Corte costituzionale

Sentenza n. 146/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/06/1971 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 21r.d.l. 2328/1923

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21

delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328

(disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del

personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione),

modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, e dell'art. 1, secondo

comma, n. 9, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (riposo domenicale e

settimanale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 maggio 1969 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Pusceddu Guglielmo e l'Azienda

trasporti municipali di Milano, iscritta al n. 367 del registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 280 del 5 novembre 1969;

2) ordinanza emessa 1'8 ottobre 1969 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Tani Giuseppe, De Gasper Mario ed

altri e l'Azienda trasporti municipali di Milano, iscritta al n. 466

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970;

3) ordinanze emesse il 4 e il 5 gennaio 1971 dal pretore di Torino

in dieci procedimenti civili promossi rispettivamente da Barbini

Enrico, Negro Secondo, Voltetti Mario, Tasco Giovanni, Mandarà

Ferdinando, Ortolani Alarico, Giallombardo Bartolo, Rumore Giuseppe,

Margaria Luigi e Godone Aldo contro l'Azienda tranvie municipali di

Torino, iscritte ai nn. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e

114 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 87 del 7 aprile 1971.

Visti gli atti di costituzione di Pusceddu Gugliemo, De Gasper

Mario, Grizzi Mario, Cucchi Antonio, Giallombardo Bartolo, dell'Azienda

trasporti municipali di Milano e della Azienda tranvie municipali di

Torino;

udito nell'udienza pubblica del 18 maggio 1971 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

uditi gli avvocati Pasquale Nappi e Luciano Ventura, per Pusceddu

Guglielmo e Giallombardo Bartolo, l'avv. Filippo Lubrano, per De Gasper

Mario ed altri, gli avvocati Salvatore Villari e Ugo Biondolillo, per

l'Azienda trasporti municipali di Milano, e l'avv. Francesco Santoro

Passarelli, per l'Azienda tranvie municipali di Torino.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile vertente tra Pusceddu Guglielmo e

l'Azienda trasporti municipali di Milano, il pretore di questa città

con ordinanza del 24 maggio 1969, sollevava, in riferimento all'art.

36, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19

ottobre 1923, n. 2328, nel testo modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923,

n. 2682, il quale dispone che "tra i riposi continuati in residenza ve

ne debbono essere 52 all'anno, della durata di 24 ore, senza

pregiudizio del congedo regolamentare".

Con precedente ordinanza, lo stesso pretore aveva denunziato la

norma dell'art. 16 delle anzidette disposizioni annesse al r.d.l. n.

2328 del 1923, che reca una identica disposizione per i riposi

settimanali per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporti

in concessione, ma il relativo giudizio era stato definito da questa

Corte con ordinanza del 23 marzo 1968 di manifesta infondatezza, in

quanto nelle more, con sentenza n. 150 del 1967, era stata dichiarata

la illegittimità costituzionale del detto art. 16. Riassunta la causa

davanti al pretore, sul presupposto - non contestato dalle parti - che

nella specie sia applicabile, non l'art. 16, ma l'art. 21 (delle

ripetute disposizioni) il pretore ha riproposto la questione per questa

ultima norma.

La stessa questione è stata sollevata dal tribunale di Milano con

ordinanza 8 ottobre 1969, emessa nei procedimenti vertenti fra Tani

Giuseppe ed altri e l'Azienda trasporti municipali di Milano e dal

pretore di Torino, con dieci ordinanze emesse il 4 e 5 gennaio 1971 in

altrettanti procedimenti civili fra Barbini Enrico, Negro Secondo,

Voltetti Mario, Tasco Giovanni, Mandarà Ferdinando, Ortolani Alarico,

Giallombardo Bartolo, Rumore Giuseppe, Margaria Luigi, Godone Aldo e

l'Azienda tranvie municipali di Torino.

Nei giudizi davanti questa Corte si sono costituiti la Azienda

trasporti municipali di Milano, l'Azienda tranvie municipali di Torino,

Pusceddu Guglielmo, Cucchi Antonio, De Gasper Mario, Grizzi Mario e

Giallombardo Bartolo.

Tutte le ordinanze di rimessione assumono che, essendo la formula

del denunziato art. 21 identica a quella dell'art. 16, già dichiarato

dalla Corte illegittimo, deve ritenersi fondata la questione proposta

ora negli stessi termini in cui fu a suo tempo sollevata per l'art. 16.

Le ordinanze del pretore di Torino rilevano altresì che la eventuale

declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 21, facendo

venir meno la disciplina positiva dettata per i dipendenti di aziende

esercenti ferrovie e tranvie pubbliche, lascerebbe operativa la norma

di cui all'art. 1, comma secondo, n. 9 della legge 22 febbraio 1934, n.

370, la quale ha contenuto meramente negativo, vietando l'applicazione

della legge stessa ai predetti dipendenti. E ciò sarebbe in contrasto

sia con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della

Costituzione, in quanto i lavoratori del settore autoferrotranviario

pubblico verrebbero ad essere privati della disciplina del riposo

settimanale, sia con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione, in

quanto la normativa generale dell'art. 1, comma primo, della ripetuta

legge costituisce attuazione del principio costituzionale.

L'ipotesi odierna sarebbe analoga a quella contemplata dal n. 6 dei

medesimi comma, articolo e legge innanzi citati. E questo è stato

dichiarato illegittimo con la sentenza n. 76 del 1962, in quanto il

contenuto negativo della disposizione, escludendo l'applicabilità di

normazioni collettive o legislative, consentiva di privare gli addetti

alla pastorizia brada del riposo settimanale.

I difensori delle due aziende municipali di Milano e di Torino

sostengono che la sentenza n. 150 del 1967 ha operato una scissione fra

il principio normativo su cui si basava l'art. 16 censurato e la

espressione letterale della disposizione che esplicitizzava il

principio. Questa espressione letterale è caducata, perché

oltrepassava i limiti della ragionevolezza, mentre il principio

normativo enucleato dalla Corte rimane nell'ordinamento come norma

principio e produce i suoi effetti. Oggi, il principio normativo si

presenta distaccato dalla espressione letterale. Ed a questa non può

essere dato altro significato che quello assunto nella disciplina

effettiva della materia di specie, disciplina che concreta una limitata

deroga alla regola della periodicità del riposo settimanale; tanto

limitata da potere essere pienamente giustificata dalle esigenze

particolari del settore.

Sotto questo aspetto, la difesa delle aziende municipalizzate dei

trasporti di Milano e di Torino chiede che la questione venga

dichiarata infondata, rilevando per altro che, anche se il ripetuto

art. 21 fosse dichiarato illegittimo, i lavoratori del settore

autoferrotranviario non rimarrebbero senza una disciplina del riposo

settimanale. Tale disciplina, infatti, sarebbe ricavabile dallo stesso

art. 36, comma terzo, della Costituzione, e dai contratti collettivi.

Sono state presentate memorie nell'interesse di Pusceddu, Tani, De

Gasper e Grizzi. In esse si ribadiscono, sostanzialmente, le

argomentazioni addotte nelle ordinanze di rimessione. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze indicate in epigrafe prospettano la medesima

questione di legittimità costituzionale in riferimento ai principio

del riposo settimanale del lavoratore sancito dall'art. 36, terzo

comma, della Costituzione; sicché le varie cause possono essere

riunite e decise con unica sentenza.

2. - L'art. 16 e l'art. 21 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19

ottobre 1923, n. 2328 (formazione degli orari e dei turni di servizio

del personale addetto ai pubblici esercizi di trasporto in concessione)

modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, contengono una norma

identica nella espressione letterale e nel contenuto: "tra i riposi

continuati in residenza... ve ne debbono essere 52 all'anno della

durata di 24 ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare". Essi

differiscono soltanto rispetto all'oggetto, perché il primo riguarda

il personale di macchina ed il secondo il personale di scorta ai treni

e quello navigante.

Questa Corte ha già dichiarato, con sentenza n. 150 del 1967,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, che, per la sua imprecisa

e vaga formulazione, viola il principio del riposo settimanale, e deve,

ora, dichiarare l'illegittimità anche del successivo art. 21,

impugnato per gli stessi motivi posti a fondamento della precedente

decisione. Ed invero, anche questo omette di indicare in qual modo deve

essere regolato l'esercizio del diritto del lavoratore, inteso nel

senso che ad un certo numero di giornate lavorative faccia seguito

quella di riposo; e consente così di raggruppare in modo irrazionale

ed arbitrario le giornate di riposo concedendole anche dopo lunghi

periodi di lavoro o addirittura in unico contesto di tempo. Esso ricade

pertanto nello stesso vizio già rilevato per il precedente art. 16

dello stesso decreto-legge.

3. - L'art. 36, terzo comma, della Costituzione, col termine

"riposo settimanale" intende esprimere sostanzialmente il concetto di

periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro.

Poiché tuttavia la varietà di qualità e di tipi di lavoro non

consente una uniforme disciplina, che, come si è già detto nella

precedente sentenza, urterebbe contro gli interessi del mondo del

lavoro e degli stessi lavoratori, deve necessariamente ammettersi la

legittimità di una periodicità differente da quella sopraindicata a

condizione che la relativa disciplina si attenga ai seguenti principi:

1) si tratti di casi di necessità a tutela di altri apprezzabili

interessi; 2) non venga snaturato od eluso il rapporto - nel complesso

- di un giorno di riposo e sei di lavoro; 3) non vengano superati i

limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della

specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del

lavoratore soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso.

Va rilevato altresì che, poiché l'esercizio del diritto del

lavoratore al riposo periodico va regolato in modo assai vario, per

essere adattato alle esigenze di lavori di ogni specie, e poiché non

c'è una costituzionale riserva di legge, la relativa disciplina può

essere disposta non solo da norme di legge, ma anche da contratti

collettivi aventi forza di legge, da altri contratti sia collettivi che

individuali, o da regolamenti. Il che - come incontestabile reale

esigenza - risulta confermato anche - ad esempio - dagli artt. 8 e 15

della stessa legge n. 370 del 1934, i quali per il riposo settimanale

rinviano ai contratti collettivi per i commessi viaggiatori e per gli

addetti ai lavori agricoli ed ai vagoni letto.

Ed ovviamente, qualora tali norme siano denunciate per violazione

dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione, la competenza a

giudicare spetterà - a seconda della natura delle norme impugnate - a

questa Corte oppure al giudice ordinario od amministrativo.

4. - Non è fondata invece la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 9, della legge 22

febbraio 1934, n. 370, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36,

comma terzo, della Costituzione, dalle ordinanze del tribunale e del

pretore di Torino.

La legge n. 370 del 1934 che detta norme generali sul riposo

domenicale e settimanale di tutti i lavoratori dipendenti - dopo aver

affermato, nel primo comma dell'art. 1, il principio fondamentale per

cui "al personale, che presta la sua opera alle dipendenze altrui, è

dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive" - elenca, nel

secondo comma dello stesso articolo, varie categorie di lavoratori, per

i quali non sono applicabili le disposizioni della legge stessa. Con

ciò, la legge non vuole certamente privare il lavoratore del diritto

al riposo periodico, ma intende solo affermare che per tali categorie

è necessaria una disciplina differenziata, variante a seconda delle

caratteristiche di ciascun lavoro. E tale disciplina può essere

apprestata da norme legislative, regolamentari o contrattuali, come si

è già chiarito sopra.

La questione riguardante il personale di cui innanzi si distingue

nettamente da quella relativa al personale addetto alla pastorizia

brada (n. 6 dello stesso comma secondo, art. 1) riconosciuta fondata

con la sentenza n. 76 del 1962. Infatti, in questo caso, la Corte ha

ritenuto che "per il personale addetto alla pastorizia brada emerge la

volontà della legge di escluderlo del tutto dal diritto a quel riposo

e da ogni disciplina, legislativa o collettiva, di esso".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 delle

disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 (disposizioni

per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale

addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione), modificato

dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, n. 9, della legge 22 febbraio 1934, n. 370

(riposo domenicale e settimanale), sollevata in riferimento agli artt.

3 e 36, terzo comma, della Costituzione, dalle ordinanze indicate in

epigrafe del pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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