Corte costituzionale

Sentenza n. 146/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1994 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 379/1987

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ottavo

comma, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468 (Misure urgenti

per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e

per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari

dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato),

promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1993 dal Tribunale

amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Moro

Giuseppe ed altri contro il Ministero della Difesa, iscritta al n.

400 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del

decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, nella parte in

cui esclude i colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi, con

ventinove anni di servizio militare comunque prestato, dalla parziale

omogeneizzazione stipendiale tra ufficiali delle Forze armate e

appartenenti alle Forze di polizia.

Il Tribunale rimettente, investito dal ricorso di Moro Giuseppe ed

altri, ufficiali con grado di capitano di vascello (equivalente a

quello di colonnello), attualmente in ausiliaria, che richiedevano

l'omogeneizzazione economica di cui sopra, osserva come tale domanda

sia rivolta al conseguimento di un beneficio di natura patrimoniale

per un periodo in cui i ricorrenti erano ancora in servizio (il

beneficio, ove riconosciuto, incrementerebbe la loro retribuzione,

riverberandosi sul trattamento di quiescenza).

I ricorrenti, che provenivano dalla carriera dei sottufficiali o

comunque da carriera differente da quella degli ufficiali, hanno

beneficiato del trattamento di parziale omogeneizzazione prima di

raggiungere il grado di capitano di vascello; e nel momento in cui è

avvenuta la promozione a tale grado, non è stato loro riconosciuto

detto beneficio.

L'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 379, infatti, prevede la

parziale omogeneizzazione in favore dei capitani, maggiori e tenenti

colonnelli che hanno maturato quindici o venticinque anni di servizio

nonché dei colonnelli che hanno maturato venticinque anni di

servizio dalla nomina a tenente.

La stessa norma estende poi il beneficio ai maggiori e ai tenenti

colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento,

rispettivamente, di diciannove e ventinove anni di servizio militare

comunque prestato. I colonnelli possono dunque beneficiare

dell'indennità solo nell'ipotesi in cui abbiano maturato venticinque

anni di servizio dalla nomina a tenente; ma quei colonnelli che non

provengono dall'accademia, bensì da carriere e ruoli differenti (e

in particolare dai sottufficiali) difficilmente possono raggiungere,

per ragioni anagrafiche, tale anzianità di servizio, il che comporta

una disparità di trattamento a loro danno; incongruamente, la

parziale omogeneizzazione viene assicurata ai maggiori e ai tenenti

colonnelli che provengono da carriere e ruoli diversi, e non si

applica nel caso di promozione al grado superiore.

Il giudice rimettente afferma che la questione è rilevante, dal

momento che l'unico motivo ostativo all'attribuzione patrimoniale

invocata dai ricorrenti risiede proprio nella mancata inclusione, tra

gli ufficiali destinatari del beneficio, dei colonnelli (nella

specie, capitani di vascello) aventi anzianità di servizio militare,

comunque prestato, di ventinove anni. La questione non sarebbe, poi,

manifestamente infondata, dal momento che tale mancata inclusione non

risponde al canone di ragionevolezza, a quello di eguaglianza, e al

principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo nel senso dell'infondatezza della questione. L'Avvocatura

ha presentato altresì, nell'imminenza dell'udienza, una memoria

nella quale illustra la ratio della norma denunziata.

L'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1

aprile 1981, n. 121, attribuisce il trattamento economico del primo

dirigente e del dirigente superiore (rispettivamente dopo quindici e

venticinque anni di servizio) ai funzionari del ruolo dei commissari

e ai primi dirigenti della Polizia di Stato; interessa, quindi, il

solo personale delle carriere direttiva e dirigenziale.

Il legislatore, con il citato comma 8 dell'art. 1 del

decreto-legge n. 379 del 1987, si è attenuto al medesimo principio,

prevedendo come criterio per l'attribuzione della parziale

omogeneizzazione il conseguimento dell'anzianità di servizio di

quindici o venticinque anni dalla nomina a ufficiale.

Al fine di evitare sperequazioni, la seconda parte del comma 8

estende la parziale omogeneizzazione ai maggiori e ai tenenti

colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi, dopo diciannove e

ventinove anni di servizio militare comunque prestato. Ora, per i

corpi di polizia civili e militari vige analogo sistema: l'art. 6,

comma 3, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con

modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, attribuisce un

assegno funzionale - che ha natura analoga a quello di "parziale

omogeneizzazione" qui in esame - al solo personale direttivo e gradi

equivalenti (con esclusione dei dirigenti) al compimento di

diciannove e ventinove anni di servizio comunque prestato.

Il legislatore ha dunque differenziato l'attribuzione del

beneficio di parziale omogeneizzazione e dell'assegno funzionale

testé citato - entrambi previsti per gli ufficiali non dirigenti e

il personale direttivo - da quello riconosciuto alle categorie con

anzianità di servizio maturata nelle carriere direttiva o da

ufficiale e in quella dirigenziale.

Quanto alla pretesa disparità di trattamento tra i colonnelli

"d'accademia" e quelli provenienti dai sottufficiali, si osserva che

il sistema trova una sua ratio nel riconoscimento della specifica

professionalità acquisita dai primi attraverso il curriculum

accademico e il più selettivo sistema di reclutamento e

progressione.

I criteri indicati sono stati peraltro confermati dalla legge 8

agosto 1990, n. 231, e dal d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo della Liguria ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 (sia sotto il profilo della disparità di

trattamento che della ragionevolezza) e all'art. 97 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1, comma 8, del

decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468 (Misure urgenti

per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e

per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari

dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), nella

parte in cui esclude i capitani di vascello - grado equivalente a

colonnello - aventi anzianità di servizio militare, comunque

prestato, superiore a ventinove anni, dalla parziale omogeneizzazione

stipendiale con le forze di polizia assicurata ai maggiori e ai

tenenti colonnelli. I colonnelli che non provengono dall'accademia,

ma da carriere e ruoli differenti (e in

particolare dai sottufficiali) difficilmente possono raggiungere, per

ragioni anagrafiche, tale anzianità di servizio: ciò realizza una

disparità di trattamento a loro danno che, secondo il giudice

rimettente, non ha alcuna giustificazione e lede sia il canone

generale di ragionevolezza sia il principio di imparzialità e buon

andamento dell'amministrazione.

2. - Per vagliare tali censure, è necessario ricostruire la ratio

del decreto-legge n. 379 del 1987.

Dopo la stipula degli accordi che hanno portato a miglioramenti

economici a favore del pubblico impiego (cui erano interessate anche

le Forze di polizia), il Governo ha emanato una serie di

decreti-legge non convertiti (dal decreto-legge n. 92 del 1987 al n.

282 dello stesso anno), fino al decreto-legge n. 379 del 1987,

convertito, con modificazioni, nella legge n. 468 del 1987, che ha

provveduto alla revisione stipendiale e alla perequazione dei

trattamenti accessori del personale delle Forze armate.

Tale normativa comprende varie misure: l'adeguamento

dell'indennità militare; disposizioni per la gestione delle

pensioni; la parziale omogeneizzazione retributiva con le Forze di

polizia, disciplinata dall'art. 1, comma 8, qui in esame. Il sistema

assicura tale omogeneizzazione agli ufficiali che hanno prestato

quindici o venticinque anni dalla nomina a tenente (ovviamente con

importo differenziato), secondo quanto specificato dalla tabella

inclusa nello stesso comma 8, poi aggiornata dalla legge 8 agosto

1990, n. 231, che, all'art. 5, ha nuovamente determinato gli importi

annui, confermando il meccanismo già definito dal decreto- legge n.

379 del 1987.

Il secondo periodo del comma 8 in esame si fa carico, come

riconosce l'ordinanza di rimessione, della situazione degli ufficiali

che non provengono dall'accademia, ai quali assicura il trattamento

di "parziale omogeneizzazione" al compimento del diciannovesimo e

ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato; tale

ultima previsione vale, peraltro, per i maggiori e i tenenti

colonnelli, provenienti da carriere e ruoli diversi, non per i

colonnelli. Ed è proprio su tale esclusione che si appuntano i

rilievi del giudice a quo, alla luce dell'art. 3 e dell'art. 97 della

Costituzione.

3. - Il decreto-legge n. 379 persegue finalità di riequilibrio

retributivo tra le Forze di polizia e le Forze armate (peraltro non

integrale, come risulta chiaramente dal testo dell'art. 1, comma 8,

che parla di "parziale omogeneizzazione") ed è, questa, la ragion

d'essere del decreto. La razionalità della norma denunziata deve

essere allora verificata in tale contesto perequativo, e in specifica

relazione alle norme dettate per il personale direttivo e per i

dirigenti della Polizia di Stato.

Come ha ricordato l'Avvocatura dello Stato, la legge 1 aprile

1981, n. 121, all'art. 43, ventiduesimo e ventitreesimo comma,

attribuisce ai commissari (ed equiparati) il trattamento economico

della dirigenza secondo il meccanismo dei quindici e dei venticinque

anni di servizio prestato senza demerito, riproposto dalla prima

parte del comma 8, qui in esame; per i commissari (e qualifiche

equiparate) provenienti da carriera e ruoli inferiori, l'art. 6,

comma 3, del citato decreto-legge n. 387 del 1987, convertito nella

legge n. 472 del 1987, attribuisce un assegno funzionale al

compimento di diciannove e ventinove anni di servizio prestato senza

demerito, con riguardo al solo personale direttivo e con esclusione

dei dirigenti.

Pur nelle evidenti diversità di contesto normativo, si è dunque

voluto creare un relativo parallelismo tra i due sistemi retributivi;

ed è significativo che il testo originario del decreto- legge

predisposto dal Governo prevedeva (ai fini della "parziale

omogeneizzazione" economica) la clausola del servizio "senza

demerito", in analogia alle disposizioni riguardanti il personale

della Polizia di Stato che si sono richiamate, clausola che le Camere

hanno comunque soppresso in sede di conversione.

4. - L'analisi della ratio legis dimostra che il legislatore non

ha posto in essere una disciplina irragionevole. Né vale eccepire la

disparità di trattamento a danno dei colonnelli che non provengono

dall'accademia, ma da carriere e ruoli diversi: si tratta, com'è

evidente, di situazioni distinte, e vi è, in questo caso, una

congrua giustificazione del trattamento economico differenziato (cfr.

la sent. n. 248 del 1989 e ancor prima la sent. n. 1089 del 1988),

alla luce delle esigenze di omogeneizzazione che in precedenza si

sono analizzate.

Va considerato, inoltre, che un intervento additivo, pur se

diretto, in ipotesi, a salvaguardare posizioni soggettive meritevoli

di considerazione, potrebbe determinare, in un assetto normativo

così delicato, ulteriori e più gravi disarmonie: a conferma che

l'eventuale revisione della materia spetta, nella sua autonomia, al

legislatore.

5. - Del tutto priva di fondamento è, infine, la censura mossa

con riferimento all'art. 97 della Costituzione, che è parametro

evocato impropriamente, non rilevando, nella questione in esame, il

principio di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,

convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468

(Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al

personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei

dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi

collegato ed equiparato), nella parte in cui esclude i colonnelli

provenienti da carriere e ruoli diversi, che abbiano maturato

ventinove anni di servizio militare comunque prestato, dalla parziale

omogeneizzazione stipendiale fra gli ufficiali delle Forze armate e

gli appartenenti alle Forze di polizia, sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale della Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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