Corte costituzionale

Sentenza n. 145/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1969 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314/4 del

Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1968 dal

tribunale per i minorenni di Milano nel procedimento di adozione

speciale del minore Bassani Daniele, iscritta al n. 232 del Registro

ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 329 del 28 dicembre 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1969 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il giudice tutelare di Milano che, sotto la data del 28 novembre

1967, aveva ricevuto segnalazione da parte del locale Istituto

provinciale di protezione ed assistenza dell'infanzia, riferiva al

tribunale per i minorenni di Milano che Daniele Bassani di Rina, nato

il 17 settembre 1959 e ricoverato in quell'Istituto, era stato lasciato

dai genitori privo di assistenza materiale e morale senza alcun

giustificato motivo e versava in situazione di abbandono.

Sentita la madre del minore, il tribunale giudicava possibile ed

opportuno che si desse corso al procedimento di dichiarazione dello

stato di adottabilità; ma, avendo il P.M. espresso parere contrario

giacché il minore aveva compiuto otto anni il 17 settembre 1967 ed in

data successiva erano avvenute sia la segnalazione che l'informativa,

con ordinanza del 14 ottobre 1968 dichiarava di concordare con quel

parere, ritenendo che alla specie non potesse essere applicato l'art.

314/4, ultimo comma, del Codice civile e conseguentemente che non

potesse essere dichiarato adottabile il minore nonostante che si fosse

trovato in stato di abbandono prima del compimento dell'ottavo anno.

Con la stessa ordinanza, tutto ciò premesso, il tribunale

dichiarava di considerare l'art. 314/4 in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione e sollevava questione di legittimità costituzionale.

Ad avviso del tribunale, in base al primo comma dell'art. 314/4

unici presupposti per la dichiarazione di adattabilità sono le

circostanze che il minore si trovi in stato di abbandono ingiustificato

e che sia di età inferiore agli otto anni; e a tale disciplina

introdurrebbe una limitazione il ripetuto ultimo comma per cui "il

compimento dell'ottavo anno da parte del minore, durante il corso del

procedimento, non osta alla dichiarazione di adottabilità".

Di conseguenza, dal fatto che la segnalazione della situazione di

abbandono avvenga prima o dopo il compimento dell'ottavo anno di età

da parte del minore, dipende per lo stesso la tutela o meno della sua

"legittima aspettativa all'acquisto dello stato di minore adottabile ed

all'eventuale, conseguente acquisizione di uno stato di figlio

legittimo". E si verifica, pertanto, "una ingiustificata disparità di

trattamento tra minori di otto anni, segnalati in stato di abbandono, e

minori di otto anni segnalati, nel caso in cui, sia gli uni sia gli

altri, compiano l'ottavo anno permanendo una situazione di abbandono":

solo i primi, infatti, potrebbero essere dichiarati adottabili.

Ciò, secondo il tribunale, risulterebbe in modo evidente "nel caso

di mancata o tardiva segnalazione da parte delle istituzioni di

protezione ed assistenza" ed ancor di più nel caso in cui "il minore

abbandonato compia l'ottavo anno nell'intervallo di tre mesi che

intercorre tra una trasmissione dell'elenco dei ricoverati ed assistiti

e la trasmissione successiva".

Il tribunale, infine, dopo aver rilevato che una dichiarazione di

adottabilità di un minore a parecchi anni di distanza dal

raggiungimento dell'ottavo anno di età potrebbe aversi non soltanto

nel caso in cui la norma dovesse essere ritenuta illegittima,

concludeva nel senso sopra indicato; ed in ordine alla rilevanza della

questione, osservava che con la dichiarazione di incostituzionalità

della norma dell'art. 314/4 ultimo comma si verrebbe a stabilire che

"anche i minori non segnalati in stato di abbandono possono essere

dichiarati adottabili dopo il compimento dell'ottavo anno di età,

purché permanga lo stato di abbandono precedentemente esistente".

L'ordinanza veniva notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri, al P.M. presso il tribunale per i minorenni di Milano,

all'I.P.P.A.I. di Milano e alla madre del minore; comunicata ai

Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 28 dicembre 1968.

Davanti a questa Corte spiegava intervento il Presidente del

Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,

che, con atto depositato il 16 gennaio 1969, chiedeva che fosse

dichiarata infondata la questione.

Deduceva, in via pregiudiziale, che la disposizione in effetti

impugnata non sarebbe costituita dal primo comma dell'articolo 314/4

sibbene dall'ultimo comma dello stesso articolo, e che, se così

intesa, la proposta questione di legittimità costituzionale sarebbe

inammissibile siccome irrilevante nel procedimento de quo poiché la

eventuale pronuncia di illegittimità dell'ultimo comma, non

consentirebbe la dichiarazione di adottabilità del minore Daniele

Bassani.

Rilevava però l'Avvocatura che in effetti l'ordinanza indicava

quale norma impugnata l'intero art. 314/4 e che attraverso la denuncia

si tendeva a raggiungere un preciso scopo: stabilire che anche i minori

non segnalati in stato di abbandono possono essere dichiarati

adottabili dopo il compimento dell'ottavo anno di età, purché

permanga lo stato di abbandono precedentemente esistente. In sostanza,

attraverso la pronuncia di illegittimità si vorrebbe modificare

l'articolo in discussione nel senso che il limite di otto anni riferito

dal testo vigente della norma alla dichiarazione di adottabilità,

dovrebbe invece riferirsi allo stato di abbandono. Ma codesta modifica,

a parte il fatto che suaturerebbe le finalità della legge istitutiva

dell'adozione speciale, non rientra, a parere dell'Avvocatura,

nell'ambito dei poteri che a questa Corte sono conferiti dall'art. 136

della Costituzione e dagli artt. 27 e 30 della legge 11 marzo 1953, n.

87.

L'istituto dell'adozione speciale, continuava ancora l'Avvocatura,

è diretto a provvedere ad inserire il fanciullo abbandonato nella

famiglia degli adottanti: egli acquista lo stato di figlio legittimo

dei coniugi che lo adottano, e viene reciso ogni suo legame con la

famiglia d'origine. Ed a tale fine sono stabiliti due presupposti: lo

stato di abbandono ed il limite massimo di età; ed è evidente che

anche questo secondo presupposto attiene all'essenza stessa

dell'istituto.

Il limite massimo di età ha un senso quindi solo se riferito alla

dichiarazione di adottabilità. Se esso venisse riferito, come auspica

il tribunale, alla situazione di abbandono, l'istituto dell'adozione

speciale risulterebbe applicabile anche ad adulti di cui sarebbe

impossibile l'inserimento nella famiglia adottiva, e ciò sarebbe in

contrasto con gli scopi della legge e creerebbe una non spiegabile

disparità di trattamento con altri minori, ai quali, in quanto

abbandonati solo dopo l'ottavo anno di età, sarebbe applicabile la

sola adozione ordinaria.

Così inquadrato il problema - sempre secondo l'Avvocatura - non si

determina alcun contrasto tra il primo comma dell'art. 314/4 e l'art.

3 della Costituzione, atteso il costante orientamento di questa Corte,

secondo cui la diversità di trattamento è legittima quando si

riferisca a situazioni oggettivamente diverse, secondo il razionale

potere discrezionale del legislatore ordinario.

Né il contrasto può essere profilato in relazione all'ultimo

comma dello stesso articolo, in quanto la deroga in esso contenuta si

giustifica razionalmente con l'esigenza di tutelare la legittima

aspettativa creatasi nel minore con l'inizio del procedimento di

adottabilità.

D'altra parte le eventuali ed ipotetiche situazioni limite

prospettate nell'ordinanza di rimessione, non rilevano al fine di

impostare diversamente il problema, ove si consideri che in tutti i

casi in cui il legislatore fissi massimi o minimi di età è

inevitabile che si determinino in fatto inconvenienti pratici, di

portata marginale, ma non sufficienti ad intaccare la validità del

sistema che sia stato scelto.

All'udienza del 15 ottobre 1969, l'Avvocatura generale dello Stato

insisteva nelle precedenti deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale per i minorenni di Milano ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 314/4 del Codice

civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione, assumendo che, in

funzione dell'acquisto da parte dei minori in situazione di abbandono

dello "stato di adottabile", sussisterebbe una ingiustificata

disparità di trattamento tra coloro che siano e coloro che non siano

stati segnalati prima del compimento dell'ottavo anno.

2. - La questione è ammissibile - non potendo essere accolta la

contraria eccezione prospettata dall'Avvocatura dello Stato, poiché la

rilevanza è stata sufficientemente motivata - ma non è fondata.

Con la legge 5 giugno 1967, n. 431, istitutiva dell'adozione

speciale, il legislatore ha voluto ampliare e migliorare la tutela per

i minori che si trovino in situazione di abbandono materiale e morale,

prevedendo che gli stessi, dichiarati in stato di adottabilità,

possano essere adottati, con la forma speciale, da coniugi ed

acquistare lo stato di figlio legittimo di costoro.

Avvertita altresì l'esigenza di tutelare anche la famiglia

legittima o naturale di detti minori, ha predisposto condizioni e

procedimenti tali da rendere possibile l'adozione speciale, con i

relativi effetti giuridici, solo nei confronti dei minori, di cui, con

le opportune garanzie, sia accertata l'esistenza della già indicata

situazione di abbandono materiale e morale.

Di codesta disciplina fa parte la previsione del procedimento che

ha inizio a decorrere dal momento in cui l'organo giurisdizionale

(giudice tutelare o tribunale per i minorenni) è messo in grado di

avere conoscenza delle situazioni di abbandono, di minori di età

inferiore agli anni otto, e termina con la dichiarazione dei minori in

stato di adottabilità. Nell'ambito di detto procedimento che crea un

presupposto per l'affidamento preadottivo, hanno rilievo la denuncia

della situazione di abbandono (art. 314/5 del Cod. civile) da

effettuarsi prima che ciascun minore abbia compiuto l'ottavo anno, e

l'istanza diretta alla dichiarazione dei minori in stato di

adottabilità. Dall'esistenza della prima consegue il necessario e

doveroso compimento da parte del giudice tutelare e del tribunale per i

minorenni, di attività ed atti, e, presentata l'istanza,

dell'eventuale dichiarazione di adottabilità come atto finale del

procedimento (in una sua prima fase).

3. - Ora, a proposito della questione di cui si discute nei termini

sopra indicati, alla denuncia è ricollegata dall'ordinanza di

rimessione l'asserita portata discriminatoria nei confronti dei minori

di età inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e

morale.

Ma la tesi non è accettabile.

È nella logica del procedimento e risponde alla sua natura e

funzione che l'inizio di esso sia ricondotto alla conoscenza del fatto

da accertare.

D'altra parte l'istituto dell'adozione speciale risponde alla

esigenza di consentire e favorire l'adozione del minore nei primi anni

di vita, che sono ritenuti i più adatti per il migliore inserimento

del minore stesso nella famiglia adottiva.

In sé, quindi, codesta disciplina, la cui concreta determinazione

va per altro ricondotta alla discrezionalità di pertinenza del

legislatore, appare certamente appropriata. Con il citato art. 314/5,

tenuto conto delle possibili situazioni di abbandono dei minori, è

dettata una serie di norme in virtù e in forza delle quali tutti

coloro che di quelle situazioni siano o vengano a conoscenza, possono o

debbono informarne, direttamente o meno, il giudice tutelare o il

tribunale per i minorenni; ed è così previsto un insieme di strumenti

e di modi che ragionevolmente dovrebbero essere idonei e sufficienti

per assicurare la conoscenza o conoscibilità di tutte le situazioni di

abbandono relative ai minori di età inferiore agli anni otto.

Tutto ciò, ovviamente, non può escludere in fatto che un minore,

pur trovantesi in quella situazione, non venga segnalato: ma sembra

evidente come da una eventualità del genere non possa dedursi

l'esistenza dell'asserita disparità di trattamento giuridico.

4. - Fino al compimento dell'ottavo anno, tutti i minori privi di

assistenza materiale e morale (e sempre che la mancanza di assistenza

non sia dovuta a forza maggiore) godono sul terreno legislativo di uno

stesso trattamento: la situazione di abbandono in cui si trovano, può

e deve essere oggetto di denuncia e quindi la possibilità di essere

dichiarati adottabili è aperta a tutti.

Come si è già rilevato, il riferimento che con gli artt. 314/4 e

314/5 vien fatto alla denuncia ed al termine massimo entro cui essa

può aver luogo, appare sicuramente logico e razionale. E d'altra parte

non è censurabile in questa sede che il legislatore abbia scelto come

necessaria la via dell'accertamento, ad opera del tribunale per i

minorenni, della situazione di abbandono, e non ne abbia ritenuto

sufficiente altra tra quelle astrattamente possibili.

Né può influire a favore della contraria tesi il fatto che

l'acquisto di una posizione giuridica di vantaggio, per i minori che

siano segnalati, ed il mancato acquisto della stessa posizione da parte

dei non segnalati, dipendano dal compimento o meno di un dato atto

(denuncia) ad opera di soggetti diversi da quelli che siano

direttamente e personalmente interessati. Il sistema prescelto, tenuta

presente l'età dei soggetti meritevoli di tutela, e valutati gli

interessi e le esigenze in considerazione, appare razionale. È

previsto come possibile e doveroso l'intervento di chi ha la

rappresentanza di quei soggetti o attende alla loro cura o assistenza,

ed è previsto pure come possibile l'intervento di chiunque sia a

conoscenza di situazioni di abbandono relative a minori di età

inferiore agli anni otto; ed è anche ammesso che la segnalazione venga

effettuata, con l'istanza di cui al primo comma dell'art. 314/4, dal

pubblico ministero, dalle istituzioni per l'infanzia e da chiunque

abbia interesse. Si sono, così, tenute presenti le più varie, ampie

ed articolate vie di informazione; ed è perciò ragionevole ritenere

che l'interesse di tutti i minori in situazione di abbandono sia

adeguatamente tutelato e salvaguardato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 314/4 del Codice civile, sollevata con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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