Corte costituzionale

Sentenza n. 145/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo

comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e

compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e

rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento

pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di

commercio), promosso con ordinanza emessa

l'8 giugno 1982 dal pretore di Milano nel procedimento civile

vertente tra Pagni Giuseppe Maria e Enasarco, iscritta al n. 703 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 67 dell'anno 1983;

Visto l'atto di costituzione di Pagni Giuseppe Maria, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Udito l'avv. Mario Vallo per Pagni Giuseppe Maria e l'avvocato

dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Pagni Giuseppe

Maria e l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e

rappresentanti di commercio (Enasarco), il pretore di Milano ha

denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 20, ultimo comma, n. 3, della legge 2

febbraio 1973, n. 12, "nella parte in cui dispone che perdono il

diritto a pensione di reversibilità i figli maggiorenni inabili

quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio".

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva

che il ricorso proposto dal Pagni dovrebbe essere respinto, essendo

il ricorrente proprietario di un appartamento concesso in locazione,

nonché titolare di una pensione statale per invalidità civile.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo deduce ,

da un lato, l'irragionevole disparità di trattamento fra la pensione

di reversibilità prevista dalla norma impugnata e la pensione di

reversibilità dell'assicurazione generale prevista dall'art. 13 del

r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2 della

legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito dall'art. 22 della legge 21

luglio 1965, n. 903; dall'altro, la violazione dell'art. 38 della

Costituzione, dato che la norma impugnata nega "il diritto alla

pensione di reversibilità nonostante che l'inabile è sprovvisto dei

mezzi necessari per vivere". Sotto tale ultimo aspetto, il giudice a

quo precisa che "la norma può essere valida sole se ed in quanto,

subordina il diritto a pensione al non possesso di un reddito

sufficiente": nell'attuale assetto, "invece", anche la sola e mera

titolarità di un reddito esclude il diritto a pensione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 9 marzo 1983.

2. - Si è costituito il Pagni, rappresentato dalla tutrice Pagni

Antonella Besana, con atto di deduzioni del suo difensore, avv.

Fiammetta Orsini.

A sostegno della censura relativa alla violazione dell'art. 3

della Costituzione, il Pagni adduce la giurisprudenza della Corte

costituzionale (sentenza n. 7/1980), secondo cui il fondamento della

reversibilità del trattamento pensionistico consiste nella vivenza a

carico del familiare deceduto, cosicché nessun rilievo dovrebbe

attribuirsi al possesso di un qualche reddito personale.

Ciò sarebbe del fatto che la pensione di reversibilità è

cumulabile con l'eventuale pensione diretta goduta dall'interessato a

norma delle leggi n. 153/1969 e n. 114/1974, pensione della quale si

consentirebbe l'integrazione al minimo.

Sotto un diverso profilo si osserva, inoltre, che la previsione

relativa alla perdita della pensione di reversibilità, sancita dalla

legge sull'Enasarco per il figlio maggiorenne inabile in possesso di

un reddito proprio, si porrebbe anche in contrasto con la norma,

ricavabile della medesima disposizione di legge (art. 20, ultimo

comma, n. 3), secondo cui il figlio minorenne non perde la stessa

pensione anche se sia in possesso di reddito.

Si mette infine in evidenza che l'art. 20 alle lettere c) e d) del

primo comma esclude la pensione di reversibilità allorché i

genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili sono titolari di

pensione, ossia di un reddito quantificato ed adeguato al minimo

vitale, mentre il figlio inabile perde il diritto quando possiede un

qualsiasi reddito, che potrebbe rivelarsi di entità simbolica, con

evidente assenza di qualunque logica giustificazione della disparità

di trattamento.

Con riguardo alla violazione dell'art. 38 della Costituzione, si,

ribadisce come tale precetto imponga che al lavoratore inabile sia

garantito il mantenimento se sprovvisto dei mezzi necessari per

vivere, condizione che non può dirsi insussistente quando

l'interessato fruisca di un reddito personale di entità soltanto

simbolica.

3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha esplicato rituale

intervento a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo

la non fondatezza della proposta questione.

Ricostruita sommariamente la normativa relativa al trattamento

pensionistico di reversibilità, ordinario e integrativo,

l'Avvocatura afferma che la norma impugnata disciplina il diritto dei

figli inabili alla pensione dell'Enasarco nei medesimi termini nei

quali l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, regola il diritto

degli stessi soggetti alla pensione di reversibilità ordinaria: in

entrambi i casi verrebbe richiesta la condizione che i soggetti in

questione siano "a carico" del familiare defunto, ossia che questi

prima del decesso provvedesse al loro sostentamento in maniera

continuativa. Il venir meno di siffatto presupposto, e, quindi, la

disponibilità di un reddito proprio, determinerebbe la cessazione

del diritto a qualunque tipo di pensione. In tal modo la pretesa

violazione del principio di eguaglianza si rivelerebbe insussistente,

e del pari infondato risulterebbe il dubbio di incostituzionalità in

riferimento all'art. 38 della Costituzione.

4. - Con successiva memoria la parte privata ha ribadito le

proprie argomentazioni a sostegno della incostituzionalità della

disposizione impugnata, facendo, tra l'altro, presente che la norma

sospetta di illeggitimità costituzionale non trova riscontro nel

regime giuridico delle pensioni di reversibilità erogate per altre

categorie di lavoratori dalle rispettive gestioni. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in esame il pretore di Milano chiede a questa

Corte di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 20,

ultimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e

compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e

rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento

pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti

di commercio), "nella parte in cui dispone che perdono il diritto

alla pensione di reversibilità i figli maggiorenni inabili quando a

qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio", in riferimento agli

artt. 3 e 38 della Costituzione.

Più specificamente, l'art. 3 della Costituzione viene invocato

perché, in forza della norma oggetto di denuncia, "risulta attuata

una disparità di trattamento senza razionale giustificazione" tra la

pensione di reversibilità Enasarco ivi disciplinata e la pensione di

reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria spettante "ai

figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del

genitore nel momento del decesso di questi", a prescindere

dall'esistenza di eventuali redditi propri. L'art. 38 della

Costituzione viene, invece, invocato, con implicito riferimento al

suo primo comma, perché la norma denunciata "nega il diritto alla

pensione di reversibilità nonostante che l'inabile è sprovvisto dei

mezzi necessari per vivere", mentre "per essere valida" dovrebbe

subordinare il diritto a pensione "al non possesso di un reddito

sufficiente".

2. - Delle due questioni proposte, la seconda si appalesa

inammissibile per contraddittorietà della motivazione sulla

rilevanza. È, infatti, lo stesso giudice a quo ad asserire,

conclusivamente, che nel caso di specie si sarebbe "in presenza" di

un reddito, sia pur "appena", "sufficiente per vivere", così

smentendo quanto sostenuto poco prima circa la necessità di

dichiarare invalida la norma per garantire all'inabile la

disponibilità di mezzi sufficienti.

3. - Più complesso il discorso sulla rilevanza dell'altra

questione.

Poiché dagli atti di causa emerge con chiarezza che nella

fattispecie concreta la controversia di merito ha per oggetto non la

perdita del diritto alla pensione di reversibilità Enasarco,

prevista dalla norma impugnata, bensì la stessa acquisizione

iniziale di tale diritto, anche la prima questione, come

letteralmente prospettata, non risulterebbe ammissibile per difetto

di rilevanza.

Dai medesimi atti si ricava, però con altrettanta chiarezza che,

per prassi costante dell'Ente erogatore, in conformità alle

perentorie indicazioni del Ministero competente, il fatto di avere "a

qualsiasi titolo un reddito proprio" comporta automaticamente per i

figli maggiorenni inabili al lavoro non solo la perdita del diritto

già riconosciuto alla pensione di reversibilità di cui all'art. 19

della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (e lo stesso è a dirsi per il

diritto già riconosciuto alla pensione indiretta di cui all'art. 18

della stessa legge), ma pure, e prima ancora, l'iniziale

disconoscimento del diritto all'una o all'altra pensione.

Tutto ciò sta a significare che il secondo dei due eventi da cui

il n. 3 del settimo ed ultimo comma dell'art. 20 della legge 2

febbraio 1973, n. 12, fa discendere la successiva perdita del diritto

a pensione per i figli maggiorenni inabili al lavoro "quando cessi lo

stato di inabilità o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito

proprio" viene sussunto, in via interpretativa, a completamento della

disciplina che l'art. 20 dedica nei suoi primi sei commi all'iniziale

acquisizione del diritto alla pensione di reversibilità o alla

pensione indiretta. Più precisamente, il completamento accede al

terzo di tali commi, cioè al comma alla cui stregua va verificata la

sussistenza della condizione posta dalla lettera b) del primo comma

(l'essere "a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al

momento del decesso di questo") ai fini dell'acquisizione del diritto

alla pensione per "i figli di qualunque età riconosciuti inabili al

lavoro".

Così riportata alla norma che il diritto vivente trae dal

combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20

della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nel senso di negare il diritto di

acquisire la pensione di reversibilità ai figli maggiorenni inabili

al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, la

questione di legittimità proposta in riferimento all'art. 3 della

Costituzione non può non considerarsi rilevante.

4. - Quanto al merito, la denunciata disparità di trattamento

rispetto alla pensione di reversibilità dell'assicurazione generale

obbligatoria prevista dall'art. 13 del r.d.-l. 14 aprile 1939, n.

636, come sostituito dapprima dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952,

n. 218, e poi dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 - pur

essendo innegabile, dal momento che in nessuna delle formulazioni di

tale art. 13 si rinviene traccia di una condizione analoga a quella

posta dall'art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973,

n. 12 - non basta di per se stessa a far ritenere violato l'art. 3

della Costituzione.

Si tratta, infatti, di una disparità che, per più di un motivo,

non può dirsi priva di qualsiasi giustificazione e, quindi,

palesemente irragionevole. Già in via generale, lo stato complessivo

della normativa previdenziale, in quanto caratterizzata da profonde

differenziazioni nelle posizioni assicurative con molteplicità di

discipline e di strutture, rende problematica ogni operazione diretta

ad isolare singoli aspetti di un dato trattamento previdenziale per

compararli con i corrispondenti, ma diversificati, aspetti di un

altro trattamento.

Più in particolare, come questa Corte ha ripetutamente avuto modo

di sottolineare, persino le diverse condizioni soggettive ed

oggettive degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti rispetto alla condizioni

dei lavoratori soggetti alle gestioni speciali dello stesso I.N.P.S.

escludono in linea di massima la violazione del principio di

eguaglianza (v. sentenze n. 155/1969 e n. 102/1976). Nel caso di

specie, poi, la pensione Enasarco, attualmente regolata dalla legge 2

febbraio 1973, n. 12, è gestita dal Consiglio di amministrazione

dello stesso ente attraverso un apposito Fondo, detto Fondo di

previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ad

integrazione della pensione "istituita" dalla legge 22 luglio 1986,

n. 613: l'art. 1 di quest'ultima ha, infatti, esteso l'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli

esercenti attività commerciale, dando vita presso l'I.N.P.S. ad una

gestione speciale per tale assicurazione (art. 5) e facendo nel

contempo assumere al trattamento previdenziale in precedenza

autonomamente previsto per gli agenti ed i rappresentanti di

commercio la "natura integrativa" di cui si è detto (art. 29,

secondo comma, poi ribadito dall'art. 2, primo comma, della legge 2

febbraio 1973, n. 12).

A parte il fatto che, come bene ha osservato l'Avvocatura dello

Stato nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei

Ministri, "appare veramente arduo istituire un confronto tra un

trattamento pensionistico e l'altro quando il soggetto che ha agito

in giudizio gode di entrambi", ciò implicando ovviamente una non

coincidenza tra essi, resta in ogni caso incontestabile la

conclusione alla quale è giunta in udienza la stessa Avvocatura

dello Stato: pensione generale e pensione Enasarco si collocano su

due piani diversi, in posizioni non omogenee, per cui non può certo

dirsi arbitrario che la seconda abbia un connotato privo di

rispondenza nella disciplina dell'altra.

2. - La lamentata mancanza di una razionale giustificazione alla

base della norma in esame, se d'evessere esclusa sotto il profilo

comparativo dianzi considerato, emerge, però, per altra via,

risultando la norma stessa priva di coerenza intrinseca (v. sentenze

n. 69/1982, n. 215 e n. 222 del 1983).

Il far dipendere l'insorgenza del rapporto giuridico previdenziale

in favore di un figlio maggiorenne riconosciuto inabile al lavoro,

oltreché dal requisito della di lui vivenza a carico del lavoratore

pensionato nel momento del decesso di quest'ultimo, dalla condizione

della totale mancanza di redditi propri del superstite, come pretende

il combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art.

20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è, nella tassativa

indiscriminatezza di tale condizione, contrario ai più elementari

canoni dell'equità e della logica.

La circostanza che una simile statuizione non trovi riscontro in

nessun altro dei pur numerosissimi e svariatissimi trattamenti

previdenziali per i superstiti non è certo di per sé idonea ad

inficiare la norma denunciata, stanti le considerazioni più sopra

svolte sulla non omogeneità delle molteplici discipline

riscontrabili in materia, ma appare pur sempre ricca di significato,

rivelandosi chiaro sintomo della unanimemente riconosciuta esigenza

di non paralizzare il requisito sostanziale della vivenza a carico

con un drastico dato formale. Prova ne sia che le altre normative, le

quali, anche ad evitare un sistematico ricorso ad accertamenti

giurisdizionali o comunque un intenso contenzioso, si preoccupano di

circoscrivere, per lo più in sede regolamentare o addirittura di

direttive interne, il requisito della vivenza a carico,

affiancandogli la previsione di un limite reddituale, si avvalgono di

criteri, pur sempre presuntivi e per ciò stesso opinabili, ma mai

così totalmente negativi da far dipendere l'esclusione della

pensione di reversibilità dalla "sola e mera titolarità di un

reddito nummo uno", come icasticamente sintetizza il giudice a quo.

Questa inesorabile caratteristica della pensione di reversibilità

Enasarco ai figli maggiorenni inabili al lavoro - che risale all'art.

21, settimo comma, n. 3, del d.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, recante

norme regolamentari del trattamento integrativo riconosciuto dal già

ricordato art. 29, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613,

poi riprodotto in termini pressoché identici nell'art. 20 della

legge 2 febbraio 1973, n. 12, qui in discussione - svuota di

contenuto il requisito della vivenza a carico: la sua operatività

viene, infatti, limitata ai soli casi in cui l'inabile al lavoro non

abbia alcun reddito proprio, rimanendo priva di incidenza in ogni

altro caso, qualunque sia l'entità del reddito.

Ma - poiché la vivenza a carico, in quanto collegata non ad una

libera disponibilità del genitore a prestare per ragioni effettive

tutto quanto possa servire al figlio maggiorenne, bensì alla non

altrimenti fronteggiabile mancanza dei mezzi necessari al

sopravvivere di quest'ultimo, presuppone l'esistenza di uno stato di

bisogno - svuotare di contenuto il requisito della vivenza a carico

equivale a disconoscere aprioristicamente e, quindi,

ingiustificatamente l'eventuale esistenza dello stato di bisogno.

In tal modo resta elusa, già a livello normativo, e, quindi, con

una generalizzazione inaccettabile, la funzione stessa della pensione

di reversibilità ai superstiti: quella di dare garanzia di

continuità al loro sostentamento, globalmente inteso come l'insieme

delle necessità di vita e di mantenimento, una garanzia tanto più

ineludibile (v. sentenza n.7/1980) nel caso particolarmente delicato,

anche per le esigenze di assistenza e di cura, del figlio maggiorenne

inabile nel momento del decesso del lavoratore pensionato, dipendendo

la sua precedente vivenza a carico del genitore dalle condizioni

fisiche che gli impedivano ed ora - salvo il venir meno dello stato

di inabilità - gli impediscono di provvedere alle proprie necessità

di vita e di mantenimento. Il riconoscimento della pensione di

reversibilità, reso necessario dalla situazione di bisogno

determinata dall'interruzione della fonte di sostentamento costituita

dal reddito paterno, diviene così "una sorta di proiezione oltre la

morte" della funzione assolta in vita da tale reddito (sentenza n.

6/1980), funzione che l'esistenza di un qualsiasi altro reddito, pure

minimo, proprio del superstite non può certo surrogare sic et

simpliciter.

Ciò è tanto vero che, nella valutazione della stessa vivenza a

carico da parte della giurisprudenza ordinaria, l'effettivo

mantenimento del figlio inabile non deve necessariamente aver

costituito un onere gravante in misura totale sul lavoratore

pensionato, bastando che questi l'abbia sopportato in misura

prevalente, nel senso di aver dovuto integrare il reddito proprio del

primo perché inidoneo a garantirne il sostentamento.

Il combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3,

dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, deve, pertanto,

essere dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto nega il

diritto di acquisire la pensione di reversibilità ai figli

maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano

"un" reddito proprio.

Una volta esclusa l'operatività di una condizione negativa così

in antitesi con i più elementari canoni dell'equità e della logica,

l'eventuale indicazione di un particolare limite reddituale non

rientra sicuramente nei poteri di questa Corte. Spetta caso mai al

legislatore di effettuare le possibili scelte e comunque agli

interpreti di ricavare dal sistema i criteri valutativi più idonei a

meglio puntualizzare i dati essenziali della vivenza a carico e dello

stato di bisogno.

6. - In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.

87, è pure da dichiarare illegittimo negli stessi termini dianzi

precisati il combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3,

dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto, al

medesimo modo della pensione di reversibilità, nega ai figli

maggiorenni inabili al lavoro, che a qualsiasi titolo abbiano un

reddito proprio, il diritto alla pensione indiretta. La diversità

tra l'uno e l'altro tipo di pensione, avendo in questo settore una

portata meramente formale (sentenza n. 169/1986), è priva di

riflessi in ordine all'insorgenza del diritto a favore dei

superstiti, cosicché dall'illegittimità costituzionale della norma

relativa al primo deriva come conseguenza l'illegittimità della

parallela norma relativa al secondo.

7. - Del pari, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale del

settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12,

nella parte in cui prevede che i figli maggiorenni inabili al lavoro

perdano il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità "o

quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio". La coincidenza

di contenuti impone una soluzione analoga alle precedenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2

febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di

assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e

riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore

degli agenti e dei reppresentanti di commercio), sollevata, in

riferimento all'art. 38 della Costituzione, dal pretore di Milano con

l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato

disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della

legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto nega il diritto alla pensione

di reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a

qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;

c) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2

febbraio 1973, n. 12, in quanto nega il diritto alla pensione

indiretta ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a

qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;

d) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, settimo

comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui

prevede la perdita del diritto alla pensione indiretta o di

reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro "o quando a

qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari