Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/11/1969 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.l. 295/1939
  • art. 2legge 295/1939

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo

comma, del decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, sulla prescrizione

biennale degli stipendi, pensioni ed emolumenti dovuti dallo Stato,

convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, promosso con ordinanza

emessa il 23 maggio 1967 dal Consiglio di Stato - Sessione VI - sul

ricorso di Ghini Aurelio contro il Ministero delle finanze, iscritta al

n. 110 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968.

Visti gli atti di costituzione di Aurelio Ghini e d'intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblicata del 29 ottobre 1969 il Giudice

relatore Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Giulio Cevolotto, per il Ghini, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il sig. Aurelio Ghini, con ricorso al Consiglio di Stato in

sede giurisdizionale depositato il 20 giugno 1961, esponeva di essere

stato assunto dall'intendenza di finanza di Verona il 1 ottobre 1951,

quale addetto al magazzino compartimentale stampati; di aver prestato

lavoro in regime di subordinazione, con orario normale; e di essere

stato licenziato il 30 giugno 1959. Chiedeva quindi che il Consiglio di

Stato, accertato che il rapporto intercorso con l'Amministrazione aveva

natura di pubblico impiego, riconoscesse il diritto dell'istante e per

quanto gli spettava per differenze di retribuzione e per indennità di

licenziamento e preavviso, con conseguente condanna

dell'Amministrazione.

Resisteva il Ministero dele finanze, sostenendo che nella specie

non sussisteva un rapporto di pubblico impiego; che comunque era stato

corrisposto l'intero compenso pattuito; e, in subordine, che gli

eventuali diritti fatti valere dal ricorrente erano in gran parte

estinti per prescrizione.

Il Consiglio di Stato, con decisione interlocutoria 11 marzo 1964,

accertava che tra il ricorrente e l'Amministrazione era stato

instaurato un rapporto di lavoro subordinato, e con successiva

decisione 23 maggio 1967 riconosceva che il Ghini doveva essere

considerato operaio temporaneo, a norma dell'art. 17 della legge 26

febbraio 1952, n. 67, e dichiarava che gli spettavano le indennità per

cessazione dal rapporto di lavoro e le rate di retribuzione per il

periodo compreso nel biennio precedente la notifica del ricorso, non

prescritte ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 19 gennaio 1939, n.

295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. Per le rate di

retribuzione dovute per il periodo anteriore a tale biennio sollevava

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del primo comma

del predetto art. 2 del decreto legge n. 295 del 1939, in riferimento

agli artt. 3 e 36 della Costituzione, rimettendo gli atti alla Corte

costituzionale con ordinanza 23 maggio 1967.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

trasmessa a questa Corte il 22 maggio 1968, ed è stata successivamente

pubblicata.

2. - Nell'ordinanza si premette che per effetto della sentenza 10

giugno 1966, n. 63, di questa Corte i crediti derivanti da rapporti

d'impiego con enti pubblici non sono più soggetti a prescrizione in

pendenza del rapporto. Viene quindi prospettata la questione se per le

medesime ragioni affermate nella predetta sentenza, l'art. 2, primo

comma, del decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295, riguardante i

dipendenti dello Stato, non contrasti con l'art. 36 della Costituzione,

e se non si è creata una situazione di differente trattamento tra

questi ultimi e i dipendenti degli altri enti pubblici, in violazione

dell'art. 3 della Costituzione.

3. - Si è costituito nel presente giudizio il sig. Aurelio Ghini,

rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Cevolotto, con deduzioni

depositate il 7 luglio 1968. È intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, con atto depositato il 26 luglio 1968.

Nelle deduzioni per il Ghini si osserva che il discorso circa la

costituzionalità della norma impugnata deve essere prospettato con

riferimento a quel particolare rapporto che, come nella specie, viene

qualificato come temporaneo, il quale per la sua natura precaria, non

ha quella resistenza che è caratteristica del rapporto di pubblico

impiego e presenta invece sostanziali coincidenze col rapporto di

impiego privato, in cui, come si è espressa la Corte nella citata

sentenza, il timore del licenziamento può spingere il lavoratore a

rinunciare a parte dei propri diritti. Si conclude quindi per una

pronuncia di incostituzionalità delle norme impugnate.

Nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio si premette

che le norme che stabiliscono la prescrizione biennale degli stipendi e

assegni dovuti dallo Stato corrispondono a particolari necessità,

diverse da quelle che costituiscono la ragione delle prescrizioni brevi

di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 del Codice

civile, e che sarebbero obbliterate ove si ritenesse che anche per il

rapporto di pubblico impiego con lo Stato il corso della prescrizione

si inizi dopo la cessazione del rapporto.

Si osserva quindi che le ragioni che hanno portato alla

dichiarazione di illegittimità costituzionale dei predetti articoli

non sussistono in relazione al rapporto di pubblico impiego in genere,

e, in particolare, al rapporto di impiego con lo Stato.

Tali rapporti, come è stato affermato nella citata sentenza della

Corte, presentano una maggiore forza di resistenza, che si manifesta

nel sistema di garanzie in base alle quali è agevole il controllo di

legittimità del provvedimento risolutivo del rapporto, il cui

annullamento porta all'integrale restituzione del dipendente al suo

posto di lavoro. Non sussiste quindi, secondo la difesa del Presidente

del Consiglio, il prospettato contrasto con l'art. 36 della

Costituzione.

Né vi è contrasto con l'art. 3 della Costituzione: la

dichiarazione di illegittimità costituzionale dei ricordati articoli

del codice civile pronunciata dalla Corte, riguarda il rapporto di

lavoro di diritto privato e non anche il rapporto di pubblico impiego

con enti diversi dallo Stato. Comunque la norma impugnata risponde a

esigenze di semplicità, chiarezza e stabilità, che sono proprio della

contabilità e del bilancio dello Stato e hanno minore rilevanza per

gli altri enti pubblici. Esse, diversificando le situazioni giuridiche,

valgono a giustificare, non solo la diversa durata del periodo di

prescrizione, ma anche la diversa decorrenza del periodo stesso.

L'atto di intervento conclude per la dichiarazione di infondatezza.

4. - Nella discussione orale i difensori delle parti hanno

sviluppato i rispettivi argomenti. Considerato in diritto :

1. - La prima questione proposta nel presente giudizio è se per

l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, che

stabilisce la prescrizione biennale del diritto agli stipendi ed

assegni degli impiegati dello Stato, sussistano le medesime ragioni di

contrasto con l'art. 36 della Costituzione, che questa Corte, nella

sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ravvisò negli artt. 2948, n. 3, 2955,

n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile, limitatamente alla parte in cui

consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra

durante il rapporto di lavoro.

La risposta negativa è implicita nella stessa menzionata sentenza,

la quale ebbe a rilevare, come si ricorda nell'ordinanza di rimessione,

la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di

pubblico impiego. Questa forza di resistenza è data da una disciplina

che normalmente assicura la stabilità del rapporto, o dalle garanzie

di rimedi giurisdizionali contro l'illegittima risoluzione di esso, le

quali escludono che il timore del licenziamento possa indurre

l'impiegato a rinunziare ai propri diritti.

Tale situazione è comune ai rapporti di pubblico impiego

intercorrenti con lo Stato o con enti pubblici minori, e pertanto il

regime delle prescrizioni di cui alla norma impugnata non contrasta con

l'art. 36 della Costituzione.

2. - A diversa conclusione non si può giungere per i rapporti di

pubblico impiego statale di carattere temporaneo, sui quali si è

particolarmente soffermata la difesa del Ghini.

Anche in essi l'impiegato è assistito dalle garanzie dei rimedi

giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del

rapporto: rimedi che si estendono al sindacato sull'eccesso di potere,

come è confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Va inoltre considerato che, secondo l'ordinamento del pubblico

impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono

escluse) hanno carattere precario, e la rinnovazione del relativo

rapporto non presenta carattere di normalità. La non rinnovazione

costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto

stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una

situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto

durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di

diritto privato.

Non ricorrono perciò, nel rapporto d'impiego temporaneo con lo

Stato, le ragioni su cui si è basata, nella precedente sentenza di

questa Corte, la dichiarazione di parziale illegittimità

costituzionale dei ricordati articoli del Codice civile.

3. - Infondata è anche la questione di legittimità costituzionale

della norma impugnata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei

menzionati articoli del Codice civile, contenuta nella sentenza n. 69

del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal

diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia

che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti

con altri enti pubblici: il che, come si è accennato, si ricava

inequivocabilmente dalla motivazione della detta sentenza (n. 3: "In un

rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il

rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del

licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della

rinuncia a una parte dei propri diritti"), alla stregua della quale va

interpretato il dispositivo. Dalla parziale perdita di efficacia di

quelle norme, conseguita alla pronuncia della Corte ed ai sensi della

medesima, non è, pertanto, derivata una situazione di differente

trattamento per i dipendenti dello Stato rispetto ai dipendenti di

altri enti pubblici, egualmente garantiti dall'ordinamento del pubblico

impiego.

Spetta al giudice di merito stabilire, nei singoli casi, se è

stato posto in essere un rapporto di pubblico impiego, o se lo Stato o

l'ente pubblico si è assoggettato alla disciplina di diritto comune

del rapporto di lavoro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, primo comma, del decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295,

sulla prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed emolumenti dovuti

dallo Stato, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, sollevata con

l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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