Corte costituzionale

Sentenza n. 146/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/05/1985 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 della

legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 27 marzo 1968, n. 20

(Legge elettorale regionale), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno

1983 dal Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di

Bertossi Paolo ed altri, iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1983

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno

1984.

Visto l'atto di costituzione di Bertossi Paolo, nonché l'atto di

intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

uditi l'avv. Carlo Pedroni per Bertossi Paolo e l'avvocato Gaspare

Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Bertossi Paolo ed

altri, imputati del reato di cui agli artt. 476, 479, 482 e 485 cod.

pen., il Tribunale di Udine, premesso che i fatti addebitati dovevano

ritenersi "apparentemente" integrativi della fattispecie prevista dagli

artt. 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto

speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), 49 L.c. 27 marzo 1968,

n. 20 (rectius, legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo

1968, n. 20), 100 del Testo unico delle leggi recanti norme per la

elezione della Camera dei deputati approvato con d.P.R. 30 marzo 1957,

n. 361, ha ritenuto "rilevante e non manifestamente infondata, in

riferimento agli artt. 3, 5, 25 e 117 della Costituzione, la questione

di legittimità dell'art. 49 L.v. 20/1960" (rectius, legge della

Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20), "nella parte in

cui prevede sanzioni penali", questione che ha sollevato con ordinanza

del 9 giugno 1983.

Secondo il giudice a quo, la Regione Friuli-Venezia Giulia con la

norma impugnata - il cui precetto stabilisce che "per le elezioni dei

consiglieri regionali si osservano... le leggi per l'elezione della

Camera dei deputati" - avrebbe operato "una scelta di politica

criminale optando fra diverse leggi statali la sanzione penale da

applicare alla fattispecie criminosa" oggetto del giudizio in corso,

così esercitando, in violazione dei parametri sopra indicati, "poteri

in materia esclusivamente riservata allo Stato".

La realizzazione delle indicate violazioni costituzionali sarebbe

comprovata dal fatto che l'art. 90 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi

delle Amministrazioni comunali), richiamato, per le elezioni dei

consigli regionali delle regioni a statuto normale, dall'art. 1, ultimo

comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei

Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), "prevede, per

fatti identici a quelli previsti dall'art. 100 T.U. 361/1957, una pena

da 2 a 5 anni di reclusione, nonché la prescrizione dell'azione penale

in anni 2". Donde la violazione dell'art. 3 Cost., per la disparità

del trattamento di identici fatti di reato a seconda che siano commessi

nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia o in altra regione

(purché) a statuto ordinario.

La questione viene sollevata, conclude il Tribunale, "non potendo

stabilire se, nel caso in esame, debbono applicarsi le norme di cui al

combinato disposto degli artt. 49 l.v. 20/1968 e 100 T.U. 361/1957

oppure quelle di cui agli artt. 1 l. 108/1968 ed art. 9 D.P.R. 570/60".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 18 gennaio 1984.

Nel presente giudizio si sono costituiti la parte privata Bertossi

Paolo, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo A. Pedroni, ed il

Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia,

rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Pacia.

La difesa del Bertossi, dopo aver svolto considerazioni adesive

alla ordinanza di rimessione, ha precisato il contenuto delle denunce

d'illegittimità costituzionale, nel senso che esse devono essere

intese sotto un duplice profilo: come violazione dell'art. 13 dello

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia "per eccesso dai

limiti dell'attribuzione di potestà legislativa, con contestuale

violazione dell'art. 25, secondo comma della Costituzione per

arrogazione di potestà legislativa da parte dell'ente regione in

materia penale rigidamente riservata alla legislazione dello Stato";

come violazione dell'art. 3 Cost., perché sarebbe attribuita "senza

alcun giustificato motivo, una diversa sanzione penale ad un falso

elettorale in elezioni riguardanti enti della medesima natura (regioni)

a seconda della ubicazione territoriale della commissione del falso

stesso" e ciò malgrado il reato sia stato commesso sempre sul

territorio dello Stato "uno e indivisibile".

Nel suo atto di intervento e deduzioni la difesa del Presidente

della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha chiesto, invece,

che la questione sia dichiarata manifestamente infondata in quanto "in

fattispecie molto simili... esaminata e decisa almeno due volte", nel

senso della non fondatezza, dalla Corte (sentenze n. 104 del 1957 e n.

142 del 1969).

Comunque, secondo la Regione, l'art. 25 Cost. porrebbe soltanto una

riserva "relativa" di legge statale: una legge regionale, la quale si

limiti ad introdurre una norma di rinvio ad una disciplina penale

imposta da leggi dello Stato "si muove", quindi, "sicuramente nello

spazio che codesto tipo di riserva lascia libero al Legislatore locale

e, persino, all'Autorità amministrativa". Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale di Udine sottopone a giudizio di legittimità

costituzionale l'"art. 49 L.v. 20/1968" (rectius, legge della Regione

Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20) "nella parte in cui

prevede sanzioni penali", per contrasto con gli artt. 3, 5, 25 e 117

della Costituzione. Più precisamente, come sottolinea la motivazione

dell'ordinanza de qua, a venire in discussione è il primo comma del

suddetto art. 49 ("Salve le disposizioni della presente legge, per le

elezioni dei Consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili,

le leggi per l'elezione della Camera dei Deputati"), nella parte in cui

recepisce le sanzioni penali - e, prima ancora, i relativi precetti -

previste, al momento attuale, dal Testo unico delle leggi recanti norme

per la elezione della Camera dei Deputati, di cui al d.P.R. 30 marzo

1957, n. 361.

2. - Peraltro, la premessa da cui prende l'avvio l'iter

argomentativo dell'ordinanza di rimessione è formulata in termini tali

da richiedere un'attenta considerazione del requisito della rilevanza.

La questione di legittimità viene, infatti, sollevata per il fatto

che, ad avviso del giudice a quo, i comportamenti addebitati agli

imputati integrano "apparentemente" la fattispecie prevista "dal

combinato disposto dell'art. 3 della legge 31.1.1963 n. 1, art. 49 l.v.

27.3.1968 n. 20 ed art. 100 T.U. 30.5.1957 n. 361". L'incertezza

connaturata all'uso dell'avverbio "apparentemente" esclude che, nel

caso di specie, il giudice a quo si sia trovato di fronte

all'ineludibile necessità di fare applicazione della norma sottoposta

al vaglio di questa Corte. Né tale incertezza viene superata nel

prosieguo della motivazione. A ribadirla e rafforzarla si aggiunge,

anzi, la dichiarata impossibilità di "stabilire se, nel caso in esame,

debbono applicarsi le norme di cui al combinato disposto degli artt. 49

l.v. 20/1968 e 100 T.U. 361/1957 oppure quelle di cui agli artt. 1 l.

108/1968 e 90 d.P.R. 570/1960".

3. - La questione, così come prospettata, è inammissibile.

Ancora di recente, questa Corte ha avuto modo di precisare che al

giudice a quo non è consentito di esprimersi "in forma dubitativa

sulla norma da applicare", dovendo il giudizio di legittimità

costituzionale "essere chiesto e pronunciato non in via astratta o

ipotetica, ma solo rispetto ad una disposizione che il giudice di

merito ritiene di dovere applicare" (sentenza n. 182 del 1984). In

altre parole, "il requisito della rilevanza implica necessariamente che

la questione dedotta abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale

e non meramente eventuale: solo quando il dubbio investa una norma

dalla cui applicazione il giudice ordinario dimostri di non poter

prescindere, si concretizza il fenomeno della pregiudizialità e trova

posto la sospensione del procedimento" (sentenza n. 300 del 1983).

Per giunta, la particolarità del caso risulta tale che qui non

viene soltanto in gioco l'esigenza di prevenire l'eventualità che la

Corte abbia a pronunciarsi inutilmente. A causa della prospettata

alternativa tra l'applicazione del combinato disposto degli "artt. 49

l.v. 20/1968 e 100 T.U. 361/1957" e l'applicazione del combinato

disposto degli "artt. 1 l. 108/1968 e 90 d.P.R. 570/1960", l'incertezza

sulla norma da applicare in concreto potrebbe riverberarsi anche sul

tipo di petitum avuto di mira dal giudice a quo, quasi che alla

richiesta declaratoria di illegittimità dell'art. 49 della legge della

Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, si dovesse

accompagnare, per coprire il conseguente vuoto, l'estensione del

trattamento predisposto dagli artt. 1 della legge 13 febbraio 1968, n.

108, e 90 del d.P.R. 15 maggio 1960, n. 570, per la elezione dei

Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario. Una risposta del

genere esulerebbe chiaramente dai poteri di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 49 della legge della Regione Friuli- Venezia Giulia 27 marzo

1968, n. 20 (Legge elettorale regionale), "nella parte in cui prevede

sanzioni penali", sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 25 e 117

della Costituzione, dal Tribunale di Udine con ordinanza del 9 giugno

1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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