Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Regione Abruzzo 2 febbraio 1978, n. 9 ("Trattamento economico del

personale dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo"), promosso

con ordinanza emessa il 25 ottobre 1978 dal T.A.R. per l'Abruzzo sul

ricorso proposto da De Tiberis Ugo ed altri contro l'Ente Fucino ed

altro, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno 1980.

Visti gli atti di costituzione di Capranica Ferdinando ed altri,

dell'ERSA e della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio promosso da taluni dipendenti dell'Ente

del Fucino il TAR per l'Abruzzo, con ordinanza 25 ottobre 1978, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della legge

regionale abruzzese 2 febbraio 1978, n. 9 ("Trattamento economico del

personale dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo"), in

riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost..

Secondo il TAR, la normativa dettata da tale legge regionale

sarebbe in primo luogo in contrasto con i principi generali all'uopo

fissati dalla legge 30 aprile 1976, n. 386 e dal d.P.R. 26 maggio 1976,

n. 411, anche in relazione all'art. 117 Cost., che devolve alla

Regione la potestà legislativa in materia, "nei limiti dei principi

fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato". Infatti la legge n.

386 del 1976 rientra tra quelle che questi principi contengono ed essa,

all'art. 5, stabilisce che le leggi regionali debbono disciplinare sia

il riordino dei servizi degli Enti di sviluppo sotto l'aspetto organico

e funzionale, sia il trattamento giuridico ed economico del personale

di essi Enti, ai sensi dell'art. 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70,

in modo da assicurare uniformità di trattamento tra gli Enti stessi.

Viceversa, la legge regionale impugnata, oltre a disattendere quanto

disposto dall'art. 15 della legge n. 70/1975, in ordine alle qualifiche

dei vari dipendenti, per quanto concerne precipuamente la carriera dei

funzionari porrebbe in essere veri e propri "appiattimenti", e,

conseguentemente, consente di attribuire al personale che riveste

qualifiche differenti, identici emolumenti.

La legge impugnata, inoltre, contrasterebbe con l'art. 36 Cost.,

non garantendo al lavoratore una retribuzione proporzionata alla

qualità e quantità del lavoro, avendo creato fasce retributive

ristrette e raggruppato sotto un'unica qualifica dirigenti con

mansioni, funzioni e responsabilità diverse, ponendo in essere un vero

e proprio "appiattimento", così da negare il giusto riconoscimento

della "qualità del lavoro".

Infine essa contrasterebbe prima con l'art. 97 Cost., avendo omesso

di determinare, da un lato, le sfere di competenza, le attribuzioni, le

responsabilità dei dipendenti; dall'altro ponendo, sia pure

provvisoriamente, a base di ogni progressione economica la sola

anzianità, così da eliminare ogni incentivo e compromettere

l'efficienza della P.A..

Davanti a questa Corte si sono costituiti in termini i ricorrenti

nel giudizio a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata

per le ragioni indicate nell'ordinanza di rimessione.

Si sono costituiti pure la Regione Abruzzo e l'Ente regionale di

sviluppo agricolo in Abruzzo (ERSA), ma fuori termine. Considerato in diritto :

1. - Con la ordinanza in epigrafe il giudice a quo dubita della

legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 2

febbraio 1978, n. 9 ("Trattamento economico del personale dell'Ente

Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo"), in relazione agli artt. 36, 97

e 117 Cost., in quanto:

a) la legge violerebbe l'art. 97 Cost. perché sarebbe in contrasto

con i principi generali fissati dalla legge statale 30 aprile 1976, n.

386 ("Norme di principio, particolari e finanziarie concernenti gli

enti di sviluppo") e dal d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 ("Disciplina del

rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge

20 marzo 1975, n. 70") e, in particolare, con l'art. 5 della prima, in

virtù del quale le leggi regionali devono disciplinare il riordino dei

servizi degli enti di sviluppo sotto l'aspetto organico e funzionale ed

il trattamento giuridico ed economico del personale ai sensi dell'art.

35 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ("Disposizioni sul riordinamento

degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente")

in modo da assicurare uniformità di trattamento fra gli enti stessi:

la legge regionale, invece, disattende il disposto dell'art. 15 della

legge n. 70/1975, circa le qualifiche dei dipendenti, ponendo in essere

degli appiattimenti e, quindi, attribuendo al personale con qualifiche

diverse emolumenti identici;

b) la stessa legge regionale violerebbe l'art. 36 Cost., non

garantendo al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità e

quantità del lavoro, avendo creato fasce retributive ristrette e dando

luogo, di conseguenza, allo appiattimento di cui si è già parlato;

c) violerebbe, infine, l'art. 97, perché non ha determinato le

sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità dei

dipendenti e, ponendo a base del trattamento economico la sola

anzianità, ha eliminato ogni incentivo e compromette la efficienza

della P.A..

La questione non è fondata.

2. - In primo luogo devono dichiararsi inammissibili la

costituzione della Regione Abruzzo e quella dell'ERSA, avvenute fuori

dei termini perentori previsti dagli artt. 25 l. 11 marzo 1953, n. 87,

e 3 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte

costituzionale.

3. - Passando al merito della questione, la Corte osserva

preliminarmente che con la legge regionale n. 9 del 1978 la Regione

Abruzzo volle dare un assetto del tutto provvisorio al trattamento

economico del personale dell'Ente Fucino: infatti da un lato la

normativa compresa in questa legge ha avuto efficacia solo per breve

tempo, essendo stata sostituita dalla successiva legge regionale 28

dicembre 1978, n. 87 (entrata in vigore il 29 dicembre 1978) e

dall'altro il contenuto della l. n. 9 è esclusivamente economico,

dettandosi disposizioni concernenti le varie voci che concorrono a

formare la retribuzione di quei dipendenti, l'ammontare della

retribuzione stessa e le ulteriori norme occorrenti per procedere alla

determinazione in concreto della retribuzione medesima. Solo entro

questi ristretti limiti la legge n. 9 fa riferimento allo stato

giuridico dei dipendenti e precisamente alle qualifiche alle quali sono

rapportate le diverse misure della retribuzione.

È partendo da questa premessa che vanno esaminate le censure che

vengono mosse alla legge, le quali si fondano tutte sulla

considerazione che la legge medesima avrebbe proceduto ad un

appiattimento delle qualifiche e perciò avrebbe violato le cennate

disposizioni costituzionali.

Ma al riguardo la Corte non può non richiamare la sua precedente

giurisprudenza (sentenze n. 10 del 1980; nn. 277 e 278 del 1983).

Con tali pronunce (una delle quali: la sent. n. 277 del 1983

relativa ad altra legge abruzzese - la legge 2 agosto 1973, n. 32 - di

analogo contenuto) la Corte ha escluso che una articolazione ristretta

delle carriere, la mancata previsione di meccanismi che consentano la

valutazione dei meriti e delle capacità individuali e la insufficiente

determinazione delle sfere di competenza, delle attribuzioni e delle

responsabilità dei dipendenti possa comportare violazione di alcuna

delle cennate disposizioni costituzionali.

A maggiore ragione queste affermazioni possono essere applicate nel

caso di specie, in quanto, come si è osservato, la legge n. 9 non

disciplina in via diretta lo stato giuridico dei dipendenti dell'Ente

Fucino ma a questo fa riferimento solo al fine di potere stabilire il

quantum della retribuzione, per di più provvisoria delle varie

componenti il personale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge della Regione Abruzzo 2 febbraio 1978, n. 9 ("Trattamento

economico del personale dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in

Abruzzo"), sollevata dal TAR per l'Abruzzo con ordinanza 25 ottobre

1978, in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari