Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1975

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1975 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del

Regolamento della Camera dei deputati approvato il 18 febbraio 1971,

promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1974 dal giudice

istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di

De Andreis Pietro Mario ed altri, iscritta al n. 434 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n.317 del 4 dicembre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 25 settembre 1974, nel corso di un

procedimento penale a carico di De Andreis Pietro Mario ed altri, nel

quale erano implicati due parlamentari, il giudice istruttore presso il

tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 68, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18 del Regolamento 18 febbraio

1971 della Camera dei deputati.

Premesse alcune considerazioni intese a dimostrare la possibilità

di un sindacato della Corte costituzionale relativamente a norme

contenute in regolamenti parlamentari nell'assunto che questi ultimi

siano da ritenere compresi nella categoria degli atti aventi forza di

legge di cui all'art. 134 Cost., il giudice a quo osserva che la

questione sollevata appare rilevante, in quanto non sarebbe possibile

concludere nei confronti degli attuali imputati senza anticipare in

parte giudizi che potrebbero riguardare anche i due parlamentari per i

quali la disposizione impugnata consente alla Camera dei deputati di

rinviare discrezionalmente ogni decisione in merito alla richiesta

autorizzazione a procedere.

Nel merito, infatti, la norma in questione viene sottoposta a

censure di illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede

un termine perentorio, bensì soltanto ordinatorio per decidere sulle

richieste di autorizzazione a procedere. Ulteriori profili di

illegittimità sono anche prospettati in quanto la norma predetta per

la sua genericità consentirebbe di formulare giudizi politici di

opportunità, anziché di mera legittimità, determinando così una

inammissibile radicale differenza di trattamento tra cittadini comuni e

parlamentari, nonché di pretendere che il giudice si spogli del

processo nel momento iniziale degli indizi, mentre il giudizio del

Parlamento esigerebbe una rigorosa ricerca della prova.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con deduzioni depositate il 24 dicembre 1974, nelle quali contesta

anzitutto la rilevanza della questione facendo presente che

all'autorità giudiziaria non spetta di applicare la norma impugnata

che disciplina lo svolgimento dei lavori della Camera dei deputati, ma

nell'eventuale ipotesi di ritardo nella pronuncia in merito ad una

autorizzazione a procedere soltanto di dare applicazione all'art. 15,

quinto comma, del codice di procedura penale, che lo faculta ad agire

nei confronti degli imputati non parlamentari.

Nel merito, poi, un tale regime di separazione dei giudizi, comune

oltre che all'ipotesi del ritardo anche a quella di diniego

dell'autorizzazione, si rivelerebbe conforme al principio affermato

nell'art. 68 della Costituzione, a garanzia della indipendenza e della

sovranità del Parlamento.

Per conseguenza le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato si

precisano nella richiesta di una pronuncia di inammissibilità o di

infondatezza della questione.

Successivamente l'Avvocatura ha fatto presente alla Corte che nel

frattempo l'autorizzazione è stata concessa. L'Avvocatura chiede

pertanto, in via preliminare, che siano rinviati gli atti al giudice a

quo per nuovo esame della rilevanza. Considerato in diritto :

1. - È agevole constatare preliminarmente la manifesta irrilevanza

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del

Regolamento della Camera dei deputati, sollevata dal giudice istruttore

di Milano, con particolare riferimento alla mancata prefissione di un

termine perentorio entro il quale l'Assemblea debba pronunciarsi - in

un senso o nell'altro - sulla richiesta autorizzazione a procedere,

nonché, più in generale, con riguardo alla prassi applicativa che

sarebbe consentita dalla dizione della disposizione medesima.

La norma di cui doveva farsi applicazione nel giudizio a quo,

infatti, non è l'art. 18 del Regolamento della Camera, che attiene

unicamente all'ordine dei lavori parlamentari (sent. n. 9 del 1970),

bensì l'art. 15, del codice di procedura penale, del quale,

d'altronde, questa Corte nella menzionata decisione ebbe a riconoscere

la conformità all'art. 68 della Costituzione.

Ora, è precisamente l'art. 15 del codice che, contrariamente

all'assunto da cui muove il giudice istruttore in punto di rilevanza,

disciplinando nel suo quinto comma l'ipotesi (che concretamente

ricorreva nella specie) di più coimputati, per alcuni dei quali

soltanto sia necessaria l'autorizzazione, espressamente consente, ove

questa tardi ad essere concessa, che si proceda frattanto al giudizio

contro gli altri imputati: senza prescrivere limiti di sorta

all'accertamento dei fatti e alle connesse valutazioni del giudice

(dalle quali, ovviamente, nessun pregiudizio potrebbe mai derivare ai

soggetti rimasti estranei al procedimento).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18 del Regolamento della Camera

dei deputati approvato il 18 febbraio 1971, sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 68 della Costituzione, dal giudice istruttore di Milano

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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