni con

decorrenza 1° ottobre - 31 dicembre 1983, va posto in correlazione al

comma decimo, che estende la stessa disciplina alle pensioni aventi

decorrenza anteriore, e contiene, ad avviso dell'I.N.P.S., la

normativa generale circa le modalità di adeguamento delle pensioni:

la quale, pur in mancanza di espresso richiamo nel comma nono,

dovrebbe applicarsi anche alle pensioni successive. Ciò, alla luce

della ratio della disciplina, rappresentata, per un lato,

dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica (che ispira

l'intera legge n. 638 del 1983), e, dall'altro, dall'esigenza di

mantenere un minimo di proporzionalità tra la prestazione

contributiva e la controprestazione previdenziale.

4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha

chiesto - richiamando le conclusioni rassegnate nella precedente

occasione - che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque

infondata, potendo essa risolversi in via interpretativa: il suddetto

limite di lire 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile

a pensione dovrebbe infatti ritenersi applicabile a tutte le

pensioni, a prescindere dalla loro decorrenza, la quale inciderebbe

solo sul profilo dell'aggiornamento del coefficiente di adeguamento

dell'importo base. Considerato in diritto

1. - L'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638

introduce, al comma ottavo, un nuovo metodo di calcolo delle pensioni

dei lavoratori autonomi, stabilendo che la pensione base venga

rivalutata con il coefficiente 5,74, con ciò restando assorbiti gli

aumenti previsti da disposizioni precedenti. Prevede, peraltro, che

l'ammontare della pensione determinato con il nuovo sistema non possa

superare né l'importo di lire 10.000 per ogni anno di anzianità

contributiva utile a pensione, né quello del trattamento minimo

vigente nelle gestioni (salvo l'eventuale maggior importo derivante

dal previgente sistema di calcolo).

Tale normativa si applica, in forza del comma ottavo, alle

pensioni liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983,

ed in forza del comma decimo, a quelle liquidate anteriormente

all'ottobre 1983 (con assorbimento, per queste ultime, degli aumenti

per perequazione automatica intervenuti alla data di decorrenza della

pensione).

Il comma nono, a sua volta, stabilisce che "in attesa della

riforma del sistema pensionistico, per le pensioni di cui al comma

precedente aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74

sarà annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per

perequazione automatica intervenuti dal 1° gennaio di ciascun anno,

in base ai coefficienti di cui all'art. 3, comma undicesimo, della

legge 29 maggio 1982, n. 297 riferiti all'anno 1965". Il Pretore di

Trento censura quest'ultima disposizione muovendo dal presupposto che

essa introduca, per gli anni successivi al 1983, tale meccanismo di

aggiornamento del nuovo sistema di calcolo, senza che l'importo così

determinato venga a soffrire del duplice limite imposto dal comma

precedente, ed in particolare di quello di lire 10.000 per ogni anno

di anzianità contributiva utile a pensione. E poiché tale

disposizione sarebbe applicabile alla pensione oggetto del giudizio

principale per il periodo 1° settembre 1987 - 1° luglio 1990 (data di

entrata in vigore della nuova disciplina della materia introdotta con

l'art. 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in relazione alla quale

questa Corte - decidendo sulla medesima questione con ordinanza n.

507 del 1990 - dispose la restituzione degli atti al rimettente

perché riesaminasse se essa fosse ancora rilevante), il Pretore assume che essa violerebbe l'art. 3 della Costituzione, perché il

trattamento più vantaggioso conseguente all'inapplicabilità del

predetto limite alle pensioni successive al 1983 sarebbe privo di

giustificazione.

2. - L'Avvocatura Generale dello Stato e la difesa dell'I.N.P.S.

chiedono che la questione sia dichiarata infondata perché muove da

un presupposto interpretativo erroneo, e cioè che il predetto limite

di lire 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a

pensione non si applichi alle pensioni successive al 1983; ed a

conforto di tale tesi adducono l'interpretazione della Corte di

cassazione (sentenza 28 giugno 1990 - 27 novembre 1991, n. 12714) -

peraltro condivisa da alcuni giudici di merito - secondo la quale il

limite si applica anche a tali pensioni.

Questa Corte ritiene di dover prendere atto dell'interpretazione

adottata dal giudice di legittimità, in quanto essa, oltre ad essere

applicata nella prassi, è fondata su validi argomenti.

Innanzitutto, sul piano letterale, è da considerare che

l'impugnato comma nono prevede l'aggiornamento del coefficiente 5,74

"per le pensioni di cui al comma precedente" e che quest'ultimo, dopo

aver introdotto tale coefficiente, stabilisce che "in ogni caso" non

può essere superato l'anzidetto, duplice limite. La correlazione tra

questi due dati testuali induce a ritenere che il limite valga per

entrambe le fasce di pensionati considerate nei due commi.

In secondo luogo, appare decisivo considerare che, nelle

intenzioni del legislatore, il nuovo sistema di calcolo, con

aggiornamento annuale, non era concepito come regolamentazione

definitiva della materia, bensì come disciplina destinata a valere

solo provvisoriamente, "in attesa della riforma del sistema

pensionistico": dato testuale, questo, che trova conferma nei lavori

preparatori, ove si dà atto dell'impegno assunto dal Governo, in

sede di conversione del decreto-legge n. 463 del 1983, di presentare

in tempi ravvicinati un disegno di legge di riforma del sistema

previdenziale (cfr. il parere sul disegno di legge di conversione

della XIII Commissione permanente della Camera dei deputati - Atto

Camera n. 424-A - IX Legislatura). La circostanza che la prevista

riforma non si sia realizzata se non in tempi assai più lunghi nulla

toglie all'univoco significato della disposizione.

È illogico, infine, ritenere che, nella fase di transizione ad un

nuovo sistema pensionistico - che nella legge n. 233 del 1990 è

risultato radicalmente diverso dal precedente - il legislatore abbia

rinunciato ad apporre un limite che - come osserva la difesa

dell'I.N.P.S. - appare inteso a preservare una certa proporzionalità

tra la prestazione contributiva e la controprestazione previdenziale.

Ciò, soprattutto perché la disposizione in esame si iscrive

nell'ambito di un provvedimento governativo complessivamente inteso a

soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica - ed in

particolare di quella previdenziale - che furono ben presenti anche

all'atto della sua conversione (cfr. il parere sopra citato).

Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione deve essere

dichiarata infondata perché poggia su un erroneo presupposto

interpretativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, comma nono, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463

(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),

convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari