Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 14legge 669/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e

2, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in

materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della

manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), promosso con ordinanza

emessa il 26 aprile 1996 (recte: 26 aprile 1997) dal pretore di

Avellino nel procedimento civile vertente tra il comune di Serino e

Vitale Maria iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione, il

pretore di Avellino, con ordinanza del 26 aprile 1996 (recte: 26

aprile 1997), ha sollevato - in riferimento agli artt. 1, primo

comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla

XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 14,

comma 1, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in

materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della

manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella parte in

cui dispone che il creditore non ha diritto di procedere ad

esecuzione forzata, né compiere atti esecutivi nei confronti delle

amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici,

prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dalla

notificazione del titolo esecutivo.

Con la medesima ordinanza è stata altresì sollevata, in relazione

agli stessi parametri, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14, comma 2, del menzionato d.-l. 31 dicembre 1996, n.

669, che disciplina - in assenza di disponibilità finanziare nel

pertinente capitolo - le procedure di pagamento da parte delle

amministrazioni statali sottoposte ad esecuzione forzata.

2. - Ad avviso del rimettente, la norma di cui al comma 1 del

citato art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, escludendo dalla

sua sfera applicativa gli enti pubblici economici (e i loro

creditori), comporterebbe una ingiustificata disparità di

trattamento tra categorie omogenee di enti (e tra i rispettivi

creditori) e verrebbe a violare il principio di uguaglianza e quello

di ragionevolezza di cui agli artt. 1, primo comma, e 3 della

Costituzione.

La stessa disposizione si porrebbe in contrasto, secondo il

rimettente, anche con gli artt. 28 e 97, primo comma, della

Costituzione, sia sotto il profilo della violazione del principio di

buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione che

sotto quello della sostanziale esclusione di responsabilità della

pubblica amministrazione per il pregiudizio arrecato alle situazioni

soggettive dei privati.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza delle questioni.

La difesa erariale ritiene che la particolare disciplina di

contabilità e di tesoreria unica delle amministrazioni statali e

degli enti pubblici non economici, le cui risorse patrimoniali, pur

destinate, di regola, a costituire la garanzia delle obbligazioni

assunte, sono finalizzate in maniera articolata al perseguimento di

diversi e prestabiliti scopi di interesse generale, valga a

giustificare il termine dilatorio per l'esecuzione previsto dalla

norma denunciata rendendola, pertanto, immune dalle prospettate

censure di costituzionalità.

In particolare, osserva l'Avvocatura, le somme di pertinenza dello

Stato e degli enti pubblici non economici giacenti in tesoreria,

anche se non imputabili a capitoli di spesa riguardanti il credito

azionato in executivis, risultavano, sino al 31 dicembre 1996,

immediatamente pignorabili, con evidenti difficoltà per gli stessi

enti a causa dei ritardi scaturenti dalla necessità della

ricostituzione in tesoreria delle dotazioni finanziarie dei capitoli

esecutati.

Le norme censurate si sarebbero proposte, pertanto, di ovviare ai

ricorrenti blocchi dell'attività amministrativa derivanti dai

ripetuti pignoramenti, introducendo un termine per procedere

all'approntamento delle risorse occorrenti a reintegrare il

pertinente capitolo di spesa.

Tale spatium adimplendi, conclude l'Avvocatura, in quanto diretto a

contemperare l'interesse del singolo alla realizzazione del suo

diritto con quello generale ad una ordinata gestione delle risorse

finanziarie pubbliche, sarebbe ragionevole e non farebbe venir meno

la responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione per le

obbligazioni assunte. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Avellino dubita della legittimità

costituzionale del comma 1 dell'art. 14 del d.-l. 31 dicembre 1996,

n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e

contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per

l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1997, n. 30, nella parte in cui dispone che il creditore non ha

diritto di procedere ad esecuzione forzata né compiere atti

esecutivi nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli

enti pubblici non economici prima che sia decorso il termine di

sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Detta

norma, a parere del rimettente, escludendo dalla sua sfera

applicativa gli enti pubblici economici comporterebbe una

ingiustificata disparità di trattamento tra categorie omogenee di

enti (e tra i rispettivi creditori) e violerebbe i principi

costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza di cui agli artt. 1 e

3 della Costituzione e quelli di buon andamento, imparzialità e

responsabilità della pubblica amministrazione sussunti,

rispettivamente, sotto gli artt. 97, primo comma, e 28 della

Costituzione.

In relazione agli stessi parametri, viene altresì dedotta la

illegittimità del comma 2 del citato art. 14 del decreto-legge n.

669 del 1996, che disciplina - in assenza di disponibilità

finanziarie nel pertinente capitolo - le procedure di pagamento da

parte delle amministrazioni statali sottoposte ad esecuzione forzata.

2. - La prima questione, relativa all'art. 14, comma 1, del d.-l.

31 dicembre 1996, n. 669, non è fondata.

Come più volte affermato da questa Corte, il principio di

eguaglianza "esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a

situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e,

all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni

differenti" (ex plurimis, sentenze n. 89 e n. 386 del 1996).

La sostanziale diversità di natura e di disciplina delle categorie

di enti poste a raffronto dal giudice a quo rende, pertanto,

immeritevole di accoglimento la censura di disparità di trattamento

che proprio nell'omogeneità delle situazioni disciplinate dal

legislatore rinviene, come si è detto, la sua ragione

giustificativa.

Egualmente infondato è il richiamo al diverso parametro di

ragionevolezza evocato dal rimettente, giacché la disposizione

denunciata, accordando alle amministrazioni statali e agli enti

pubblici non economici, attraverso il differimento dell'esecuzione,

uno spatium adimplendi per l'approntamento dei mezzi finanziari

occorrenti al pagamento dei crediti azionati, persegue lo scopo di

evitare il blocco dell'attività amministrativa derivante dai

ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l'interesse

del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale,

ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

Infondate sono, infine, le altre censure mosse dal rimettente in

relazione ai parametri di cui agli artt. 97, primo comma, e 28 della

Costituzione.

Da un lato, infatti, la disposizione denunciata viene a realizzare

e non già a pregiudicare il buon andamento della pubblica

amministrazione senza incidere in alcun modo sulla sua imparzialità.

Dall'altro, la responsabilità civile della pubblica

amministrazione, compresa quella per eventuali interessi moratori,

risulta non già esclusa, ma solo disciplinata e fissata entro un

ragionevole limite temporale giustificato dalle particolari regole di

contabilità e di tesoreria applicabili agli enti specificati nella

norma.

3. - La questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 2, del

decreto-legge n. 669 del 1996, pur enunciata nel dispositivo

dell'ordinanza di rimessione, risulta priva di qualsiasi motivazione

sia in ordine alla sua rilevanza che alla sua non manifesta

infondatezza e deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile in

conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex

plurimis, ordinanze n. 74 del 1997 e n. 69 del 1986).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14, comma 2, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669

(Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile

a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997),

convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30,

sollevata, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 28 e 97,

primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione

transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione, dal pretore

di Avellino con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14, comma 1, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669

(Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile

a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997),

convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30,

sollevata, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 28 e 97,

primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione

transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione, dal pretore

di Avellino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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