Corte costituzionale

Sentenza n. 152/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/11/1970 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3r.d.l. 539/1946
  • art. 1r.d.l. 539/1946
  • art. 1d.lgs. 1687/1947

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del R.D.L.

1 giugno 1946, n. 539 (trattamento economico del personale non di ruolo

insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti d'istruzione

media), nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 31

dicembre 1947, n. 1687, e successive modificazioni, promosso con

ordinanza emessa il 3 novembre 1967 dal Consiglio di Stato - sezione

sesta - sul ricorso di Colagiorgio Modesto contro il Ministero della

pubblica istruzione ed il Provveditore agli studi di Lecce, iscritta al

n. 145 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.

Visto l'atto di costituzione di Colagiorgio Modesto;

udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 1970 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito l'avv. Pasquale D'Abbiero, per il Colagiorgio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il dott. Modesto Colagiorgio, laureato in farmacia, come tale

veniva incaricato della supplenza annuale per l'insegnamento di

matematica ed osservazioni scientifiche nelle scuole medie di Tricase

(Lecce) per gli anni scolastici 1964 - 1965 e 1965 - 1966 per 20 ore

settimanali e per l'anno scolastico 1966 - 1967 per 16 ore settimanali,

con trattamento di cattedra.

Durante l'anno 1964 - 1965 aveva, altresì, l'incarico provvisorio

quadriennale, poi confermato di quadrimestre in quadrimestre, di

reggere la farmacia dell'ospedale civile "M. Tamburino" di Maglie, con

il compenso forfettario di lire 50.000 mensili.

Di tale incarico, che affermava avere carattere professionale e non

impiegatizio, il dott. Colagiorgio informava le autorità scolastiche.

A seguito di tale comunicazione ed in base ad analogo avviso del

Ministero della pubblica istruzione il Provveditore agli studi di Lecce

ritenuto che l'incarico di farmacista avesse carattere impiegatizio di

importanza prevalente sulla supplenza scolastica, disponeva che il

trattamento economico quale supplente venisse ridotto alla misura del

31 per cento di quella normale, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 1

giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni e, nel contempo, veniva

disposto il recupero di quanto, in base a tale determinazione,

risultava percepito in più dall'interessato.

Avverso tale provvedimento il dott. Colagiorgio proponeva ricorso

al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale chiedendone

l'annullamento, in via principale, perché il rapporto instaurato con

l'ospedale di Maglie non aveva carattere impiegatizio, ma

professionale, cosicché le norme suindicate non erano applicabili al

caso, in via subordinata chiedendo che venisse sollevata questione di

legittimità costituzionale delle norme stesse, in riferimento agli

artt. 3 e 36 della Costituzione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. VI) dopo

avere, con separata decisione, affermato il carattere impiegatizio

dell'incarico presso l'ospedale di Maglie e, quindi, l'applicabilità

nella specie delle norme suddette, con ordinanza 3 novembre 1967

dichiarava rilevante ai fini della decisione della controversia e non

manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata

dal ricorrente e rimetteva gli atti a questa Corte per il relativo

giudizio.

Dopo gli adempimenti di legge, la questione viene ora alla

cognizione della Corte.

Si è costituito il dott. Colagiorgio, il di cui patrocinio, con

ampia memoria, depositata il 2 luglio 1968, dopo avere richiamato le

norme impugnate e dopo averne illustrato il contenuto, insiste nel

sostenere che non possa esservi dubbio del contrasto di tali norme da

un lato col principio di eguaglianza, dall'altro con quelli di

proporzionalità e sufficienza della retribuzione sanciti

rispettivamente dagli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Con memoria depositata il 3 giugno 1970 il patrocinio del prof.

Colagiorgio insiste nel chiedere la dichiarazione di illegittimità

delle norme impugnate, lumeggiando le argomentazioni addotte a

motivazione dell'ordinanza di rinvio. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rinvio viene sottoposta all'esame della

Corte la questione di legittimità costituzionale di una particolare,

differenziata disciplina del cumulo di stipendi, in un caso consentito

di cumulo di impiego pubblico: quella contemplata dall'art. 3 del

R.D.L. 1 giugno 1946, n. 539, nel testo sostituito dall'art. 1 del

D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, e successive modificazioni fino

all'art. 24 del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, emanato in applicazione

dell'art. 3 della legge di delega 3 dicembre 1964, n. 1260.

Infatti, le norme sopra indicate, la cui legittimità

costituzionale viene contestata, riguardano tutte il cumulo del

trattamento economico dei professori incaricati o supplenti, con quello

loro spettante per altro rapporto d'impiego, di ruolo o non di ruolo,

con lo Stato o altro Ente pubblico, mentre non viene contestata la

legittimità costituzionale della disciplina generale del cumulo di

stipendi in caso di cumulo consentito di pubblici impieghi, quale

risulta dall'art. 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, rimasto in

vigore anche dopo l'emanazione dello statuto degli impiegati dello

Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e quale risulta

modificato dall'art. 16 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19.

Così identificata e circoscritta la questione sottoposta allo

esame della Corte, ai fini del decidere è necessario innanzi tutto

accertare:

a) se la disciplina differenziata risultante dalle norme denunziate

sia meno favorevole di quella risultante dalle norme generali sopra

richiamate;

b) in caso affermativo, se il trattamento meno favorevole sia

giustificato da una oggettiva differenza di posizione o, comunque, sia

razionale.

Ciò porta a ricondurre in primo luogo l'esame della

costituzionalità delle norme impugnate sotto il profilo del contrasto

con l'art. 3 della Costituzione.

2. - In base alla disciplina generale sopra citata:

a) nel caso di cumulo di impieghi consentito dalla legge non si fa

luogo a riduzione allorché la somma dei due stipendi non superi le

lire 750.000 annue;

b) quando ciascuno dei due stipendi sia inferiore a lire 750.000 e

la loro somma superi tale importo, la eccedenza è ridotta di un terzo;

c) quando uno o entrambi gli stipendi eccedono le lire 750.000, si

riduce di un terzo lo stipendio minore ovvero uno qualunque dei due

stipendi, nel caso che siano di uguale ammontare;

d) le riduzioni sono sempre operate a favore dell'erario dello

Stato.

In base a questa disciplina è chiaro che il titolare dei due

rapporti d'impiego, anche se non può conservare integralmente entrambi

gli stipendi, qualora nel loro complesso superino le lire 750.000

annue, al massimo può subire la riduzione del terzo di uno dei due

stipendi cumulabili.

Invece, per quanto riguarda i professori non di ruolo, con orario

complessivo di 20 ore settimanali, nonostante che in forza dell'art. 3

del R.D.L. n. 539 del 1946 e dell'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 1687 del

1947, abbiano diritto al trattamento complessivo spettante al

professore di ruolo di grado iniziale, ossia ad un vero e proprio

stipendio, ancorché riducibile proporzionalmente, in caso di orario

inferiore alle 20 ore settimanali, nell'ipotesi di cumulo con altro

impiego pubblico, quale che sia l'ammontare del relativo stipendio, non

si fa luogo al cumulo nel modo sopraindicato; ma lo stipendio di

professore viene scomposto in paga oraria e, per giunta, commisurata a

quella preveduta per compensare, sia per i professori di ruolo, sia per

quelli non di ruolo, le ore eccedenti l'orario di cattedra.

Può così accadere, com'è accaduto nella specie, che per effetto

di questa discriminata forma di cumulo di retribuzioni il professore

non di ruolo venga a percepire, per i due impieghi cumulati, meno di

quanto avrebbe percepito con la sola retribuzione per l'insegnamento.

Infatti, dall'art. 3 del R.D.L. n. 539 del 1946, come modificato

dall'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 1687 del 1947, risultano affermati due

principi :

a) tanto per i professori di ruolo, quanto per quelli non di ruolo,

l'insegnamento impartito oltre il proprio obbligo di orario è

compensato in ragione di due terzi della misura oraria risultante dal

precedente art. 1 (del R.D.L. n. 539 del 1946) ossia, per i professori

non di ruolo, del solo stipendio (esclusi gli accessori, caroviveri,

ecc.) del grado iniziale dei professori di ruolo;

b) per i professori non di ruolo, che abbiano altro impiego, di

ruolo o non di ruolo, alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici,

invece, non le sole ore eccedenti l'orario di cattedra, ma l'intero

trattamento che spetta loro come puro stipendio di insegnanti,

rapportato ad ore, viene ridotto nella misura suddetta.

Con le leggi sul conglobamento totale delle varie voci di

retribuzione nel solo stipendio, gradualmente succedutesi fino al

D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, con l'art. 24 del quale la retribuzione

delle ore eccedenti l'orario di cattedra è stata ridotta al 31 per

cento, si è, poi, pervenuti alla seguente posizione:

a) tanto per il professore di ruolo, quanto per quello non di ruolo

che non abbia altro pubblico impiego (poco importa se eserciti la

libera professione o abbia altro impiego privato), la riduzione della

retribuzione delle ore eccedenti l'orario di cattedra trova adeguata

giustificazione e compensazione nel concetto stesso di conglobamento e,

comunque, non dà luogo a disparità di trattamento;

b) ben diverso discorso, sul piano della legittimità

costituzionale, deve farsi quando quella riduzione di compenso orario,

per i soli professori non di ruolo, nel caso di cumulo con altro

impiego pubblico, colpisce addirittura la intera retribuzione. Infatti

con ciò si pone in essere una grave disparità di trattamento rispetto

a tutti gli altri impiegati statali, ai professori di ruolo e al

personale scolastico non insegnante, i quali, in caso di altro impiego

pubblico, hanno tutti diritto al cumulo degli stipendi secondo la

legislazione generale sopra esposta.

Una siffatta particolare disciplina non ha alcuna giustificazione

razionale, anche perché può condurre, come è avvenuto nel caso di

specie, all'aberrante conseguenza che due quantità di lavoro siano

retribuite in misura minore di una sola. Pertanto manifesta appare la

violazione del principio di uguaglianza, cosicché la questione

sollevata con l'ordinanza di rinvio, nei limiti risultanti dalle

considerazioni che precedono, deve riconoscersi fondata per la patente

violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Perciò, tanto l'art. 24, quinto comma, del D.P.R. del 1965, n.

749, che riduce lo stipendio al 31 per cento, quanto gli artt. 13,

quinto comma, del D.P.R. del 1965, n. 373, e 20, quinto comma, del

D.P.R. del 1956, n. 19, che lo riducono al 38 per cento ed alla metà,

sono illegittimi.

Né si dica che la dichiarazione di illegittimità produce, a sua

volta, un'ingiustizia in confronto agli altri casi, soggetti invece ai

principi legislativi sulla riduzione del compenso complessivo nel

cumulo di impieghi; infatti, venuta meno la norma denunciata, la

situazione cade nell'orbita di tali principi.

Invece, poiché i due rapporti d'impiego che hanno fatto sorgere la

controversia oggetto del giudizio a quo hanno avuto svolgimento a

decorrere dall'anno scolastico 1964 - 1965, quando la disciplina di cui

al R.D.L. n. 539 del 1946 ed al D.L.C.P.S. n. 1687 del 1947 era stata

superata e sostituita da quella di cui al D.P.R. 10 gennaio 1956, n.

19, e successive fino al D.P.R. n. 745 del 1965, per quanto attiene ai

due suddetti decreti del 1946 e del 1947 deve dichiararsi

l'inammissibilità per irrilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt.: 20, quinto

comma, del D.P.R. 10 gennaio 1956, n. 19; 13, quinto comma, del D.P.R.

21 aprile 1965, n. 373; 24, quinto comma, del D.P.R. 5 giugno 1965, n.

749, contenenti norme sul conglobamento delle retribuzioni del

personale statale;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, primo comma, del R.D.L. 1 giugno 1946, n. 539, contenente

"Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non

insegnante nelle scuole e negli istituti d'istruzione media" e

dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687: "Nuove norme sul

trattamento economico del personale non di ruolo degli istituti e delle

scuole d'istruzione media", sollevata con l'ordinanza citata in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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