Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1957

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/01/1957 · relatore Mario Bracci

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 15d.P.R. 327/1950
  • art. 17d.P.R. 327/1950
  • art. 19d.P.R. 327/1950

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA sui sei ricorsi, notificati il 20 febbraio 1956, depositati nella

cancelleria della Corte costituzionale il 28 successivo, iscritti

rispettivamente ai numeri 21, 22, 23, 25, 26 e 27 del Registro ricorsi

1956 e pubblicati, i primi cinque, nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 84 del 7 aprile 1956 ed il sesto nella Gazzetta Ufficiale

n. 98 del 21 aprile 1956, proposti dalla Regione autonoma della

Sardegna per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del

D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, che reca norme di attuazione dello

Statuto speciale per la Sardegna, per la sola parte concernente gli

articoli sottoindicati:

ricorso 1 ) art. 7;

ricorso 2 ) art. 11;

ricorso 3 ) art. 12;

ricorso 4 ) art. 15;

ricorso 5 ) art. 17, commi, l, 2, 4 e 5 ;

ricorso 6 ) art. 19, comma 1.

Viste le costituzioni in giudizio del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 7 novembre 1956 la relazione del

Giudice Mario Bracci;

uditi gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri per la Regione

ricorrente ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano

Tracanna.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sei ricorsi, notificati il 20 febbraio 1956 e depositati il 28

detto, la Regione autonoma della Sardegna ha promosso davanti alla

Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale

degli artt. 7, 11, 12, 15, 17 e 19 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327,

contenente "norme d'attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna".

Questi ricorsi sono stati regolarmente pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, difesa dalla Avvocatura

dello Stato, si è regolarmente costituita in giudizio, depositando il

12 marzo 1956 separate deduzioni per ogni ricorso, illustrate

successivamente da separate memorie, depositate il 24 ottobre 1956.

Tutti i ricorsi propongono due motivi di impugnazione che hanno

carattere generale.

Col primo si sostiene che le norme d'attuazione impugnate, in

quanto contengono modificazioni dello Statuto, sarebbero

costituzionalmente illegittime per essere stato omesso il procedimento

Costituzionale per la revisione dello Statuto della Sardegna di cui

all'art. 54 dello Statuto stesso.

Col secondo si sostiene che sarebbe stata invasa la competenza

legislativa della Regione, in quanto con le norme d'attuazione

impugnate lo Stato avrebbe legiferato in materie di competenza

legislativa regionale; questo sarebbe un vizio d'incostituzionalità a

sé stante, per il solo fatto della posizione della norma in una

materia di generale competenza legislativa regionale, a prescindere

dall'esame del convenuto specifico delle norme stesse.

L'Avvocatura dello Stato osserva, tanto sul primo quanto sul

secondo punto, che le norme d'attuazione, previste dall'articolo 56

dello Statuto, sono state emanate in virtù di delega legislativa

proprio per integrare ed adattare lo Statuto stesso alle esigenze

concrete dell'autonomia regionale. Perciò non soltanto è fuori luogo

parlare d'invasione della competenza regionale, ma quelle modificazioni

dello Statuto, nel senso dell'integrazione, che sono state rese

necessarie dalle esigenze dell'attuazione hanno natura giuridica

particolare tanto che per queste il limite della costituzionalità è

diverso da quello delle leggi ordinarie.

Le particolari censure d'illegittimità costituzionale, relative ad

ogni singolo ricorso sono poi le seguenti:

1) Quanto all'art. 7 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 (ricorso n.

21), la Regione sostiene che sono stati violati l'art. 6, in relazione

agli artt. 3 lett. d e 4 lett. c, e l'art. 56 dello Statuto. Questo

art. 7, mentre dispone il passaggio alla Regione di tutti gli uffici e

servizi del Ministero dell'agricoltura esistenti in Sardegna, eccettua

l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'Osservatorio

fitopatologico perché, pur adempiendo ai compiti regionali secondo le

direttive della Regione, questi organi rimangono alle dipendenze del

Ministero per l'esercizio delle funzioni statali. Secondo la Regione,

che ha minutamente analizzato le funzioni amministrative spettanti per

legge agli ispettorati agrari e agli osservatori fitopatologici, le due

eccezioni dell'art. 7 sarebbero costituzionalmente illegittime perché,

di fronte alla piena potestà amministrativa regionale in materia

d'agricoltura, nessuna funzione agraria di carattere generale sarebbe

rimasta a questi organi dall'amministrazione statale nella Regione,

salvo forse qualche limitatissimo compito inerente allo Osservatorio

fitopatologico.

La difesa dello Stato eccepisce invece che la competenza del

l'amministrazione regionale in materia d'agricoltura concorre con

quella statale, essendo riservate alla prima le funzioni d'interesse

regionale e all'altra quelle d'interesse unitario e nazionale: le due

eccezioni dell'art. 7 sarebbero state disposte proprio in

considerazione delle funzioni di interesse nazionale che sono

prevalentemente proprie degli ispettorati compartimentali e degli

osservatori fitopatologici, rimasti perciò alle dipendenze dello

Stato.

2) Il secondo ricorso (numero di ruolo 22) prende in considerazione

l'art. 11 delle citate norme d'attuazione che riserva alla competenza

del Ministero dei LL.PP. la compilazione dell'elenco dei comuni per i

quali deve essere adottato un piano di ricostruzione a termini del

D.L.L. 1 marzo 1945, n. 154, sui danni bellici. Questa norma è

ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Regione per violazione

dell'art. 6 dello Statuto in relazione all'art. 3 lettere a ed f, in

quanto l'amministrazione regionale è piena anche in materia di

edilizia e d'urbanistica.

Secondo la difesa dello Stato la compilazione del suddetto elenco

dei comuni è invece il primo atto d'un complesso procedimento

destinato a concludersi essenzialmente in lavori pubblici statali;

questa è materia sottratta alla competenza regionale e sotto questo

profilo l'art. 11 sarebbe del tutto conforme allo Statuto.

3) L'art. 12 delle suddette norme d'attuazione dispone poi che i

regolamenti edilizi comunali siano approvati dalle autorità regionali

"udito il parere del Provveditorato alle opere pubbliche per la

Sardegna". La Regione ha impugnato questo articolo col ricorso n. 23

per violazione dell'art. 6 dello Statuto, in relazione all'art. 3

lettere a ed f, in quanto il Provveditorato, organo statale, non poteva

essere inserito con legge ordinaria nell'organizzazione amministrativa

regionale e in quanto un'attività consultiva statale verrebbe ad

invadere in tal modo una sfera di piena ed esclusiva competenza

regionale. La difesa dello Stato, osservato che questa norma, accolta a

suo tempo dalla Commissione paritetica, non è in contrasto con nessun

articolo dello Statuto, eccepisce che il parere del Provveditorato alle

00. PP. non è vincolante e che il Provveditorato stesso, oltre ad

essere tenuto, per legge, a svolgere funzioni in base alle direttive

della Regione è anche organo di vigilanza urbanistica ai fini statali.

Tutto ciò escluderebbe, secondo la difesa dello Stato,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 12.

4) Circa l'art. 15, oggetto del ricorso n. 25, la Regione ne

censura l'illegittimità per violazione dell'art. 5 dello Statuto in

relazione agli artt. 3 lettere a ed e, e 4 lett. a, in quanto dispone

che l'attività amministrativa concernente i giacimenti minerari di

interesse nazionale sia svolta dall'amministrazione regionale secondo

le direttive che all'uopo saranno impartite dal Ministero

dell'industria e del commercio.

Secondo la Regione, questa distinzione tra giacimenti di interesse

nazionale e locale, adottata di recente anche da un decreto legislativo

delegato per il decentramento dei servizi del Ministero dell'industria,

è del tutto arbitraria specialmente se è riservata al potere

discrezionale dell'amministrazione statale. D'altra parte gli

"interessi nazionali", ai quali allude l'art. 3 dello Statuto, sono

limiti posti alla legislazione regionale che non possono riflettersi,

in virtù di atti del potere esecutivo, sull'amministrazione regionale.

Questa, nell'ambito della legge e del proprio potere discrezionale,

deve potere esercitare liberamente i diritti relativi alle miniere, ai

sensi dell'art. 3 lett. m dello Statuto.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce invece che il limite degli

interessi nazionali, richiamato per l'amministrazione regionale dal

combinato disposto degli artt. 3 e 6 dello Statuto, legittima

pienamente una norma d'attuazione che coordini l'amministrazione

regionale con l'amministrazione statale proprio in funzione della

diversa importanza locale o generale degli interessi che sono inerenti

ai giacimenti minerari.

5) Un altro articolo impugnato è il 17, che contiene norme

relative alle Camere di commercio della Sardegna. La Regione ha

contestato col ricorso n. 26 la legittimità costituzionale dei commi

1, 2, 4 e 5 di questo articolo in virtù dei quali le funzioni

ispettive sulle Camere di commercio sono esercitate

dall'amministrazione regionale secondo le direttive del Ministero; alla

nomina dei presidenti provvedono i Ministeri del commercio e

dell'agricoltura su proposta del Presidente della Giunta regionale; i

bilanci sono approvati dall'amministrazione regionale d'intesa col

Ministero dell'industria; l'aliquota dell'imposta camerale

circoscrizionale è fissata con decreto del Presidente della Regione

d'intesa col Ministro dell'industria.

Quest'ingerenza dell'amministrazione statale sull'amministrazione

regionale è contrastata dal ricorso della Regione per motivi analoghi

a quelli dei ricorsi precedenti.

Difatti, secondo la Regione, l'amministrazione regionale nelle

materie di legislazione esclusiva è piena ed esclude qualunque

ingerenza statale (perciò violazione dell'art. 6 dello Statuto in

relazione all'art. 3 lettere a e d), mentre nelle materie di

legislazione concorrente l'amministrazione potrebbe incontrare tutt'al

più i limiti dei principi che sono stabiliti dalle leggi dello Stato.

Ma nel caso, secondo la Regione, non esisterebbero nella legislazione

statale principi capaci di giustificare le ingerenze statali previste

dall'art. 17 (perciò violazione dell'art. 6 anche in relazione

all'art. 4 lett. a dello Statuto). La difesa dello Stato eccepisce che

la disciplina dell'art. 17 sarebbe proprio determinata dai principi

delle leggi statali che, affidando alle Camere di commercio funzioni

locali e nazionali strettamente connesse, impongono un ragionevole

coordinamento dell'amministrazione regionale con quella statale.

6) L'ultimo articolo delle norme d'attuazione di cui al D.P.R. n.

327 del 1950, impugnato dalla Regione col ricorso n. 27, è il 19 che

riserva agli "uffici e organi provinciali dello Stato" le funzioni in

materia di igiene e di sanità affidando all'amministrazione regionale

soltanto il compito di coordinare queste funzioni secondo le direttive

dell'Alto Commissariato per l'igiene e per la sanità, ferma restando

la dipendenza dal Commissariato stesso degli uffici ed organi predetti

per le funzioni d'esclusiva competenza dello Stato.

La Regione rileva che con questa norma non soltanto viene

praticamente eliminata l'attività amministrativa regionale in materia

di sanità, ma viene addirittura escluso il passaggio alla Regione

degli uffici per l'igiene e per la sanità, previsto dall'art. 56 dello

Statuto. Ciò costituirebbe, secondo la Regione, violazione dell'art. 6

dello Statuto, in relazione agli artt. 3 lett. a, 4 lett. i e 56 dello

Statuto per la Sardegna.

La difesa dello Stato eccepisce invece che in luogo del passaggio

degli uffici ed organi dallo Stato alla Regione fu preferito, conforme

all'avviso della Commissione paritetica, un duplice rapporto funzionale

degli uffici verso lo Stato e verso la Regione; ciò sarebbe del tutto

conforme allo Statuto e non escluderebbe affatto che questi organi, in

virtù di tale rapporto, esercitassero alle dipendenze della Regione

tutte le funzioni a questa spettanti, sia pure secondo le direttive

dell'Alto Commissariato per la sanità. Queste "direttive"

costituirebbero rispetto all'amministrazione regionale l'equivalente

dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato che sono previsti

dall'art. 4 quali limiti alla legislazione regionale concorrente.

D'altra parte, secondo la difesa dello Stato, la suprema

responsabilità per la tutela della salute pubblica, spetterebbe

esclusivamente allo Stato ai sensi dell'art. 32 della Costituzione.

Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15

delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha

disposto che le sei cause promosse con i sopra indicati ricorsi e

chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :

La Corte ha ritenuta opportuna la riunione dei ricorsi per la loro

decisione con un'unica sentenza: vi è identità di parti, alcune

questioni sono comuni ai vari ricorsi e tutte sono relative alle norme

d'attuazione del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.

Per quanto riguarda il ricorso n. 22, relativo all'art. 11 delle

ricordate norme d'attuazione, occorre rilevare pregiudizialmente che,

secondo ciò che risulta dagli atti, la Giunta regionale non ha

deliberato di promuovere la questione di legittimità costituzionale.

Difatti la convenienza o meno di questo ricorso fu ampiamente

dibattuta dagli organi regionali, ma la Giunta regionale, nella sua

deliberazione conclusiva del 3 febbraio 1956, relativa all'impugnazione

di molteplici norme, si espresse chiaramente in senso negativo: non

incluse l'art. 11 fra quelli di cui fu deliberata l'impugnativa e

dichiarò nella motivazione "non doversi fare luogo all'impugnativa

davanti la Corte costituzionale del citato art. 11 del D.P.R. 19 maggio

1950, n. 327, per ovvie regioni d'opportunità".

Poiché non vi è dubbio che la deliberazione della Giunta

regionale è necessaria, ai sensi dell'art. 32 della legge 11 marzo

1953, n. 87, affinché la Regione possa promuovere in giudizio una

questione di legittimità costituzionale, il ricorso non può essere

ammesso. Inoltre, nella fattispecie, risulta addirittura dagli atti la

volontà negativa della Giunta regionale al riguardo.

Da ciò deriva che il ricorso registrato al n. 22 e concernente

l'art. 11 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, deve essere dichiarato

inammissibile.

Quanto alle questioni di carattere generale, sollevate dalla

Regione autonoma della Sardegna nei ricorsi n. 21, 23, 25, 26 e 27 e

relative alla violazione dell'art. 54 dello Statuto per essere stato

omesso il procedimento costituzionale per la revisione statutaria, e

alla violazione degli artt. 3 e 4 dello Statuto stesso in quanto le

norme impugnate avrebbero disciplinato materie comprese nella

competenza legislativa regionale, questa Corte ha già avuto occasione

di pronunziarsi in proposito con la sentenza n. 20 del 29 giugno 1956,

negando il fondamento di questi motivi d'impugnazione che non tengono

conto della natura e dello scopo delle norme d'attuazione,

espressamente previste dall'art. 56 dello Statuto.

La Corte non può che confermare la propria giurisprudenza anche in

questo caso e, conseguentemente, ritenere infondati i ricordati motivi

di gravame.

Per quanto riguarda le questioni particolari relative ai singoli

ricorsi la Corte osserva quanto appresso. In relazione all'art. 7

(ricorso n. 21) la censura della Regione, che ravvisa una violazione

della propria potestà amministrativa nel fatto che l'Ispettorato

compartimentale dell'agricoltura e l'Osservatorio fitopatologico della

Sardegna restano alle dipendenze del Ministero per l'esercizio delle

funzioni riservate allo Stato, non è fondata.

A parte l'importanza maggiore o minore che di fatto possono avere

attualmente le funzioni statali, in quanto la maggior parte

dell'amministrazione agraria periferica è divenuta di competenza

regionale, non vi è dubbio che nessuna norma costituzionale impone

allo Stato di trasferire tutti i propri uffici alla Regione o gli vieta

di conservare alle proprie dipendenze e a proprio carico quelli

esistenti.

Vero è che questi uffici rimasti alle dipendenze dello Stato

dovranno adempiere, in base alle direttive impartite dalla Regione,

anche i compiti a questa affidati. Ciò sembra conforme ai principi

della collaborazione tra Stato e Regione dai quali dipende, in

definitiva, il buon funzionamento delle autonomie regionali.

D'altra parte è certo che esistono tuttora funzioni

caratteristicamente statali dell'Ispettorato compartimentale

dell'agricoltura e dell'Osservatorio fitopatologico (basti ricordare il

controllo sull'utilizzazione dei contributi statali per pascoli e per

sistemazioni montane, la lotta contro le malattie delle piante, contro

gli insetti ecc. ed in genere le funzioni che si svolgono mediante atti

la cui efficacia superi il limite territoriale della Regione) e

comunque non sembra discutibile che in qualunque momento lo Stato

potrà affidare nuove funzioni a questi uffici. Inoltre l'art. 7 parla

genericamente di "esercizio di funzioni statali": è ovvio che questa

dizione non potrà ledere in alcun caso la competenza della Regione

perché queste funzioni sono e potranno essere soltanto quelle che

secondo la norma della Costituzione e dello Statuto spettino

effettivamente allo Stato e non alla Regione.

Perciò il ricorso della Regione sarda relativo all'art. 7 deve

essere respinto.

Del pari infondata è la questione d'illegittimità costituzionale

sollevata dalla Regione sarda col ricorso n. 23 relativamente all'art.

12 delle ricordate norme d'attuazione.

La Regione lamenta che i regolamenti edilizi comunali debbano

essere approvati "udito il parere del Provveditorato alle opere

pubbliche per la Sardegna", che sarebbe organo statale e non regionale.

In realtà non è agevole apprezzare la portata di questa censura

perché l'art. 9, non impugnato, delle norme d'attuazione in esame

sancisce che il Provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna

adempie in base a direttive della Regione le funzioni a questa

demandate. Perciò può essere fondatamente sostenuto che il

Provveditore alle OO. PP. nell'esercizio dell'attività consultiva di

cui all'articolo impugnato espleti funzioni regionaii e non funzioni

statali; col pieno rispetto non soltanto della competenza, ma anche del

prestigio della Regione autonoma della Sardegna.

Ciò rilevato, occorre tenere presente che i regolamenti edilizi

comunali hanno una particolare importanza perché sono previsti dal

Codice civile quali fonti di diritto (art. 871) ed in alcuni casi

(artt. 873 e segg. ) possono prevalere addirittura sulle norme del

Codice.

Perciò i regolamenti comunali edilizi sono sottoposti, secondo la

legislazione statale, a particolari controlli centrali (parere del

Consiglio superiore della sanità: art. 230 del T.U. 27 luglio 1934,

n. 1265; art. 36 legge 17 agosto 1942, n. 1152, sull'urbanistica).

Sembra perciò del tutto ragionevole che la norma impugnata, che

appunto per essere stata emanata in sede d'attuazione dello Statuto

doveva assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico

dello Stato e degli interessi nazionali, abbia imposto in una materia

di tanta importanza il parere, del resto non vincolante, d'un organo

tecnico particolarmente specializzato e collegato con l'amministrazione

centrale dello Stato.

Le norme d'attuazione, come quella che è stata infondatamente

impugnata, servono appunto a coordinare, anche dal punto di vista

tecnico, l'amministrazione regionale con quella statale e sono

necessarie per assicurare lo svolgimento delle autonomie regionali

nell'unità dello Stato.

Perciò anche il ricorso della Regione sarda, relativo allo

articolo 12 è da respingersi.

L'art. 15 è impugnato perché l'attività amministrativa

concernente i giacimenti minerari di interesse nazionale deve essere

svolta dall'amministrazione regionale secondo le direttive da

impartirsi dal Ministero dell'industria e del commercio.

Secondo la Regione questa distinzione, stabilita in base

all'interesse nazionale o locale dei minerali, sarebbe del tutto

arbitraria e la subordinazione dell'attività amministrativa regionale

alle direttive del Ministero dell'industria sostituirebbe la

discrezionalità dell'amministrazione statale all'autonomia regionale.

Questa doglianza sembra fondata.

La distinzione dei minerali, a seconda del loro interesse nazionale

o locale, non è arbitraria perché è sancita nel D.P.R. 28 giugno

1955, n. 620, e comunque non vi è dubbio che in qualunque momento lo

Stato può determinare legislativamente il preminente interesse

nazionale d'una o di più sostanze minerali. Né la Regione potrebbe

dolersi dei principi eventualmente limitativi della propria competenza

in materia mineraria che derivassero dal mutamento della legislazione

statale in relazione al diverso interesse nazionale che possono

assumere determinati minerali: il rispetto di questi principi e di

questi interessi è un limite statutario dell'autonomia regionale della

Sardegna.

Ma altra cosa è determinare un adeguato coordinamento

dell'attività regionale con quella statale in funzione di questi

interessi in materia mineraria mercé norme di legge che diano

preventiva certezza alle competenze amministrative della Regione e

dello Stato ed altra cosa è subordinare l'attività amministrativa

regionale alle discrezionali direttive dell'amministrazione statale.

Nel primo caso i principi dell'autonomia regionale sono rispettati

e sono rispettate le competenze legislative ed amministrative della

Regione ex art. 3 lett. m ed eventualmente ex art. 4 lett. a e

dell'art. 6.

Difatti in tale ipotesi non soltanto sono possibili i controlli

sulla legittimità costituzionale delle norme statali che eventualmente

impongano un particolare coordinamento dell'attività amministrativa

regionale con quella statale, ma la Regione stessa di propria

iniziativa potrebbe valersi del potere legislativo, che le compete in

materia, per porsi le maggiori limitazioni o per assoggettarsi ai più

severi controlli che fossero resi necessari dalla mutata legislazione

statale, salvo si intende il controllo giurisdizionale sulla

costituzionalità di queste norme.

Invece l'assoggettamento della Regione alle direttive del Ministero

dell'industria, cioè agli ordini dell'amministrazione statale da

stabilirsi caso per caso, costituisce indubbiamente una grave

violazione non soltanto della competenza amministrativa della Regione

ex art. 6 in relazione agli artt. 3 lett. n e 4 lett. a, ma degli

stessi principi fondamentali dell'autonomia regionale.

Perciò il ricorso n. 25, relativo all'art. 15, deve essere

accolto sotto il profilo sopra delineato.

Quanto all'art. 17, impugnato col ricorso n. 26, la Regione lamenta

anzitutto l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.

17, la cui prima parte è del seguente tenore: "Le funzioni ispettive

sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura della Sardegna sono

esercitate secondo le direttive del Ministero dell'industria e del

commercio dall'amministrazione regionale".

Questa censura è fondata, limitatamente alla prima parte, per le

ragioni che hanno portato all'accoglimento del precedente ricorso. La

competenza in materia d'agricoltura, d'industria e di commercio spetta

alla Regione (art. 3 lett. d, art. 4 lett. a) ed inoltre le Camere di

commercio sono enti d'interesse prevalentemente regionale. Comunque i

limiti posti alla legislazione regionale sarda ex artt. 3 e 4 ai quali

fa riferimento l'art. 6 dello Statuto, non giustificano che le funzioni

amministrative della Regione siano gerarchicamente subordinate alle

discrezionali direttive dell'amministrazione dello Stato.

Non ha invece alcun fondamento, come è ovvio, l'impugnazione della

Regione per quanto attiene alla seconda parte del primo comma che

probabilmente non fu esclusa perché compresa nello stesso periodo

della prima parte del comma: "salvo quelle riguardanti servizi

d'interesse nazionale per le quali il Ministero ritenga di dovere

compiere indagini dirette".

La Regione ha anche impugnato il secondo comma dell'art. 17, la

cui prima parte è del seguente tenore: "Sono altresì svolte

dall'amministrazione regionale le funzioni di spettanza del Ministero

dell'industria e del commercio circa la nomina degli organi camerali e

l'istituzione e la gestione di aziende speciali". È evidente che la

Regione ricorrente non ha alcun interesse ad impugnare questa norma.

Perciò il ricorso, limitatamente alla prima parte del secondo

comma dell'art. 17, è inammissibile. La seconda parte del secondo

comma è del seguente tenore: "alla nomina dei Presidenti delle Camere

di commercio provvede il Ministero dell'industria e del commercio di

concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste su proposta del

Presidente della Giunta regionale".

La censura della Regione non è fondata.

Difatti l'organizzazione delle Camere di commercio interessa anche

lo Stato. Ad esempio l'ufficio provinciale del commercio e

dell'industria è un organo statale inserito nelle Camere di commercio

(legge 5 gennaio 1953, n. 22), le cui spese sono a carico del bilancio

dell'ente mentre il personale, pure essendo a carico dello Stato,

dipende disciplinarmente dal Presidente della Camera di commercio.

D'altra parte l'interesse preminente della Regione è rispettato

perché la nomina del Presidente della Camera di commercio avviene su

proposta del Presidente della Giunta regionale.

Perciò non può riconoscersi fondamento all'impugnazione della

Regione neppure per la seconda parte del secondo comma dell'art. 17.

Il quarto comma dell'art. 17, del pari impugnato dalla Regione,

stabilisce: "A decorrere dall'esercizio 1950 i bilanci di previsione e

i conti consuntivi delle Camere predette saranno approvati

dall'amministrazione regionale d'intesa col Ministero dell'industria e

del commercio". La questione d'illegittimità costituzionale,

sollevata al riguardo, è fondata.

Non vi è dubbio che, per il preminente interesse regionale e per

le considerazioni già esposte, il controllo sui bilanci delle Camere

di commercio della Sardegna rientri nella competenza

dell'amministrazione regionale.

Gli interessi statali, che non sono estranei né

all'organizzazione, né alle funzioni delle Camere di commercio,

giustificano certamente l'intervento anche dello Stato in una delle

molte forme che sono consuete al sistema dei controlli fra enti

diversi.

Ma l'approvazione dei bilanci, "d'intesa" fra la Regione e il

Ministero, importa l'attribuzione permanente di questa funzione allo

Stato e alla Regione congiuntamente.

Questa Corte non ritiene costituzionalmente legittimo, conforme

alla propria giurisprudenza, che l'esercizio d'una funzione

statutariamente attribuita alla Regione venga estesa anche allo Stato e

perciò il ricorso della Regione è da ritenersi fondato, sotto questo

profilo, per quanto riguarda il quarto comma dell'art. 17.

Infine la Regione ha impugnato il quinto comma dell'art. 17 che è

del seguente tenore: "L'aliquota d'imposta camerale da applicare nella

circoscrizione di ciascuna Camera sarda, nei limiti massimi stabiliti

dalla legge dello Stato, sarà fissata con decreto del Presidente della

Giunta camerale d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio".

La censura della Regione non è fondata.

Difatti nel caso dell'imposta camerale è da ritenersi che

concorrano la competenza dello Stato e la competenza della Regione.

Trattasi di materia tributaria che la legislazione statale riservava

alla competenza statale (art. 54 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e

successive modificazioni) e che nessuna norma statutaria, appunto per

la natura tributaria della materia stessa, può ritenersi che

attribuisca alla Regione.

La Regione non può perciò lamentare una violazione della propria

competenza per il fatto che lo Stato siasi spogliato parzialmente

della propria ai fini d'una più intensa collaborazione con la Regione

stessa.

Ne consegue che il ricorso della Regione è da ritenersi infondato

rispetto al quinto comma dell'art. 17.

La Regione ha impugnato infine, con il ricorso n. 27, l'art. 19.

La questione è nei seguenti termini: mentre l'art. 6 dello Statuto, in

relazione all'art. 4 lett. i, attribuisce alla Regione

l'amministrazione in materia di igiene e di sanità pubblica, sia pure

entro i limiti posti dai principi delle leggi della Stato oltre quelli

propri dell'art. 3 dello Statuto sardo, l'art. 19 delle norme

d'attuazione ha capovolto il sistema, affidando all'amministrazione

regionale soltanto il compito di "coordinare" e di "integrare", secondo

le direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita pubblica,

le funzioni degli uffici ed organi proviciali dello Stato che rimangono

alle dipendenze del detto Alto Commissariato.

Non vi è dubbio che l'amministrazione sanitaria, di particolare

importanza sociale, tutela interessi che per la loro natura mal si

prestano ad essere circoscritti rigorosamente in un ristretto ambito

locale. Anzi gli interessi locali e gli interessi generale sono

collegati e intrecciati, per quanto riguarda la sanità, così

strettamente, come forse non avviene in nessun altro campo della

pubblica amministrazione, che i principi della legislazione in materia

- e può dirsi la materia stessa - impongono un particolare

coordinamento fra l'attività regionale e l'attività statale.

Ma ciò non toglie che il legislatore costituente abbia ritenuto la

Regione soggetto idoneo a svolgere questa attività, con propria

organizzazione e sia pure con tutti i limiti che derivino e siano

giustificati dai principi della legislazione dello Stato.

D'altra parte la funzione di coordinamento in genere dell'attività

regionale con l'attività statale è attribuita sul piano

amministrativo al Rappresentante del Governo (art. 48) e sul piano

politico al Presidente della Giunta regionale mediante la sua

partecipazione al Consiglio dei Ministri quando si trattino questioni

che riguardano particolarmente la Regione.

Ora, a prescindere dalla considerazione che la Regione sembra

privata, con la norma dell'art. 19 in esame, della potestà di darsi

un'organizzazione sanitaria propria, entro i limiti statutari, non vi

è dubbio che il detto art. 19 pone l'Alto Commissariato della sanità

pubblica quale soggetto dell'amministrazione sanitaria in Sardegna in

luogo della Regione e riduce l'attività amministrativa della Regione

in materia a compiti secondari e marginali di coordinamento e

d'integrazione, per di più gerarchicamente subordinati alle direttive

statali che converrebbero se mai all'ammimistrazione che la Regione

esercita per delega dello Stato (artt. 6 e 5 dello Statuto e art. 59

del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250), ma che certamente non sono conformi

alle regole dello Statuto speciale per la Sardegna e alla Costituzione

per quanto riguarda l'amminitrazionr regionale ex art. 4.

Perciò il ricorso della Regione relativo all'art. 19 deve essere

accolto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti, relativi ai

sei ricorsi elencati in epigrafe, proposti dal Presidente della giunta

regionale della Sardegna contro il Presidente del Consiglio dei

Ministri:

1) dichiara inammissibile, per difetto di deliberazione della

Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n.

87, il ricorso registrato al n. 22 concernente l'art. 11 del D.P.R. 19

maggio 1950, n. 327 (norme d'attuazione dello Statuto speciale della

Regione autonoma della Sardegna);

2) respinge tutte le eccezioni d'inammissibilità dei ricorsi

sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato;

3) in accoglimento del ricorso registrato al n. 25, dichiara

l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 15 del

D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, nei sensi e nei limiti indicati nella

motivazione;

4) in parziale accoglimento del ricorso registrato al n. 26,

dichiara l'illegittimità costituzionale della prima parte del primo

comma dell'art. 17 ("Le funzioni ispettive sulle Camere di commercio

industria ed agricoltura della Sardegna sono esercitate, secondo le

direttive del Ministero dell'industria e del commercio,

dall'Amministrazione regionale") e del quarto comma dello stesso art.

17 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327;

5) in accoglimento del ricorso registrato al n. 27, dichiara

l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 del D.P.R. 19 maggio 1950,

n. 327, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione;

6) dichiara inammissibile per difetto d'interesse il ricorso

registrato al n. 26 in ordine alla prima parte del secondo comma

dell'art. 17 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 ("Sono altresì svolte

dall'Amministrazione regionale le funzioni di spettanza del Ministero

dell'industria e del commercio circa la nomina degli organi camerali e

l'istituzione e la gestione d'aziende speciali");

7) respinge il ricorso registrato al n. 21 relativo all'art. 7, il

ricorso registrato al n. 23 relativo all'art. 12 e il ricorso

registrato al n. 26 relativo alla seconda parte del primo comma

dell'art. 17 ("salvo quelle riguardanti servizi d'interesse nazionale,

per le quali il Ministero ritenga di dovere compiere indagini

dirette"), alla seconda parte del secondo comma e al quinto comma

dell'art. 17 stesso, tutti del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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