Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1994 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 21d.l. 8/1993
  • art. 20-bisd.l. 8/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 bis

(rectius: 21), terzo comma, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8

(Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di

contabilità pubblica), convertito con legge 19 marzo 1993, n. 68

promossi con n. 2 ordinanze emesse il 19 luglio 1993 dal Pretore di

Roma, senzione distaccata di Tivoli nei procedimenti civili vertenti

tra la s.p.a. Spei Leasing ed il Comune di Guidonia-Montecelio,

iscritte ai nn. 652 e 653 del registro ordinanze 1993 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Spei Leasing nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Udito l'avv. Antonio Cataudella per la s.p.a. Spei Leasing e

l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due procedure esecutive promosse dalla società

Spei Leasing S.p.A. nei confronti del Comune di Guidonia-Montecelio,

il Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, ha sollevato (con

due ordinanze del 19 luglio 1993 di identico contenuto) questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 20- bis

(rectius: 21), comma 3, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito con

legge 19 marzo 1993 n. 68, nella parte in cui prevede che in deroga

ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione del dissesto

(nella specie, del Comune) i debiti insoluti non producono più

interessi, rivalutazioni monetarie od altro; sono poi dichiarate

estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per

capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non

possono essere proposte nuove azioni esecutive.

Osserva il Pretore rimettente che - pur avendo il Comune esecutato

chiesto la sospensione dell'esecuzione per consentire l'espletamento

della procedura commissariale di cui al cit. art. 21 - occorre in

realtà procedere alla declaratoria di estinzione della procedura

esecutiva e alla preventiva liquidazione dell'importo dovuto per

capitale, accessori e spese. Tale liquidazione non può che avere

natura di atto di cognizione finalizzato ad operare una completa

definizione di tutte le posizioni debitorie del Comune, venendo così

necessariamente ad assumere la natura e la funzione di definitivo

accertamento della stessa esistenza del credito così da costituire

un nuovo ed autonomo titolo in base al quale gli organi della

procedura di liquidazione dovrebbero pagare i creditori. In tal modo

però si ha come conseguenza la violazione del diritto di difesa

(art. 24 Cost.) perché il giudice dell'esecuzione, se è chiamato a

svolgere un'attività di cognizione, non può che decidere allo stato

degli atti non potendo certamente svolgere attività istruttorie,

sicché le parti vedrebbero preclusa la continuazione di eventuali

processi di opposizione o di eventuali giudizi di legittimità su

pronunzie in grado di appello.

Inoltre - secondo il giudice rimettente - è ravvisabile anche una

violazione del principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) dal

momento che il giudice dell'esecuzione verrebbe chiamato a conoscere

dei giudizi di opposizione e dei giudizi di merito o di legittimità

relativi al titolo esecutivo.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

manifestamente infondata.

In via pregiudiziale l'Avvocatura eccepisce il difetto di

rilevanza della questione atteso che l'esame della legittimità

costituzionale della norma dovrebbe avere luogo in una fase

successiva, ossia in occasione dell'istanza di estinzione della

procedura esecutiva e non già della istanza di sospensione per

consentire l'espletamento della procedura commissariale, che è

chiesta in forza di norme che non risultano contestate.

Nel merito la questione - secondo l'Avvocatura - non è fondata

perché il giudice rimettente parte dell'erroneo presupposto che il

legislatore abbia configurato un potere di cognizione del giudice

dell'esecuzione sull'an e sul quantum del debito, laddove nulla nella

normativa impugnata autorizza tale interpretazione.

Invece la estinzione è dichiarata dal giudice dell'esecuzione,

ogni qualvolta non vi sia contestazione, sulla base della

liquidazione (che sta per pagamento) di quanto risulta dovuto

dall'ente territoriale; quindi non sono alterati i normali poteri del

giudice dell'esecuzione.

3. - Si è costituita la società Spei Leasing S.p.A. chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata.

La difesa della società contesta essenzialmente il presupposto

interpretativo dal quale muove il giudice rimettente per la ragione

che nella norma censurata l'uso del termine "liquidazione" non

implica alcuna novazione del titolo che viene eseguito, ma soltanto

la ricognizione del medesimo da parte del giudice dell'esecuzione,

senza pregiudizio per i procedimenti pendenti nel merito. Quindi il

giudice dell'esecuzione è chiamato soltanto a cristallizzare la

statuizione contenuta nel titolo provvisoriamente esecutivo,

quantificandola in un'entità precisa per poi dichiarare estinta la

procedura esecutiva. Ma ciò non significa che il giudice

dell'esecuzione debba (o possa) porre in essere una nuova pronuncia

che assorba ed annulli il titolo in corso di esecuzione sicché gli

(eventuali) giudizi di cognizione aventi ad oggetto la pretesa

azionata in via esecutiva non sono toccati dal provvedimento di

"liquidazione" del giudice dell'esecuzione, né tanto meno sono

dichiarati estinti. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale -

in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. - dell'art. 20- bis (rectius:

21), comma 3, decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni

urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica),

convertito con legge 19 marzo 1993 n. 68, nella parte in cui -

prevedendo che in deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di

deliberazione del dissesto dell'ente locale i debiti insoluti non

producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro -

prescrive che sono dichiarate estinte dal giudice, previa

liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le

procedure esecutive pendenti e non possono essere proposte nuove

azioni esecutive, per sospetta violazione:

a) del diritto di difesa perché il giudice dell'esecuzione,

nel procedere alla "liquidazione dell'importo dovuto", non può che

decidere allo stato degli atti pregiudicando la continuazione di

eventuali altri giudizi instaurati con atto di opposizione

all'esecuzione ovvero con ricorso per cassazione;

b) del principio del giudice naturale perché il giudice

dell'esecuzione verrebbe chiamato a conoscere dei giudizi suddetti.

2. - Riuniti i giudizi per identità di oggetto, va

pregiudizialmente respinta l'eccezione di inammissibilità per

difetto di rilevanza sollevata dall'Avvocatura di Stato sotto il

profilo che la questione di costituzionalità, come sopra posta, non

sarebbe rilevante atteso che la norma censurata può trovare

applicazione soltanto in una fase successiva, ossia in occasione

dell'istanza (nella specie non ancora proposta) di estinzione della

procedura esecutiva, e non già della istanza (quale quella in

realtà formulata dalla difesa del Comune esecutato) di sospensione

della stessa per consentire l'espletamento della procedura

commissariale.

Il giudice rimettente ha puntualmente motivato in ordine a tale

punto, ritenendo che la declaratoria di estinzione (d'ufficio) del

procedimento esecutivo in ragione dell'intervenuta dichiarazione di

dissesto si sovrapponga alla mera sospensione dell'esecuzione, pur

richiesta dal Comune esecutato, e l'assorba; ritiene quindi, con una

motivazione non implausibile, di dover fare applicazione della norma

censurata, che peraltro, nella sua formulazione letterale, non

condiziona la declaratoria di estinzione ad alcuna istanza del Comune

esecutato. In mancanza di un diritto vivente diversamente orientato

questa Corte non ha ragione di censurare, al solo fine della verifica

della rilevanza della questione di costituzionalità, l'iter

logico-argomentativo del giudice rimettente ed in particolare l'aver

egli pretermesso di esaminare preliminarmente l'istanza del Comune di

sospensione dell'esecuzione.

3. - Nel merito la questione, sotto il profilo dell'allegata

violazione dell'art. 24 della Costituzione, non è fondata.

Il dubbio di costituzionalità prospettato dal giudice rimettente

implica necessariamente che l'art. 21 censurato sia insuscettibile di

ricevere interpretazione diversa da quella secondo cui è il giudice

dell'esecuzione che è tenuto ad effettuare, allo stato degli atti ed

in riferimento al rapporto sostanziale espresso dal titolo esecutivo,

un'attività di cognizione che conseguentemente verrebbe in tal modo

a sovrapporsi ad eventuali giudizi pendenti di opposizione

all'esecuzione o di impugnazione e ne pregiudicherebbe la piena

cognizione. Ma è questa un'interpretazione che, superando la lettera

della disposizione che nulla prescrive in ordine all'incidenza del

provvedimento di liquidazione su tali giudizi, appare diretta proprio

a far emergere il denunciato vizio di costituzionalità, vizio che in

effetti - sulla premessa ermeneutica così ricostruita - viene

prospettato dal giudice a quo non implausibilmente, posto che - se

vera la premessa - la procedura esecutiva, in modo anomalo e senza la

piena garanzia del diritto di difesa, sarebbe deviata verso

un'attività di cognizione della spettanza dell'importo dovuto per

capitale, accessori e spese dal debitore esecutato al creditore

procedente.

Ma il giudice rimettente, nell'operare la ricognizione del

contenuto normativo della disposizione, deve sempre e costantemente

essere guidato dall'esigenza di rispetto dei precetti costituzionali

e quindi, ove un'interpretazione appaia confliggente con alcuno di

essi, è tenuto - soprattutto in mancanza di diritto vivente - ad

adottare letture alternative maggiormente aderenti al parametro

costituzionale altrimenti vulnerato.

Nella specie si ha appunto che sono possibili altre

interpretazioni, quali quelle sostenute - come riferito in narrativa

- dall'Avvocatura di Stato e dalla difesa della parte costituita, le

quali (seppur tra loro diverse) hanno un punto in comune: il

provvedimento di "liquidazione" lascia in ogni caso impregiudicate

tutte le eventuali questioni (di merito) in ordine alla sussistenza

della pretesa creditoria ovvero alla legittimità del titolo

esecutivo, questioni la cui cognizione rimane devoluta al giudice

competente secondo i criteri dettati dal codice di rito e con le

ordinarie garanzie del contraddittorio e nel rispetto del diritto di

difesa. Tanto è sufficiente per ritenere non fondata la censura di

costituzionalità nei termini in cui è stata proposta, mentre non

spetta a questa Corte operare ogni altra scelta interpretativa,

rimessa al giudice del merito nel giudizio a quo e, più in generale,

all'elaborazione giurisprudenziale.

4. - Neppure fondata è la censura di violazione del principio del

giudice naturale (art. 25 della Costituzione) giacché questa Corte

in numerose pronunce (sent. n. 217 del 1993, n. 269 del 1992, ord. n.

375 del 1991) ha puntualizzato che deve ritenersi precostituito per

legge l'organo giudicante istituito sulla base di criteri generali

fissati in anticipo e non già in vista di determinate controversie.

Nella specie da una parte la competenza ad emettere il provvedimento

di estinzione della procedura esecutiva e di liquidazione

dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, è demandata

secondo una regola generale fissata con legge al giudice

dell'esecuzione, a sua volta già individuato secondo gli ordinari

criteri di competenza dettati dal codice di rito, sicché il

principio del giudice naturale è rispettato; d'altra parte - come

già osservato - in nessun modo il giudice dell'esecuzione è

chiamato ad un'attività di cognizione della quale sia stato in

ipotesi investito altro giudice con opposizione all'esecuzione o con

impugnazione della sentenza provvisoriamente esecutiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, decreto legge 18

gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza

derivata e di contabilità pubblica), convertito con legge 19 marzo

1993 n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 25 della

Costituzione, dal Pretore di Roma, Sezione distaccata di Tivoli, con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari