Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1975 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 304-quaterd.P.R. 447/1988

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22

gennaio 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Napoli nel

procedimento penale a carico di Masi Filippo ed altri, iscritta al n.

86 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972.

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1975 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 15 dicembre 1971 il giudice istruttore presso il

tribunale di Napoli, nel procedimento penale contro Masi Filippo ed

altri, disponeva contestarsi allo stesso Masi i reati per i quali il

pubblico ministero aveva promosso azione penale, con mandato di

comparizione, anziché con mandato di cattura come invece, in

difformità, il p.m. aveva chiesto.

Avverso la predetta ordinanza, il p.m. sollevava impugnativa

davanti la sezione istruttoria e il relativo atto di dichiarazione di

appello, addì 30 dicembre 1971, veniva notificato al Masi, in

relazione al disposto dell'art. 199 bis c.p.p. senza accompagnare la

notifica con la riproduzione dei motivi dell'interposto gravame.

Il difensore del Masi chiedeva successivamente al giudice

istruttore, prima della pronuncia della sezione istruttoria, di avere

copia integrale sia dell'atto di impugnativa integrato con i relativi

motivi, sia della previa impugnata ordinanza dello stesso giudice. Ciò

per essere in grado di far pervenire le sue considerazioni difensive

davanti la predetta sezione.

Il giudice, con ordinanza 22 gennaio 1972, riteneva che, per

decidere sulla richiesta, occorresse far capo all'art. 304 quater cod.

proc. pen. che prevede quali atti possono essere messi a disposizione

della difesa durante l'istruttoria, senza tuttavia elencare atti del

tipo di quelli sopra accennati nella richiesta.

Tale lacuna costituirebbe motivo di illegittimità costituzionale,

in relazione al diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della

Costituzione e pertanto, con l'ordinanza suindicata, è stata posta

questione in tal senso.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Non vi è stata alcuna costituzione di parti in giudizio. Considerato in diritto :

1. - La questione sollevata, riguarda l'art. 304 quater del codice

di procedura penale, in quanto non prevede il deposito in cancelleria

(affinché la difesa dell'imputato ne venga edotta e possa chiederne

copia integrale, da utilizzare con memoria difensiva presso la sezione

istruttoria), tanto del provvedimento con cui il giudice istruttore

respinga la richiesta del pubblico ministero di emettere mandato di

cattura, quanto dell'atto contenente i motivi dell'appello che il p.m.

abbia proposto avverso detto provvedimento. Si assume che il mancato

deposito ostacolerebbe quella completa dialettica tra accusa e difesa,

realizzabile soltanto cognita causa e sarebbe, pertanto, in contrasto

con l'esercizio della difesa, garantito dall'art. 24 della

Costituzione. Ciò tanto più, ove si consideri che per principio

dettato dall'art. 199 bis c.p.p. la "dichiarazione di impugnazione" del

p.m. dev'essere notificata all'imputato, a pena di inammissibilità.

2. - La questione non è fondata.

Va, anzitutto, considerato che, in via di principio, recepito in

giurisprudenza, l'imputato non ha diritto ad una conoscenza preventiva

del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore ai sensi dell'art.

251 c.p.p. come pure dell'ordine di cattura emesso dal pubblico

ministero, ai sensi degli artt. 251, secondo comma, e 393 del codice di

procedura penale.

In questi casi, non si dà luogo ad alcun deposito preventivo di

atti, né v'è controllo anticipato da parte della difesa

dell'imputato. Tutto ciò corrisponde alla peculiare natura del

mandato e dell'ordine di cattura (provvedimenti cautelari ad esecuzione

immediata) che, per ovvie ragioni, non possono che rimanere segreti

fino al momento della loro estrinsecazione.

Contro il mandato o l'ordine di cattura già emessi, può soltanto

proporsi ricorso in Cassazione, senza che ciò possa, tuttavia,

importare sospensione della esecuzione (art. 263 bis c.p.p.).

Ed è, appunto, in coerenza a questo sistema che l'art. 304 quater

c.p.p. segna, nell'ultimo comma il contenuto ed i limiti dei diritti,

in materia, del difensore dell'imputato, restringendoli a quello

dell'ottenere copia del mandato già "notificato od eseguito".

3. - Gli stessi criteri sono da seguire anche nella situazione in

esame, cioè nel corso della procedura inerente alla emissione di un

mandato di cattura, richiesta dal p.m. e non condivisa dal giudice

istruttore, ipotesi prevista dall'art. 263 del codice di procedura

penale. Qui è il solo p.m. che può conoscere la decisione del giudice

per impugnarla davanti alla sezione istruttoria (stesso art. 263).

Non può farsi ricorso all'art. 199 bis c.p.p. per farne discendere

la conseguenza che la notifica all'imputato dell'appello del p.m. non

possa non significare che l'imputato stesso, oltre la notizia dell'atto

in sé, debba poi essere, comunque, posto in condizione di apprestare,

in proposito, le sue deduzioni difensive.

La Corte ritiene, infatti, che non possa essere condivisa la

premessa dalla quale muove l'ordinanza, che, cioè, anche nella ipotesi

qui presa in considerazione, trovi applicazione il disposto dell'art.

199 bis, giacché la sfera di operatività di tale norma, anche nella

parte relativa alla notifica all'imputato della impugnativa del p.m.

non può essere definita se non in coerenza del sistema a cui inerisce.

4. - Da ciò consegue la non fondatezza della proposta questione di

legittimità dell'art. 304 quater del codice di procedura penale.

L'assunto che l'illegittimità consisterebbe nella mancata

inclusione nell'elenco degli atti istruttori, da depositarsi entro

cinque giorni dal loro compimento, a disposizione dei difensori, anche

degli atti consistenti nella previa ordinanza del giudice istruttore e

dei motivi dell'appello interposto dal p.m. non regge di fronte a

quanto suesposto.

Va, poi, aggiunta la considerazione, non meno rilevante, che, anche

ove si ritenesse applicabile l'art. 199 bis, tuttavia, d'ordinario,

come nel caso in esame, gli atti di cui si pretende il deposito,

contengono, per contestare l'emissione o meno del mandato, diffuse

valutazioni sull'esito delle prove assunte (prove testimoniali) delle

quali verrebbe così data una non consentita cognizione anticipata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 304 quater del codice di procedura penale, sollevata, con

l'ordinanza di cui in epigrafe, dal giudice istruttore presso il

tribunale di Napoli, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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