Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1972 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 18 ottobre

1950, n. 920, concernente la proroga dei termini assegnati dalle

disposizioni di attuazione del codice civile nei riguardi di società e

di consorzi, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1970 dal

tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Rebora

Gianguglielmo e la società Montecatini-Edison, iscritta al n. 395 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.

Visti gli atti di costituzione di Rebora Gianguglielmo e della

società Montecatini-Edison e l'atto d'intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1972 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Edoardo Clerici, per il Rebora, l'avv. Rosario

Nicolò, per la società Montecatini-Edison, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 29 ottobre 1970, emessa nel procedimento civile

vertente tra Rebora Gianguglielmo e la società p.a.

Montecatini-Edison, il tribunale di Milano ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata, in relazione all'articolo 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge

18 ottobre 1950, n. 920, avente ad oggetto la proroga dei termini

assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice civile nei

riguardi di società e di consorzi.

Nella ordinanza di rinvio si osserva che la legge impugnata,

prorogando i termini relativi agli adempimenti previsti dagli artt.

204, secondo comma, 206, 209, secondo comma, 213, 215, secondo comma,

216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni di attuazione del

codice civile vigente "fino alla attuazione della revisione del codice

civile", pone in essere una disciplina che non è circoscritta, secondo

le caratteristiche delle norme transitorie, ad un periodo di tempo

limitato e predeterminato, ma si affianca, in via definitiva, al

sistema previsto dagli artt. 2368 e 2369 del codice civile.

La contemporanea esistenza, per un periodo di tempo indeterminato,

di due diverse discipline legislative applicabili a situazioni

sostanzialmente eguali è in contrasto, secondo il tribunale di Milano,

con il principio della parità di trattamento, sancito dall'art. 3

della Costituzione.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituite entrambe le

parti. Il Rebora, con deduzioni depositate in cancelleria il 14

dicembre 1970, condivide le censure prospettate nella ordinanza di

rinvio, sostenendo che la legge impugnata pone in essere, per le

società costituite anteriormente al 1942, un sistema di privilegio che

consente di adottare, in deroga alle disposizioni del codice civile

relative ai quorum assembleari, deliberazioni anche gravissime con

maggioranza irrisoria, e quindi senza alcuna garanzia di serietà e di

ponderatezza.

La società Montecatini-Edison, invece, con atto del 3 marzo 1971,

deduce la infondatezza della questione di legittimità costituzionale,

osservando che il tribunale di Milano avrebbe dovuto, nel denunciare la

violazione del principio di eguaglianza, escludere l'obbiettiva

diversità delle situazioni diversamente disciplinate, oppure assumere

che la differenza di disciplina sarebbe informata a criteri

assolutamente irrazionali.

Secondo la società, nessuna di tali affermazioni sarebbe possibile

nel caso di specie perché il legislatore, nell'esercizio del suo

potere discrezionale, avrebbe tenuto conto proprio della diversità di

situazioni obbiettive con riferimento alla data di costituzione delle

società, e le avrebbe regolate in base a un criterio che si presenta

razionale, in quanto collegato ad un contesto sociale nuovo e più

complesso di quello operante, per le società per azioni, al momento

della entrata in vigore del codice.

3. - È intervenuto in giudizio anche il Presidente del Consiglio

dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale,

con deduzioni del 3 marzo 1971, ha chiesto che la Corte dichiari

infondata la questione di legittimità proposta dal tribunale di

Milano. Dopo aver premesso che l'efficacia limitata nel tempo non

costituisce carattere essenziale e necessario della norma transitoria,

l'Avvocatura osserva che la legittimità costituzionale della norma

impugnata va verificata non già sulla base della sua efficacia

temporanea o definitiva, bensì esaminando in concreto se la disciplina

dettata dalla legge sia o meno in contrasto con il principio di

eguaglianza invocato dal giudice a quo. Ora, secondo la difesa dello

Stato, la legge n. 920 del 1950, che si riferisce alla data di

costituzione delle società per stabilire una diversa regolamentazione

tra le società costituite prima e quelle costituite dopo la entrata in

vigore del codice civile, non costituirebbe una deviazione dalla logica

del sistema, perché altre norme, di sui non si pone in dubbio la

leggittimità costituzionale, attribuiscono rilevanza al medesimo

fatto; inoltre, la discriminazione tra società costituite prima e

società costituite dopo l'entrata in vigore del codice civile sarebbe

del tutto ragionevole perché troverebbe la sua obbiettiva

giustificazione nelle ragioni che indussero il legislatore a rinviare

la modifica degli atti costitutivi e degli statuti delle società

costituite prima della entrata in vigore del codice vigente, dopo che

si era manifestata la necessità di addivenire ad una profonda e

radicale revisione delle disposizioni del codice regolanti le società

commerciali.

4. - All'udienza le parti si sono riportate, illustrandole, alle

precedenti deduzioni. Considerato in diritto :

1. - Gli artt. 2368 e 2369 del vigente codice civile stabiliscono,

per la costituzione delle assemblee e per la validità delle

deliberazioni delle società per azioni, determinate maggioranze;

inderogabili nel minimo, in ciò innovando alla disciplina dispositiva

e suppletiva del codice di commercio del 1882, in cui i quorum

assembleari previsti dal legislatore erano applicabili solo se le

società, nell'atto costituitivo o nello statuto, non avessero

diversamente disposto (artt. 157 e 158).

Per l'adeguamento degli anteriori atti statutari alle nuove norme,

l'art. 206 delle disposizioni di attuazione del codice civile (r.d. 30

marzo 1942, n. 318) concedeva termine fino al 30 giugno 1945. Tale

termine, con vari provvedimenti legislativi, fu più volte rinviato a

scadenze determinate, fin quando, con la legge 18 ottobre 1950, n. 920,

esso venne ulteriormente prorogato con una formula che ne disponeva il

differimento "fino all'attuazione della revisione del codice civile".

Il tribunale di Milano, considerato che la proroga da ultimo

stabilita è collegata alla stessa revisione della disciplina

attualmente vigente per le società per azioni, ritiene che la

disposizione che la sancisce sia incompatibile con un sistema di

diritto transitorio perché in realtà essa darebbe luogo a due

regolamentazioni definitive, diverse e contrastanti, della stessa

materia, a seconda che le società siano state costituite anteriormente

o posteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice. Tale

duplicità di regolamentazione è assunta dal giudice a quo a

fondamento della dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 1

della citata legge del 1950, per violazione dell'art. 3, primo comma,

della Costituzione.

2. - Come è noto, l'originario termine entro il quale le società

regolarmente costituite al giorno della entrata in vigore del codice

dovevano provvedere ad uniformare allo stesso l'atto costitutivo e lo

statuto, aveva lo scopo di evitare che quelle società potessero

risentire danno dall'applicazione troppo precipitosa di una innovazione

che aveva riflessi sulla loro organizzazione interna e sulla

regolarità del loro funzionamento. Scaduto quel termine, a

sollecitarne di volta in volta la proroga contribuirono da un lato

talune esigenze di carattere temporaneo, connesse allo stato di guerra

(d.l.lgt. 4 gennaio 1945, n. 11); dall'altro ragioni di carattere

sostanziale che investivano le stesse scelte di politica legislativa

adottate dal codice del 1942, nella materia in esame. In particolare,

si profilava, negli ambienti politici ed economici, il dubbio che la

ratio, che ispira il codice vigente, di rendere più rigido il sistema

mediante la previsione di quorum costitutivi e deliberativi

inderogabili, non costituisse effettivamente lo strumento più idoneo,

nel mutato contesto politico-sociale, per tutelare le minoranze e per

garantire in misura adeguata la posizione dei soci assenti e

dissenzienti.

Tali perplessità, alimentate dalla impossibilità di valutare

criticamente, nella difficile situazione del Paese impegnato nella

ricostruzione, tutti gli aspetti, politici ed economici, delle

innovazioni del codice vigente in materia di società e di consorzi,

indussero il legislatore a prorogare ulteriormente i relativi termini

previsti dalle disposizioni di attuazione, dapprima a tempo determinato

(d.l.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 361; d.lg. 25 marzo 1948, n. 484; 1. 19

dicembre 1949, n. 1051), e poi fino all'attuazione della revisione del

codice civile (1. 18 ottobre 1950, n. 920).

3. - Così precisate le finalità delle leggi di proroga, va

rilevato, preliminarmente, che nessuna influenza riveste, ai fini della

decisione, la formulazione della norma impugnata, già censurata in

sede di lavori preparatori e, successivamente, da parte della dottrina.

Né alcun contributo può recare alla soluzione del problema

l'indagine, necessariamente astratta, delle caratteristiche delle norme

di diritto c.d. transitorio: come già questa Corte ha avuto occasione

di rilevare (sentenza n. 101 del 1967), "la definizione di una norma

come transitoria implica solo che, nel passaggio da una vecchia ad una

nuova disciplina, alcuni fatti o rapporti, in considerazione della loro

collocazione cronologica, sono sottratti alla efficacia del nuovo

regolamento, ma non esclude che la norma possa trovare applicazione,

per un tempo indefinito, tutte le volte in cui quei fatti e quei

rapporti siano oggetto di valutazione giuridica".

Ciò posto, occorre esaminare se l'espressione secondo la quale i

termini in esame a sono ulteriormente prorogati sino alla attuazione

della revisione del codice civile" volesse introdurre semplicemente una

proroga sine die, diretta a mantenere in vita a tempo praticamente

indeterminato, per le società costituite anteriormente alla entrata in

vigore del codice civile, le disposizioni dell'atto costitutivo e dello

statuto che non fossero ad esso conformi, oppure se quella espressione

servisse, nelle intenzioni del legislatore, a fissare nel tempo un

termine finale alla durata del differimento della efficacia di quelle

disposizioni.

A questo proposito va sottolineato che il collegamento tra la

proroga e la modifica delle norme del libro V del codice trova

esplicito riferimento non solo nella formulazione della legge

impugnata, ma anche nei lavori preparatori dell'ultima delle leggi di

proroga a termine, la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, con cui il

legislatore provvide a rinviare di un anno l'estensione delle

disposizioni del codice civile in tema di società e di consorzi.

Quest'ultimo rilievo permette di valutare esattamente il

significato della espressione contenuta nell'art. 1 della legge 18

ottobre 1950, n. 920, nel senso che essa aveva la funzione di indicare

il termine finale della proroga, che il legislatore aveva già

preventivamente determinato nell'an e, ragionevolmente, ritenuto

determinabile nel quando (cfr. sent. n. 16 del 1968).

Di conseguenza, non può essere condiviso l'assunto del giudice a

quo, secondo cui la legge n. 920 del 1950 attribuisce carattere

definitivo al sistema di diritto transitorio, previsto dalle norme di

attuazione; deve, al contrario, ritenersi che la proroga di tale

sistema è riferita ad un termine finale che il legislatore,

nell'ambito del suo potere discrezionale, ha determinato in modo

elastico e flessibile, collegandolo ad un avvenimento che si aveva

ragione di ritenere, se non imminente, quanto meno prossimo.

4. - Decisivo è, comunque, il rilievo che la previsione di un

duplice sistema di regolamentazione delle società commerciali e dei

consorzi in tema di quorum assembleari si presentava, al momento in cui

fu disposta la proroga, perfettamente corrispondente alle esigenze

prese in considerazione dal legislatore. In effetti, in una situazione

politica caratterizzata da non poche incertezze in ordine agli

strumenti giuridici adeguati alle necessità del momento per regolare

istituti fondamentali per lo sviluppo economico del Paese, quali le

società per azioni, non può non apparire razionale la scelta del

Parlamento di evitare l'applicazione di quelle norme del nuovo codice

di cui si prevedeva, sin d'allora, una modificazione.

D'altra parte, che tale previsione fosse aderente alla realtà

politica e sociale, è dimostrato dagli avvenimenti verificatisi negli

anni successivi, in cui, anche per effetto della rapida

industrializzazione del Paese e della diffusione dell'azionariato, il

problema della riforma della disciplina delle società per azioni è

stato sempre considerato una esigenza viva, sia dagli studiosi della

materia che da parte dei rappresentanti politici.

A questo proposito, merita di essere ricordato che, dopo precedenti

studi e proposte, il Governo, nel novembre 1963, assunse impegno

dinanzi al Parlamento di portare a compimento quella riforma e che,

sulla base di un'ampia elaborazione effettuata da una commissione di

studio particolarmente qualificata, nel gennaio 1967 fu diramato per il

parere uno schema di disegno di legge, che, per diverse ragioni, che in

questa sede non è il caso di valutare, non fu poi presentato

all'approvazione degli organi parlamentari.

Nel frattempo, delineatasi, a livello comunitario, l'esigenza di

eliminare taluni contrasti esistenti nella disciplina delle società

per azioni nei diversi paesi della C.e.e., il Governo emanava la legge

delegata 29 dicembre 1969, n. 1127, con cui, in attuazione della

direttiva della C.e.e. 9 marzo 1968, n. 151, venivano introdotte

parziali modifiche al regime delle società.

Attualmente, il problema relativo ad una più incisiva e generale

riforma della disciplina societaria è tuttora aperto e non può

considerarsi né risolto né superato. Infatti, nel "documento

programmatico preliminare", contenente elementi per l'impostazione del

programma economico nazionale per il quinquennio 1971-1975, è stata

ancora una volta sottolineata l'urgenza di adottare "misure legislative

idonee a rendere la struttura societaria più funzionale tanto ai fini

dello sviluppo economico generale, quanto a quelli di una corretta

raccolta e canalizzazione del risparmio".

In questa prospettiva, ritiene la Corte che il collegamento operato

dalla legge impugnata tra il differimento della applicazione di

determinate norme del codice e la riforma della disciplina delle

società, resta tuttora valido nel suo presupposto di fatto. Di

conseguenza, in materia di maggioranze assembleari, la diversità di

regolamentazione esistente tra le società costituite anteriormente o

posteriormente alla entrata in vigore del codice civile, trova anche

oggi una valida giustificazione, nell'attesa della disciplina che,

tenendo conto dei rilevanti mutamenti della situazione

economico-sociale, regoli in modo unitario il regime giuridico delle

società.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 18 ottobre 1950, n. 920, relativa alla proroga

dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice

civile in materia di società e consorzi, questione proposta dal

tribunale di Milano, con ordinanza 29 ottobre 1970, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari