Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1981 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della

legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge

6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica) promosso con ordinanze emesse

il 28 ottobre 1975 ed il 12 ottobre 1977 rispettivamente dai tribunali

di Mantova e di Piacenza - sezioni agrarie, nei procedimenti civili

vertenti tra Moretti Argia in Minelli e Sproccati Corrado e tra Rizzi

Virgilio ed altra e Brizzolara Giovanni ed altri, iscritte al n. 161

del registro ordinanze 1976 ed al n. 521 del registro ordinanze 1977 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 1976 e

n. 25 del 1978.

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1975 nel procedimento civile

vertente tra Moretti Argia e Sproccati Corrado avente ad oggetto il

rilascio di fondo rustico ceduto in affito, il tribunale di Mantova,

sezione specializzata agraria, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765,

concernente la disciplina della procedura relativa alla lottizzazione

di aree con destinazione edilizia, in quanto non prevede la

corresponsione di un indennizzo a favore del conduttore di terreni nei

confronti del quale, come nella specie, venga pronunciata la decadenza

dal diritto alla proroga del contratto di affitto perché i terreni

stessi sono stati compresi in un piano di lottizzazione convenzionale.

Secondo l'ordinanza si concreterebbe in tal modo una irrazionale

disparità di trattamento rispetto a quanto previsto invece dall'art.

17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che attribuisce un indennizzo

al coltivatore diretto che debba cessare dalla conduzione del fondo

espropriato per pubblica utilità ai sensi della legge stessa, e

sarebbe così violato il principio di eguaglianza garantito dall'art. 3

Cost.

L'ordinanza notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 7 aprile 1976.

Questione analoga è stata sollevata dal tribunale di Piacenza,

sezione specializzata agraria, nel procedimento vertente tra Rizzi

Virgilio ed altra e Brizzolara Giovanni ed altri, pure avente ad

oggetto il rilascio di terreni ceduti in affitto e compresi poi in un

piano di lottizzazione.

Il giudice a quo a sostegno della censura, rivolta espressamente

contro "l'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come

modificato dall'art. 8 della legge n. 765 del 1967" si richiama alla

giurisprudenza di questa Corte con cui è stata dichiarata

l'illegittimità dell'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527

e dell'art. 1 d.l. C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, in quanto non

prevedevano un indennizzo a favore del conduttore dichiarato decaduto

dalla proroga del contratto di affitto nel caso di radicali ed

immediate trasformazioni agrarie del fondo da parte del concedente che

risultino incompatibili con la continuazione del rapporto. La ragione

fondamentale posta alla base della menzionata pronunzia, afferma il

giudice a quo, risiede nella riconosciuta esigenza di attribuire un

ristoro all'affittuario costretto ad abbandonare il fondo per il

suddetto motivo, in osservanza del principio sancito dall'art. 44

Cost., secondo cui devono essere garantiti equi rapporti sociali nella

regolamentazione della proprietà terriera. E tale esigenza sarebbe

indubbiamente valida anche nell'ipotesi in esame in cui, come in quella

esaminata dalla Corte, il coltivatore deve rilasciare il fondo perché

la sua permanenza è incompatibile con la nuova destinazione economica

del bene.

Non manifestamente infondata sarebbe altresì la questione sotto il

profilo della violazione del principio di eguaglianza, per

l'ingiustificata disparità di trattamento che conseguirebbe sia dal

riconoscimento del diritto all'indennizzo nella situazione cui si

riferisce la menzionata pronunzia della Corte e, viceversa, dalla

esclusione del diritto stesso nella del tutto analoga situazione oggi

in esame, che come tale richiederebbe eguale disciplina, sia dal

contrasto con l'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già

rilevato con la citata ordinanza del tribunale di Mantova.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 25 gennaio 1978.

Non risultando costituzione di parti, per entrambe le questioni è

stata fissata la discussione in camera di consiglio. Considerato in diritto :

Le due cause, riguardando questioni analoghe, possono essere riunite e

decise con unica sentenza.

Le censure sollevate si riferiscono al preteso contrasto con gli

artt. 3 e 44 Costituzione dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n.

1150, modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Dette norme riguardano la disciplina del procedimento per la

lottizzazione di aree a scopo edilizio, e fissano i modi, i tempi e le

condizioni per le autorizzazioni e per le concessioni delle licenze

edilizie nell'ambito dei singoli lotti.

I giudici a quibus lamentano la carenza, in queste norme, di una

disposizione che attribuisca un indennizzo al conduttore di un fondo

rustico, il quale venga dichiarato decaduto dalla proroga del contratto

perché il fondo stesso è stato compreso in un piano di lottizzazione.

Le questioni sono inammissibili.

Nel caso di specie si versa in una ipotesi di cessazione della

proroga non prevista espressamente dalle leggi che regolano la materia,

ma individuata dalla giurisprudenza in base al principio che le leggi

di proroga dei contratti agrari presuppongono, ai fini della loro

applicabilità, il riferimento a terreni destinati all'agricoltura, per

cui, se un terreno perde tale qualità, come nel caso della

lottizzazione per destinazione edilizia, il contratto agrario viene

meno come tale e non può essere considerato soggetto a proroga.

I giudici a quibus hanno individuato la sedes materiae della

lamentata omissione nelle norme regolanti la lottizzazione, ma è

evidente che gli articoli impugnati, riguardando, come si è detto, i

tempi, i modi e le condizioni delle autorizzazioni e delle licenze in

materia, con riferimento esclusivo al rapporto fra il proprietario e la

pubblica amministrazione, investono un campo del tutto diverso ed

autonomo rispetto a quello cui si riferisce la censura, che riguarda

una pretesa disarmonia nel bilanciamento degli interessi del lavoro e

del capitale in agricoltura, nell'ambito della disciplina dei contratti

agrari e delle relative proroghe, e con stretto riferimento al rapporto

privato fra concedente e conduttore.

La norma impugnata, pertanto, non rileva di per sé in ordine al

problema prospettato nelle ordinanze di rinvio ed i giudici del merito,

per decidere le controversie, non debbono fare applicazione degli

articoli di legge impugnati, i quali non rappresentano quindi la sedes

materiae idonea a dar luogo ad una pronunzia di questa Corte sulla

questione di costituzionalità prospettata. Ciò comporta in

conformità di quanto già deciso da questa Corte con la sent. 35/80,

in analoga fattispecie, l'inammissibilità per difetto di rilevanza

della questione sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e

dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sollevate con le

ordinanze di cui in epigrate in riferimento agli artt. 3 e 44 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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