Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1985 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 2 luglio 1976 e riapprovata il 30 settembre 1976 dal Consiglio

regionale della Valle d'Aosta, avente per oggetto: "Estensione ai casi

di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle disposizioni di

cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni

sulla protezione della maternità ed infanzia", promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 ottobre

1976, depositato in cancelleria il 3 novembre 1976 ed iscritto al n. 36

del registro ricorsi 1976.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso depositato il 3 novembre 1976, il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

della legge regionale 30 settembre 1976 della Valle d'Aosta, recante

"Estensione ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare

delle disposizioni di cui alla l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e

successive modificazioni sulla protezione della maternità ed

infanzia", in riferimento agli artt. 3 e 2 dello Statuto speciale e

all'art. 3 Cost.

Premette il ricorso che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta

in data 2 luglio 1976 approvava la legge sopra indicata che veniva

rinviata non vistata dal Presidente della Commissione di coordinamento,

il quale osservava essere la legge in contrasto con l'art. 3 dello

Statuto speciale che, in materia di previdenza ed assicurazioni

sociali, attribuisce alla Regione potestà legislativa integrativa

della legislazione statale al mero fine di adattarla alle condizioni

regionali; apparire violato anche l'art. 3 della Costituzione, in

quanto si operava una diseguaglianza di trattamento giuridico tra le

lavoratrici madri a seconda che fossero o meno dipendenti della

Amministrazione regionale; risultare, comunque, non osservato il limite

costituito dal principio del nostro ordinamento giuridico per il quale

"la tutela accordata alle lavoratrici madri dalle leggi nazionali è

intesa a salvaguardare la salute psicofisica della madre e del bambino

durante la gravidanza e dopo il parto quando è più grave il pericolo

della loro integrità a causa delle tenui difese e resistenze

organiche".

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta nella seduta del 30

settembre 1976 riapprovava la legge, considerando che questa regola la

materia dello stato giuridico ed economico del personale, attribuita

dall'art. 2, lett. a) dello Statuto alla competenza legislativa

esclusiva della Regione; che pertanto non può parlarsi di disparità

di trattamento tra dipendenti dell'Amministrazione regionale e persone

che non rivestono tale qualifica. Infine, si sottolineava che,

diversamente da quanto rilevato in sede di rinvio, la condizione della

madre naturale nel primo anno di vita del bambino deve considerarsi

identica a quella della madre affidataria nel primo anno

dell'affidamento, indipendentemente dalla età del bambino.

Il Governo della Repubblica, nel chiedere la dichiarazione di

illegittimità per gli stessi motivi già comunicati alla Regione in

occasione del rinvio, osservava che le leggi nazionali, le quali

assicurano la tutela delle lavoratrici madri, danno attuazione ai

principi sanciti dagli artt. 31 e 37 della Costituzione. La tutela

così accordata trascende, per il suo stesso fondamento, l'angusto

ambito del rapporto d'impiego e trova la sua sede naturale nel settore

dell'assistenza e della previdenza sociale; che, pertanto, legiferando

come ha fatto la Regione, verrebbero a crearsi ingiustificate

discriminazioni nei confronti di soggetti in identica condizione, nella

specie costituita non dalla aleatoria ed irrilevante dipendenza da uno

anziché da altro datore di lavoro, bensì dall'identico attributo di

lavoratrice-madre (affidataria o adottiva); affermandosi, da ultimo,

che i motivi sui quali riposa il fondamento della tutela accordata

dalle leggi vigenti alla maternità e alla infanzia, non possono essere

estesi fino ad abbracciare l'ambientamento al contesto familiare

dell'infante, ma si arrestano alla più semplice e primaria esigenza di

tutelare la salute della madre e l'integrità del bambino nel momento

in cui egli non ha ancora raggiunto la soglia dell'autosufficienza.

Si è costituita in giudizio, con controricorso in data 23 novembre

1976, la Regione autonoma della Valle d'Aosta deducendo che il motivo

attinente alla pretesa violazione dell'art. 3 dello Statuto non appare

fondato in quanto giudice delle condizioni regionali ivi contemplate è

il Consiglio regionale, che può valutarle sotto molteplici profili.

Quanto agli altri motivi si osserva che non può non rilevarsi la

contraddizione in cui l'impugnativa cade negando alla Regione il potere

di dare una moderna e razionale applicazione alle norme degli artt. 31

e 37 della Costituzione, esercitando sia i poteri primari di cui

all'art. 2, lett. a) dello Statuto che quelli di integrazione ed

attuazione di cui all'art. 3, sussistendo per la materia previdenziale

ed assistenziale ivi contemplata puntuale nesso con gli artt. 31 e 37

Cost.

Inoltre, l'art. 3 della Costituzione è male invocato, in quanto

"la situazione giuridica della dipendente regionale non si identifica

con quella dei dipendenti dei privati o di altri enti pubblici".

Nel complesso del trattamento del personale regionale può ben

trovare sede una norma che tuteli i bambini, affidati, adottati o

affiliati dalle dipendenti al fine di inserirli nella nuova famiglia,

senza che con ciò si violi l'art. 3 della Costituzione.

Nell'udienza pubblica del 19 febbraio, non comparsa la Regione,

l'Avvocato dello Stato ha confermato le conclusioni già rese,

dichiarandosi, peraltro, non contrario ad una pronuncia di cessazione

della materia del contendere, in forza di ulteriore normativa dello

Stato, concernente la specifica tutela delle lavoratrici, per effetto

di adozione o affidamento di minori (legge 9 dicembre 1977, n. 903). Considerato in diritto :

1. - L'assunto iniziale del ricorso promosso dal Governo della

Repubblica avverso la legge regionale in epigrafe, estensiva nei

confronti delle dipendenti regionali della protezione della maternità

naturale, di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per effetto di

adozione, affiliazione o affidamento di minori, muove da due distinte

considerazioni. Di disparità, ai sensi dell'art. 3 Cost., con

identiche fattispecie, concernenti, cioè, lavoratrici non dipendenti

della Amministrazione regionale della Valle d'Aosta; di conseguente

insuscettibilità della normazione integrativa regionale, in tema di

previdenza e assistenza (art. 3 dello Statuto), di operare adattamenti

di sorta alle condizioni regionali, senza che - peraltro - possa essere

utilizzata la più ristretta potestà normativa organizzatoria di cui

al precedente art. 2.

2. - La questione non è fondata.

Ancorché, la materia de qua in termini di finalità obiettive

generali abbia a ritenersi ricompresa tra quelle contemplate nell'art.

3 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 4, attributivo di normazione integrativa delle leggi della

Repubblica, le disposizioni impugnate concernono specificamente, a

queste limitandosi, le dipendenti degli uffici regionali, il cui

ordinamento organicamente rientra nella potestà legislativa primaria

della Regione medesima, giusta il richiamato art. 2 del relativo

Statuto.

Sicché appare incontroverso che, statuendo come ha statuito, il

Consiglio della Valle d'Aosta non aveva inteso incidere su scelte o

principi fondamentali per cui dovesse ritenersi dubbia in origine,

secondo le considerazioni dell'Avvocatura, la inerente competenza.

Bensì, il Consiglio si è rivolto ad operare nel circoscritto ambito

di regolamentazione dello status dei propri dipendenti, così come -

per i congedi protettivi della gravidanza e del puerperio - erasi già

operato, da parte della stessa normazione nazionale, per l'area del

pubblico impiego statale (art. 41 del testo unico approvato con d.P.R.

10 gennaio 1957, n. 3).

Ed è nell'esercizio della regolamentazione dello stato giuridico,

appunto, che l'organo legislativo regionale ravvisa di dar più ampia e

compiuta significazione positiva agli enunciati costituzionali,

protettivi della famiglia comunque formatasi, con la connessa

inscindibile tutela della lavoratrice.

3. - D'altronde, proprio a tali principi - riconducibili agli artt.

31 e 37, primo comma, Cost. - si è in tempi immediatamente successivi

adeguata la legislazione dello Stato (onde, la subordinata richiesta

dell'Avvocatura di una pronuncia di cessazione del contendere) sia con

la legge 9 dicembre 1977, n. 903, in tema di parità di trattamento tra

uomini e donne in materia di lavoro; sia, ancora, in ambito più

proprio, con la legge 4 maggio 1983, n. 184 disciplinante l'adozione e

l'affidamento dei minori.

Esorbita, in ogni caso, dai termini della presente controversia il

quesito se il legislatore regionale abbia a tener presente, per poi

riferirvisi, le modalità statuite da normazione siffatta, successiva -

come qui chiarito - alla legge formante oggetto dell'odierno giudizio

(cfr., in conforme senso il titolo IV - congedi ed aspettative - art.

91, lett. h della legge 31 agosto 1981, n. 53 della Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del disegno di legge della Regione autonoma Valle d'Aosta "Estensione

ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle

disposizioni di cui alla l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive

modificazioni sulla protezione della maternità ed infanzia" approvato

il 2 luglio 1976 e riapprovato il 30 settembre dello stesso anno,

sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Governo della

Repubblica, in riferimento agli artt. 3 Cost. e 3 e 2 dello Statuto

speciale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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