Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1967 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo

comma, ultima parte, della legge 30 luglio 1959, n. 559, promosso con

ordinanza emessa il 4 marzo 1966 dal Tribunale di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Bevilacqua Ariosti Cesare e

l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 102 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 168 del 9 luglio 1966.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato

;

udita nell'udienza pubblica del 16 novembre 1967 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione

finanziaria dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto di citazione del 18 ottobre 1962 il signor Cesare

Bevilacqua Ariosti, fondando la sua domanda sulla legge 30 luglio 1959,

n. 559, convenne l'Amministrazione finanziaria dello Stato innanzi al

Tribunale di Bologna per sentir dichiarare il suo diritto al condono di

una soprattassa di lire 2.915.319 relativa all'imposta straordinaria

sul patrimonio.

Con ordinanza del 4 marzo 1966 il Tribunale, accogliendo una

istanza dell'attore, ha rimesso gli atti a questa Corte perché venga

decisa la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma

dell'art. 2 della predetta legge, nella parte in cui il condono per le

soprattasse e le pene pecuniarie non si applica nell'ipotesi di

accertamente già definito al momento di entrata in vigore del

provvedimento di clemenza.

2. - Nell'ordinanza si ricorda che l'ultimo comma dell'art. 2 della

legge 30 luglio 1959, n. 559, ha già formato oggetto di un giudizio di

legittimità costituzionale, conclusosi (sent. n. 85 del 1965) con la

dichiarazione di illegittimità della norma che escludeva

l'applicazione del condono nell'ipotesi in cui entro un anno

dall'entrata in vigore della legge non fosse intervenuta la definizione

amministrativa dell'accertamento.

A parere del Tribunale di Bologna anche la norma ora impugnata, al

pari di quella già dichiarata illegittima, sarebbe in contrasto con

l'art. 3 della costituzione perché, facendo dipendere l'applicazione o

meno del condono da un fatto non riferibile al comportamento dei

soggetti interessati darebbe luogo ad una non consentita disparità di

trattamento fra i contribuenti; ché anzi, l'esclusione del condono

nell'ipotesi di accertamento già definito sarebbe fonte di una

situazione di vantaggio per gli evasori più tenaci.

L'ordinanza rileva altresì che anche se scopo della legge, come si

afferma da parte dell'Amministrazione finanziaria, fosse stato quello

di stimolare i contribuenti alla sollecita definizione dei rapporti

tributari, non per questo la disparità diventerebbe legittima; né

sarebbe lecito qualificarla come disparità di mero fatto, atteso che

senza la norma impugnata beneficierebbero del condono anche i

contribuenti ora esclusi, così come della clemenza penale concessa dal

D. P. 11 luglio 1959, n. 460 (art. 11) beneficiano i trasgressori anche

nell'ipotesi di già intervenuta definizione dell'accertamento.

3. - L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al

Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle

due Camere, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 9

luglio 1966.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del

Presidente del Consiglio e del Ministro delle finanze (atti depositati

il 15 giugno 1966), contesta la validità delle ragioni esposte

nell'ordinanza ed esclude, in primo luogo, che i motivi che condussero

alla dichiarazione di illegittimità della prima parte dello art. 2,

terzo comma, della legge n. 559 del 1959 possano dar fondamento anche

alla presente questione. Nella sentenza n. 85 del 1965, infatti, la

Corte osservò che la disparità di trattamento dei contribuenti

trovava la sua causa nella stessa norma impugnata, laddove nel caso

attuale sono diverse le situazioni obbiettive che la legge prende in

considerazione. La conseguenza è che la norma ora impugnata sarebbe

illegittima solo ove il diverso regolamento risultasse arbitrario o

irragionevole. Il che non è perché, secondo l'Avvocatura, mentre è

da negarsi la validità del rilievo che il Tribunale dà alla pretesa

iniquità della norma (l'avvenuto pagamento della soprattassa in ogni

caso escluderebbe il condono, e certo il contribuente che ha pagato è

ancor meno litigioso del contribuente che, definito l'accertamento, non

abbia pagato), è da osservare che il provvedimento di condono persegue

il pubblico interesse ad una rapida definizione delle controversie

tributarie, e perciò ragionevolmente la legge esclude dalla sua sfera

tutte le situazioni già definite.

L'Avvocatura prosegue osservando che, ove l'unico elemento

temporale di discriminazione dovesse essere l'avvenuto pagamento delle

sanzioni, si creerebbe una disparità di regolamento fra i vari tipi di

imposta, giacché per quelle che non ricadono nel sistema di

riscossione esattoriale i relativi contribuenti verserebbero

necessariamente in una situazione di svantaggio: la norma in questione,

perciò, considerando come già acquisite all'erario le sanzioni

nell'ipotesi di intervenuta definizione dell'accertamento, risponde

allo scopo di evitare ogni disparità fra contribuenti a tributi

riscuotibili a mezzo dei ruoli e contribuenti a tributi riscuotibili

direttamente dallo Stato.

Dopo aver rilevato che nessun argomento può dedursi dalla

disciplina prevista in materia penale dal D.P.R. 11 luglio 1959, n.

460, per i reati finanziari, l'Avvocatura conclude chiedendo che la

questione venga dichiarata non fondata.

4. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha insistito

nelle descritte osservazioni e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Con sentenza n. 85 del 1965 questa Corte dichiarò

l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 2 della

legge 30 luglio 1959, n. 559, nella parte in cui esso escludeva

l'applicazione del condono delle sanzioni non penali relative a

trasgressioni in materia di imposte dirette ove entro un anno

dall'entrata in vigore del provvedimento non fosse intervenuta la

definizione amministrativa dell'accertamento.

La disposizione ora impugnata, contenuta nella seconda parte dello

stesso comma, sottrae al condono "le soprattasse e le pene pecuniarie

dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore

della legge" e viene denunziata dal Tribunale di Bologna perché, al

pari di quella esaminata dalla Corte nella ricordata precedente

occasione, anch'essa porrebbe in essere una illegittima disparità di

trattamento dei contribuenti e di conseguenza violerebbe l'art. 3 della

costituzione.

2. - Al fine della decisione della presente causa occorre

considerare che la disposizione in esame conferisce rilievo ad una

diversa condizione in cui il rapporto tributario viene a trovarsi

secondo che esso si colleghi o meno ad un accertamento già definito:

di tal che appare certo che la legge, escludendo il condono nel primo

caso ed ammettendolo nel secondo, regola situazioni che al momento

della sua entrata in vigore si presentavano obbiettivamente diverse. Da

siffatta constatazione discende che i motivi enunciati dalla Corte

nella sentenza n. 85 del 1965 a fondamento della dichiarazione di

illegittimità della prima parte dello stesso comma (motivi ribaditi

nella recente sent. n. 121 del 1967 a proposito dell'identico precetto

contenuto nell'art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n.

1458) non appaiono di per sé idonei alla risoluzione dell'attuale

questione di legittimità costituzionale. In quel caso, infatti, la

Corte accertò la violazione dell'art. 3 della costituzione perché la

legge, facendo dipendere il condono da un evento futuro in nessun modo

connesso con una qualche diversità dei rapporti regolati, in sostanza

arbitrariamente finiva col sottoporre a discipline diverse situazioni

eguali: sicché la norma stessa diventava causa diretta

dell'illegittima disuguaglianza dei contribuenti.

Ciò non si verifica, invece, nel caso della disposizione ora in

esame, perché, come innanzi si è messo in evidenza, essa disciplina

diversamente situazioni che diverse sono nella realtà preesistente

alla legge. Di conseguenza la tesi della illegittimità costituzionale

risulterebbe fondata solo se si dimostrasse che irrazionalmente il

legislatore ha conferito un valore discriminante alla già intervenuta

definizione dell'accertamento. Ma tale dimostrazione non è offerta

dalle ragioni esposte dal giudice a quo, né sembra che per altre vie

possa essere raggiunta. Non è pertinente, infatti, il richiamo alle

disposizioni dettate in tema di amnistia dei reati fiscali (art. 11 del

D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460), perché questo istituto, in quanto è

relativo alla materia penale, ubbidisce a regole sue proprie, fondate

su principi che in nessun modo possono essere invocati a proposito di

un caso in cui lo Stato rinunzia ad una pretesa che, pur essendo di

natura sanzionatoria, ha carattere meramente patrimoniale. Né più

decisivi appaiono i motivi relativi alla condotta dei contribuenti, sui

quali particolarmente si sofferma l'ordinanza di rimessione. Ed invero,

se potesse entrare in gioco la valutazione della maggiore o minore

litigiosità dei soggetti interessati, quei motivi con più forza

dovrebbero essere invocati a favore del contribuente che al momento

dell'entrata in vigore della legge avesse già pagato soprattasse e

pene pecuniarie: eppure è questo un caso nel quale, come è pacifico,

il relativo rapporto, a causa della già avvenuta estinzione, sarebbe

sottratto agli effetti di una rinunzia dello Stato che ovviamente può

operare solo là dove esso sia tuttora in vita.

Queste ultime considerazioni, mentre dimostrano che neppure

l'eliminazione della norma in contestazione riuscirebbe a soddisfare le

esigenze equitative prospettate dal Tribunale di Bologna (ché anzi, in

singoli casi potrebbe essere a sua volta fonte di ingiustizie), mettono

in luce che lo stato in cui si trova la pretesa tributaria è elemento

di per sé idoneo a rendere ragione di una diversa disciplina del

condono: ed è sicuro che la definizione dell'accertamento pone il

relativo rapporto in una posizione di stabilità che ragionevolmente

può essere assunta dal legislatore come presupposto di una norma che

lo considera immune da successive eccezionali vicende modificative od

estintive. Val la pena di aggiungere che, come giustamente pone in

rilievo l'Avvocatura, la razionalità della disposizione impugnata

trova ulteriore giustificazione nella circostanza che la legge 30

luglio 1959, n. 559 - come in particolare si evince dagli oneri posti a

carico dei contribuenti dai nn. 1 e 2 dell'art. 2 - appare nel

complesso indirizzata a soddisfare il pubblico interesse ad una

sollecita risoluzione delle pendenze tributarie e, quindi, a sottrarre

a ulteriori contestazioni la pretesa fiscale: di tal che si spiega

l'esclusione del condono nei casi nei quali, per effetto della già

intervenuta definizione dell'accertamento, quel fine non entra più in

gioco.

La Corte ritiene pertanto che l'ultimo comma dell'art. 2 della

legge, nella parte impugnata dal Tribunale di Bologna, non violi il

principio di eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale -

sollevata dal Tribunale di Bologna in riferimento all'art. 3 della

costituzione - dell'art. 2, ultimo comma, della legge 30 luglio 1959,

n. 559, contenente disposizioni in tema di "condono in materia

tributaria per sanzioni non aventi natura penale", nella parte in cui

esso dispone che il condono non si applica "per le soprattasse e le

pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti" all'entrata in

vigore della legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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