Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso

con ordinanza emessa l'11 ottobre 1994 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra D'Antino Raffaele e Paggi Claudio,

iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Torino, adito a seguito di azione civile

promossa da un avvocato per il pagamento delle somme dovutegli quale

difensore di ufficio del convenuto in un procedimento penale

celebratosi davanti al locale tribunale, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31 del decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale) nella parte in cui prevede che

l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.

Il giudice a quo ritiene nella specie violati gli artt. 76 e 77

della Carta fondamentale in quanto la legge-delega 16 febbraio 1987,

n. 81, non conterrebbe alcun principio o criterio direttivo dal quale

far discendere l'obbligo dell'imputato di retribuire il difensore di

ufficio del quale non siano state richieste le prestazioni

professionali. In particolare, afferma il rimettente, un simile

obbligo non può ritenersi correlato né alla direttiva (art. 2,

comma 1, primo periodo) che impone di adeguare la disciplina del

codice alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (la

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, infatti,

prevede solo il diritto di difendersi personalmente o con

l'assistenza di un difensore di fiducia e, in mancanza di mezzi, di

essere assistito da un difensore di ufficio), né alla direttiva

(art. 2, n. 3) che prevede la partecipazione dell'accusa e della

difesa su basi di parità in ogni stato e grado.

La norma risulterebbe poi in contrasto con il principio di

uguaglianza giacché porta a considerare obbligati alla stessa

prestazione pecuniaria tanto l'imputato che ha stipulato col

professionista un contratto di prestazione d'opera intellettuale,

quanto l'imputato che sia stato assistito dal difensore ex lege a

norma dell'art. 97 del codice di procedura penale, senza averne fatto

alcuna richiesta ovvero rifiutandone l'assistenza.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Dopo

aver avanzato dubbi sulla ammissibilità della questione in quanto si

potrebbe ritenere obbligato nei confronti del difensore di ufficio

non soltanto l'imputato ma, "ad esempio, anche lo Stato",

l'Avvocatura contesta nel merito la fondatezza della questione

osservando che la norma impugnata rappresenta il naturale sviluppo

della direttiva 105 della legge-delega che impone di adeguare

l'istituto della difesa di ufficio a criteri che ne garantiscano

l'effettività.

D'altra parte, rileva l'Avvocatura, analoga previsione era

contenuta anche nel codice abrogato (art. 128 del codice di procedura

penale del 1930 e art. 4 delle relative disposizioni di attuazione)

con la precisazione, peraltro, che l'onere del pagamento era a carico

dell'imputato: precisazione che, mancando invece nella norma

impugnata, consentirebbe ad avviso della Avvocatura di dubitare circa

la correttezza della interpretazione che della norma stessa dà il

giudice a quo. Insussistente sarebbe poi la violazione dell'art. 3

della Costituzione in quanto il parametro invocato "mira

essenzialmente a tutelare la ragionevolezza intrinseca del sistema";

in ogni caso, conclude l'Avvocatura, per omologare fra loro le

situazioni che il giudice a quo pone a raffronto occorrerebbe

affermare che l'imputato difeso di ufficio è l'unico obbligato a

retribuire il difensore, assunto, questo, che la difesa dello Stato

ritiene "tutt'altro che dimostrato". Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3, 76

e 77 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art.

31 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271) nella parte in cui prevede che

l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita. La

norma oggetto di impugnativa risulterebbe anzitutto viziata, a parere

del giudice a quo, per un profilo di eccesso di delega, in quanto -

osserva il rimettente - da nessuno dei princip/' e criteri direttivi

enunciati nella legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega al

Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle

relative norme di attuazione, sembra potersi dedurre la facoltà per

il legislatore delegato di introdurre l'obbligo per l'imputato di

retribuire l'attività svolta dal difensore di ufficio. La

disposizione censurata si porrebbe poi in contrasto con il principio

di uguaglianza, in quanto dalla stessa scaturisce per l'imputato che

non abbia richiesto ovvero abbia addirittura rifiutato l'assistenza

del difensore di ufficio, l'insorgenza di una obbligazione pecuniaria

del tutto analoga a quella cui è assoggettato l'imputato che abbia

invece stipulato col professionista un contratto a norma dell'art.

2230 del codice civile.

2. - La questione non è fondata. Quanto alla prima delle indicate

censure e come puntualmente rilevato dall'Avvocatura Generale dello

Stato, è infatti agevole osservare che la previsione della cui

legittimità si dubita, lungi dal presentare aspetti di

incompatibilità con le scelte operate dal legislatore delegante,

costituisce nulla più che il naturale corollario di quanto previsto

dalla direttiva 105 della legge-delega, giacché il legislatore

delegato ha coerentemente ritenuto che la retribuzione del difensore

di ufficio fosse prescrizione intimamente correlata al fine di

assicurare quella "effettività" cui la disciplina della difesa di

ufficio doveva essere informata (v. Relazione al Progetto

preliminare, pag. 45). D'altra parte, e proprio tenendo conto di una

simile esigenza, sarebbe stato davvero paradossale espungere dal

sistema un principio che già era sancito dall'art. 4 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930,

specie in considerazione della particolare cura con la quale il

legislatore della riforma ha inteso attuare il richiamato precetto

della legge-delega e degli impegnativi compiti che il nuovo codice ha

assegnato al difensore di ufficio.

Ugualmente infondato è il secondo degli accennati profili di

illegittimità che il giudice a quo ha dedotto. Questa Corte,

infatti, ha avuto modo di affermare in più occasioni che speculare

alla inviolabilità del diritto di difesa è la irrinunciabilità di

esso, quali ne siano le concrete modalità di esercizio, sicché

l'obbligatorietà della nomina del difensore in assenza di mandato

fiduciario equivale alla "predisposizione astratta di uno strumento

ritenuto idoneo a consentire, in qualsiasi momento, l'esercizio del

diritto inviolabile - e come tale irrinunciabile - di difesa, senza

pregiudizio dell'elasticità dei rapporti fra imputato e difensore e

soprattutto senza pregiudizio della piena autonomia delle scelte

difensive, positive o negative, la cui incoercibilità rappresenta,

oltre che un dato di fatto, l'immediato risvolto dell'inviolabilità

del diritto in questione" (v. sentenze n. 125 del 1979 e n. 188 del

1980). Ad una prestazione ex lege, dunque, coerentemente si salda

l'obbligo di retribuzione in capo all'imputato abbiente che ne abbia

beneficiato, proprio perché si tratta di un'obbligazione funzionale

all'esercizio di un diritto al quale egli non può rinunciare,

rendendo così evidente come l'identità di effetti che il rimettente

prospetta a sostegno della dedotta violazione del principio di

uguaglianza trovi adeguata giustificazione nella natura stessa del

diritto di difesa, le cui caratteristiche di indisponibilità

certamente consentono di prescindere, ai fini che qui interessano,

dalla fonte, normativa o contrattuale, da cui il relativo esercizio

trae origine.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 31 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della

Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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