Corte costituzionale

Sentenza n. 147/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/06/1971 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo

comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle

disposizioni sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa

il 19 gennaio 1970 dalla Corte dei conti - sezione IV pensioni di

guerra - sul ricorso di Gallo Michele, iscritta al n. 209 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 222 del 2 settembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 19 maggio 1971 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 19 gennaio 1970, la Corte dei conti ha sollevato, in

riferimento al principio di uguaglianza, questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, della legge 10

agosto 1950, n. 648, secondo cui i congiunti del militare morto per

causa del servizio di guerra perdono il diritto a conseguire la

pensione, se siano incorsi in una condanna che importi l'interdizione

perpetua dai pubblici uffici, mentre sono sospesi dall'esercizio di

tale diritto durante l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che la norma impugnata,

ormai abrogata dalla legge 18 marzo 1968, n. 313, contenente nuove

disposizioni sulle pensioni di guerra, dovrebbe trovare applicazione

nel caso sottoposto a giudizio, essendo stato il ricorrente interdetto

dai pubblici uffici dal 20 marzo 1953 al 19 marzo 1958, e che la norma

stessa appare contrastare con l'art. 3 della Costituzione come può

argomentarsi dalle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale

nella sentenza n. 113 del 1968, con la quale è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 91 della stessa legge n. 648

del 1950, contenente disposizioni del tutto corrispondenti in materia

di pensione diretta di guerra.

Soggiunge infine il giudice a quo che il carattere risarcitorio,

almeno in parte comune a tutte le pensioni di guerra, dovrebbe esigere

una disciplina sostanzialmente uniforme, non essendovi motivo per un

trattamento differenziato tra i titolari di pensione di guerra a

seconda che esse siano dirette o indirette.

Nessuna parte si è costituita in giudizio innanzi a questa Corte. Considerato in diritto :

Oggetto del giudizio della Corte è il denunciato contrasto tra il

principio costituzionale d'uguaglianza e l'art. 92, primo comma, della

legge 10 agosto 1950, n. 648, secondo cui i congiunti del militare

morto in guerra perdono il diritto alla pensione o all'assegno se siano

incorsi in una condanna che importi l'interdizione perpetua dai

pubblici uffici, e sono sospesi nell'esercizio di tale diritto durante

l'interdizione temporanea, in raffronto ad analoghe situazioni in tema

di pensioni dirette di guerra e di diritto al risarcimento dei danni di

guerra, per cui tali condanne sono irrilevanti.

Va premesso che la norma impugnata, pur essendo abrogata dalla

legge 18 marzo 1968, n. 313, secondo quanto osserva la Corte dei conti,

trova applicazione nel ricorso oggetto della sua cognizione, sicché

deve esaminarsi il merito della questione ora prospettata.

Questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 91 della citata legge n. 648 del 1950, contenente norme del

tutto corrispondenti a quelle ora denunciate in tema di pensioni

dirette di guerra, sul presupposto della natura risarcitoria delle

pensioni di guerra, constatando, tra l'altro, che non trova alcuna

giustificazione la maggiore severità della legge nei confronti di chi

ha subito, per la stessa causa di guerra, danni alle cose, rispetto a

chi sia stato leso nella integrità fisica (sentenza n. 113 del 1968).

Queste stesse considerazioni non possono non valere per la

soluzione del presente giudizio perché trattandosi di situazioni

giuridicamente comparabili tra loro, il principio di uguaglianza esige

che la relativa disciplina sia informata ad un criterio di uniformità,

salvo che non sussistano valide ragioni in contrario.

A fondamento della concessione delle pensioni di guerra, siano esse

dirette o indirette, sussiste, almeno in parte, la comune esigenza di

risarcire chi abbia patito danni per l'evento bellico, sicché non può

giustificarsi, nemmeno per i rapporti anteriori, la disparità di

trattamento derivante dalla norma impugnata - che commina la perdita o

la sospensione della pensione indiretta di guerra nel caso di condanna

implicante la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici -

rispetto alla corrispondente normativa in tema di pensioni dirette di

guerra, che tale effetto non prevede.

Le stesse considerazioni inducono la Corte a dichiarare, in

applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale di tutti gli altri commi dell'art. 92

della predetta legge 10 agosto 1950, n. 648.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, primo

comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, recante "Riordinamento delle

disposizioni sulle pensioni di guerra";

b) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara

l'illegittimità costituzionale di tutti gli altri commi del predetto

art. 92.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari