Corte costituzionale

Sentenza n. 151/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1969 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, sesto

comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n.

722, recante provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali,

promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1968 dal giudice conciliatore

di Vico Equense nel procedimento civile vertente tra De Marco Luigi ed

il comune di Vico Equense, iscritta al n. 102 del registro ordinanze

1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del

10 agosto 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1969 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa l'11 maggio 1968, nel procedimento civile

promosso dal signor Luigi De Marco contro il comune di Vico Equense, il

conciliatore di detto comune ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, sesto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21

novembre 1945, n. 722, nella parte in cui si stabilisce che la quota di

aggiunta di famiglia non spetta ai dipendenti statali per i figli

minorenni ricoverati gratuitamente presso istituti di educazione ed

istruzione.

L'ordinanza premette in punto di fatto che il De Marco, segretario

capo comunale, conveniva in giudizio l'amministrazione civica di Vico

Equense, pretendendo il pagamento della somma di lire 49.500 per

diritti di segreteria; somma che l'amministrazione stessa contestava di

dover dare, eccependo la compensazione con la somma, di identico

ammontare, di cui al De Marco si richiedeva la restituzione per quote

aggiuntive di famiglia indebitamente percepite. In proposito

l'ordinanza chiarisce che il De Marco aveva effettivamente riscosso le

quote aggiuntive per una figlia, ospitata, in quanto vincitrice di una

borsa di studio, presso il Collegio I.N.A.D.E.L. di Sansepolcro.

In ordine al giudizio di non manifesta infondatezza, il giudice a

quo ha prospettato la disparità di trattamento che la norma impugnata

genererebbe rispetto ad analoghe situazioni, concernenti i benefici,

connessi al merito scolastico, preveduti in particolare dalla legge 14

febbraio 1963, n. 80, e dall'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n.

942, nonché dal relativo regolamento emanato dal Ministro per la

pubblica istruzione con decreto 2 marzo 1967 (pubblicato in Gazzetta

Ufficiale n. 105 dello stesso anno). L'attribuzione di assegni o di

borse di studio non comporterebbe, in queste ultime fonti normative, il

venir meno del diritto dei genitori alla corresponsione dell'aggiunta

di famiglia, ancorché questi non versino in disagiate condizioni

economiche. Da ciò la lesione del principio costituzionale e reso

effettivo con l'attribuzione di borse di studio, assegni alle famiglie

e altre provvidenze.

L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della

Camera dei Deputati, è stata pubblicata nel n. 203 della Gazzetta

Ufficiale del 10 agosto 1968.

In rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,

l'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento 29 agosto

1968, ha chiesto che la Corte dichiari la questione infondata.

Premesso che le quote aggiuntive di famiglia non costituiscono, nel

sistema vigente, un corrispettivo del lavoro prestato, ma assolvono

alla funzione, eminentemente sociale, di assicurare un aiuto economico

a coloro che abbiano familiari a proprio carico, l'Avvocatura sostiene,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che dalla disposizione

impugnata non deriva alcuna disuguaglianza rispetto alle provvidenze

disciplinate dalle altre leggi sopra ricordate.

Queste ultime, istituite per assicurare agli studenti capaci e

meritevoli, privi di mezzi economici, la possibilità di raggiungere i

gradi più alti degli studi, presuppongono che gli aventi diritto

continuino a convivere ed a gravare sui genitori per talune quotidiane

esigenze, come quelle dell'alloggio, del vitto e del vestiario,

giustificando l'ulteriore attribuzione ad essi genitori delle quote

aggiuntive di famiglia. Questa condizione non ricorrerebbe, invece, nel

caso di figli ospitati gratuitamente in istituti di istruzione e per i

quali verrebbe a cessare il rapporto di vivenza a carico, che legittima

la corresponsione delle quote.

L'Avvocatura osserva, poi, che non sussiste nemmeno la

illegittimità della norma impugnata, affermata nell'ordinanza del

giudice a quo, senza alcuna motivazione, in riferimento all'art. 34

della Costituzione.

Questo, infatti, è volto alla tutela di interessi allo studio e

alla educazione culturale dei giovani, ben differenziati rispetto agli

altri attinenti alle generiche esigenze dell'assistenza familiare; né

sarebbe dato cogliere in qual misura la privazione delle quote

aggiuntive di famiglia, nel caso di gratuito ricovero del figlio in

istituti di istruzione, possa pregiudicare il diritto allo studio. Considerato in diritto :

1. - Il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n.

722, istitutivo di una indennità mensile di carovita a favore dei

dipendenti statali, nell'art. 2, quinto comma, accorda al "personale

maschile coniugato e al personale vedovo con prole minorenne", per

ciascuno dei familiari a carico, una quota complementare mensile, che

ha poi assunto la denominazione di quota di aggiunta di famiglia con

l'art. 4 del successivo decreto del Presidente della Repubblica 17

agosto 1955, n. 767.

Il successivo sesto comma stabilisce, in particolare, che ai fini

della concessione della quota aggiuntiva non si tiene conto, fra le

altre persone, "dei figli minorenni ricoverati gratuitamente presso

istituti di istruzione e di educazione".

Dopo aver rilevato che la suddetta disposizione è applicata anche

nel caso che il ricovero presso istituti di istruzione consegue

all'assegnazione di una borsa di studio, in base a valutazione, per

concorso, del merito scolastico, il conciliatore ne denunzia

l'illegittimità, alla stregua dei principi enunciati negli artt. 3 e

34 della Costituzione. Sussisterebbe, secondo il giudice a quo, una

disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'assegno di

studio universitario, istituito con la legge 14 febbraio 1963, n. 80

(le cui misure sono state aumentate con la recente legge 21 aprile

1969, n. 162), ed alla disciplina delle borse di studio, da attribuire

ai giovani laureati per il compimento di particolari studi e ricerche,

ai sensi dell'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e del

relativo regolamento approvato con decreto 2 marzo 1967 del Ministro

della pubblica istruzione.

Soltanto nel primo caso, e cioè in pregiudizio del genitore il cui

figlio sia ospitato gratuitamente in un istituto di istruzione, è

disposta l'esclusione della quota aggiuntiva di famiglia, ancorché in

tutte le ipotesi ricordate si prevedano invece identici requisiti di

merito e pari condizioni economiche familiari.

La questione non è fondata.

2. - Il sesto comma dell'art. 2 del decreto legislativo

luogotenenziale n. 722 del 1945 va posto in relazione col principio

fondamentale, contenuto nel precedente quinto comma, che subordina la

concessione dell'aggiunta di famiglia al fatto che il figlio minorenne

(o, se studente universitario, per la durata del corso legale di studi

e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, come

dispone la successiva legge 11 febbraio 1963, n. 79) sia a carico del

genitore: è richiesto, cioè, che su quest'ultimo gravino gli oneri

economici attinenti a tutte le necessità di vita: quindi non solo

quelle concernenti l'istruzione e l'educazione, ma anche le altre

riguardanti ad esempio il vitto, l'alloggio, il vestiario.

Orbene, la diversità di disciplina nella normativa in esame appare

determinata da una discrezionalità legislativa per cui sono state

diversamente considerate le situazioni sopra indicate.

Simile valutazione deve qualificarsi razionale, giacché, mentre con

l'ospitalità gratuita in istituti e collegi si debbono normalmente

considerare soddisfatte le essenziali necessità di vita, onde il

soggetto non pub dirsi a carico del genitore, eguale affermazione non

è, di norma, consentita per i casi di concessione di assegni o di

borse di studio: benefici questi che, intesi a sopperire ai maggiori

oneri della istruzione superiore, sono diretti ad alleviare solo in

parte l'onere del genitore relativo al mantenimento ed all'educazione

della prole.

Quanto sopra basta ad escludere la fondatezza della questione alla

stregua dell'art. 3 della Costituzione, posto che la diversità di

trattamento legislativo risponde a sostanziale diversità delle

fattispecie regolate.

3. - È poi insussistente anche la denunziata violazione dell'art.

34 della Costituzione nella parte in cui, dopo essersi dichiarato che i

capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di

raggiungere i più alti gradi degli studi, si prevede a loro favore

l'adozione di opportune provvidenze.

La disposizione impugnata non incide affatto sulle situazioni

protette dalla norma costituzionale suddetta. Essa, comportando

l'esclusione dell'aggiunta di famiglia per il caso di ospitalità

gratuita in istituti o collegi, presuppone non pregiudicato, anzi

ampiamente assicurato in tal modo, il diritto alla istruzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, sesto comma del decreto legislativo luogotenenziale 21

novembre 1945, n. 722, sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe,

in riferimento agli artt. 3 e 34 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 10 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VICENZA MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari