Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1975 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.P.R. 932/1955

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (Norme di attuazione e di

coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente

modificazioni al codice di procedura penale), promosso con ordinanza

emessa il 3 febbraio 1973 dal giudice istruttore del tribunale di

Livorno nel procedimento penale a carico di Duca Giovanni, Novi Vasco

ed altri, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16 marzo 1973.

Visto l'atto di costituzione di Novi Vasco;

udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore

Enzo CAPALOZZA;

udito l'avv. Paolo Rosciori, per Novi Vasco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale per falsità ideologica

continuata ed altri reati, il giudice istruttore del tribunale di

Livorno, prima dell'interrogatorio (già fissato) dell'imputato Vasco

Novi, in parziale accoglimento di un'istanza della di lui difesa, ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondato, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, il dubbio di legittimità dell'art. 4,

secondo comma, del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932.

Nella specie, il patrono non aveva la residenza né il domicilio

nel luogo, sede dell'ufficio giudiziario, né aveva ivi eletto

domicilio o indicato un sostituto. L'avviso per l'interrogatorio

dell'imputato gli era stato, pertanto, notificato presso il Presidente

del Consiglio dell'ordine di Livorno, ai sensi della norma denunziata.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che non sussisteva alcuna

ragione di urgenza che consentisse l'espletamento dell'interrogatorio

senza l'avviso al difensore e che, d'altra parte, essendo quest'ultimo

comparso al solo intento di far rilevare la nullità della notifica per

non averne ricevuto l'avviso, non ricorreva alcuna ipotesi di sanatoria

della nullità, che, peraltro, avrebbe potuto ritenersi sussistente

solo dopo l'accoglimento della questione.

Nel merito si assume, analogamente a quanto statuito da questa

Corte con sentenza n. 57 del 1965 sulla notifica degli atti

all'imputato irreperibile, che la disposizione denunziata darebbe luogo

a violazione del diritto di difesa, non essendo previsto a carico del

Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati (e di alcun altro

soggetto) l'obbligo di comunicare al difensore l'avviso dell'atto da

compiersi.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Novi, che,

richiamandosi alle argomentazioni dell'ordinanza, ha concluso per la

dichiarazione di illegittimità. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza in epigrafe sottopone alla Corte la seguente

questione: se violi l'art. 24, secondo comma, della Costituzione,

l'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, in quanto

non prescrive che il Presidente del Consiglio dell'ordine degli

avvocati, se questo ha sede nel luogo in cui si procede (o, in

mancanza, il cancelliere o il segretario della procura), comunichi gli

avvisi, indicati negli artt. 304 ter e 304 quater del codice di

procedura penale e ad esso notificati, al difensore che non risieda né

abbia domicilio in detto luogo e che non abbia quivi eletto domicilio o

non abbia nominato un sostituto, alla stregua del primo comma dello

stesso art. 4.

2. - La questione non è fondata.

I suindicati obblighi che la legge impone al difensore sono

ispirati all'interesse del buon svolgimento delle procedure giudiziarie

e della speditezza dei giudizi, in concomitanza (per quanto non in

coincidenza) con talune norme della disciplina delle professioni

forensi, la quale già conosce sia l'obbligo della residenza o del

recapito nel capoluogo della circoscrizione del tribunale presso cui il

legale è iscritto, sia l'alternatività tra la elezione di domicilio a

libera scelta e la elezione officiosa e presunta presso la cancelleria

dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende la causa, sia la

facoltà di nomina di sostituti (si vedano gli artt. 9, 10, 17, 25 e 27

del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni

nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e gli artt. 81 e 82 del r.d. 22

gennaio 1934, n. 37).

È pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il diritto

di difesa non è di per sé pregiudicato allorché il legislatore

atteggi variamente le modalità del procedimento, quando esse

rispondano all'esigenza del miglior andamento del processo.

Non è pertinente il richiamo, contenuto nell'ordinanza di

rimessione, alla sentenza n. 57 del 1965 della Corte sulle

notificazioni all'imputato renitente (che, cioè, non si è presentato

all'interrogatorio), dappoiché in quel caso la norma impugnata (art.

173 cod. proc. pen.) aveva il carattere di una sanzione per un

determinato comportamento processuale dell'imputato stesso.

Per altro, nella specie ora sottoposta all'esame della Corte, non

sussiste una ingiustificata diminuzione delle garanzie difensive,

essendo del tutto ragionevole la previsione di un onere posto a carico

del patrono, in vista di talune attività procedimentali tassativamente

indicate dalla legge e non dilazionabili senza pregiudizio per

l'ulteriore corso del processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (Norme

di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517,

concernente modificazioni al codice di procedura penale), sollevata con

l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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