Corte costituzionale

Sentenza n. 145/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1971 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), promosso con ordinanza emessa il 3 settembre 1969 dal

giudice istruttore del tribunale di Trapani nel procedimento penale a

carico di Ardito Antonina ed altri, iscritta al n. 378 del registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 280 del 5 novembre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 maggio 1971 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Ardito Antonina, Mistretta

Girolamo e La Rocca Giacomo, imputati di concorso nel delitto di cui

agli artt. 56, 110 e 640 del codice penale per avere tentato di indurre

in errore l'INAIL per procurare un ingiusto profitto all'Ardito,

simulando le circostanze di un infortunio agricolo, al fine di

conseguire l'indennizzo dal predetto Istituto, il giudice istruttore

presso il tribunale di Trapani con ordinanza del 3 settembre 1969, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 (legge delegata) contenente il testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali, in relazione all'art. 30 della

legge delegante 19 gennaio 1963, n. 15, ed in riferimento all'art. 76

della Costituzione.

Secondo l'ordinanza, nel fatto attribuito agli imputati sarebbe

ravvisabile, non già il reato di tentata truffa, ma quello previsto

dall'art. 18 del d.l.l. 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge

17 aprile 1925, n. 473, che puniva con le penalità comminate per il

reato di truffa il lavoratore che simulava l'infortunio o ne aggravava

dolosamente le conseguenze, e che deve intendersi abrogato, non essendo

stato riprodotto nel suindicato d.P.R. n. 1124 del 1965, che ha

raccolto in testo unico tutte le disposizioni in materia di

assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali. Siffatta abrogazione supererebbe i limiti della

delega contenuta nell'art. 30 della legge n. 15 del 1963, atteso che da

questa non si desumerebbe alcun criterio che possa interpretarsi in

maniera tanto lata da far ritenere che il legislatore delegante abbia

autorizzato un trattamento più benevolo all'assicurato fraudolento.

Nel presente giudizio, vi è stato soltanto l'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri.

L'Avvocatura generale dello Stato riconosce che il t.u. del 1965

non ha riprodotto la norma di cui all'art. 18 del d.l.l. n. 1450 del

1917, né ha comunque previsto autonomamente il reato di simulazione di

infortunio agricolo, ed ammette quindi la abrogazione tacita rilevata

dall'ordinanza di rimessione; ma ritiene che non vi sia stato eccesso

di delega attesa la formula dell'art. 30 della legge delegante n. 15

del 1963. Considerato in diritto :

1. - Secondo l'ordinanza di rimessione, il Governo - delegato

dall'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, a riunire in un testo

unico le norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali - avrebbe violato i

principi informatori della delega, omettendo di riportare, nel d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124, l'art. 18 del d.l.l. 23 agosto 1917, n. 1450,

convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che dispone che il

lavoratore agricolo, il quale abbia simulato l'infortunio o ne abbia

dolosamente aggravato le conseguenze, perde il diritto ad ogni

indennizzo ed è sottoposto alle penalità comminate dagli artt. 413 e

414 del codice penale allora vigente.

Siffatta omissione, che determina sostanzialmente l'abrogazione

della norma, appare vantaggiosa per l'assicurato simulatore, dal

momento che sopprime una autonoma figura di reato, assimilabile alla

truffa soltanto quoad poenam e non abbisognevole quindi dei requisiti

propri di tale delitto. Il legislatore delegato avrebbe pertanto

violato l'art. 76 della Costituzione per inosservanza dei principi e

criteri direttivi della delega contenuta nell'art. 30, atteso che da

questa non si desumerebbe alcun criterio che possa interpretarsi in

maniera tanto lata da far ritenere che il legislatore delegante abbia

autorizzato un trattamento più benevolo all'assicurato fraudolento.

2. - La questione è infondata.

Ragioni di coordinamento fra le varie norme di legge relative

all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, sia dei lavoratori in agricoltura sia di quelli

dell'industria, e necessità di semplicità e speditezza nelle

procedure giustificano pienamente la soppressione dell'art. 18; per

altro autorizzata dalla delega contenuta nell'art. 30 della legge n. 15

del 1963, la quale prevede che il Governo possa "stabilire modifiche,

correzioni, ampliamenti, ed, ove occorra, soppressioni delle norme

vigenti". Ed invero, siffatta soppressione è valsa ad eliminare molte

questioni, che erano sorte in merito alla autonomia del reato

ipotizzato in detto articolo ed in merito alla integrazione con le

norme del codice penale, specialmente dopo l'entrata in vigore di

quello del 1930, che aveva ulteriormente disciplinato il reato di

simulazione di infortunio rispetto al codice precedente; ed era

soprattutto richiesta dalla necessità di coordinamento delle norme

vigenti per i lavoratori in agricoltura con quelle dei lavoratori

dell'industria.

Infatti, l'art. 46 della legge n. 1765 del 1935 dispone che

l'assicurato simulatore di infortunio "perde il diritto ad ogni

prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge", afferma

cioè il principio del rinvio al codice penale qualora il fatto

costituisca reato. Ed a tale principio, per gli infortuni

nell'industria, si è attenuto il legislatore delegato, riproducendo la

norma contenuta in detto articolo, nell'art. 65 del d.P.R. n. 1124 del

1965.

Non sussistendo alcun plausibile motivo di mantenere per gli

infortuni in agricoltura una autonoma figura di reato, per punire

violazioni aventi le medesime caratteristiche, non è stato riprodotto

nello stesso decreto presidenziale l'art. 18 di cui si discute,

raggiungendosi così l'intento di realizzare una unica disciplina.

Né varrebbe il rilievo che l'art. 46 della legge n. 1765 del 1935

non è stato riprodotto anche per gli infortuni in agricoltura, in

quanto per il rinvio alle norme del codice penale era, sostanzialmente,

superflua la specificazione fatta dall'art. 65 del decreto

presidenziale sopraindicato.

Non sussiste, pertanto, la denunziata violazione dell'articolo 76

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione ohbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), sollevata dall'ordinanza 3 settembre 1969 del

giudice istruttore del tribunale di Trapani in riferimento all'art. 76

della Costituzione ed in relazione all'art. 30 della legge delegante 19

gennaio 1963, n. 15.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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